n.280 del 25.09.2013 periodico (Parte Seconda)

Approvazione delle modalità per la gestione dell'Elenco regionale del volontariato di Protezione civile

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" (di seguito indicata "Agenzia") ed in particolare:

- l'art. 1, comma 6, che, al fine di assicurare l'unitarietà della gestione delle attività di protezione civile di competenza regionale, in applicazione dei principi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, ha istituito l'Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna;

- l'art. 20, ai sensi del quale l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile;

Visti inoltre:

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 259 del 18 novembre 2010 che ha emanato il “Regolamento regionale in materia di Volontariato di Protezione Civile dell’Emilia-Romagna”;

- il decreto legislativo n. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del’11 luglio 2011;

- il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2012 e successive direttive con le quali, d’intesa con le Regioni e le Province Autonome e in condivisione con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, con la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, definisce le modalità della sorveglianza sanitaria per i volontari di protezione civile e vengono condivisi gli indirizzi comuni su: scenari di rischio di protezione civile e compiti dei volontari, controllo sanitario di base, e formazione.

Preso atto della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° febbraio 2013) concernente “Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile” che prevede l’istituzione:

- l’istituzione dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile previsto dall'articolo 1 del Regolamento, approvato con DPR 194/01, costituito dalla sommatoria:

- degli elenchi, albi o registri istituiti dalle Regioni ai sensi del comma 3, in attuazione di quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché dalle rispettive legislazioni regionali in materia di Protezione Civile, detti "elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile";

- dell'elenco istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito «Dipartimento della Protezione Civile») ai sensi del comma 4, detto "elenco centrale del volontariato di Protezione Civile".

Visto in particolare l’articolo 3) della suddetta direttiva, “entrata in vigore e aggiornamento” che indica quale termine ultimo di applicazione delle norme in esso vigenti 180 giorni successivi alla data della loro adozione, e pertanto entro il 31 luglio 2013;

Preso atto che:

- ai sensi dell’art. 17 comma 7) della L.R. n. 1 del 7 febbraio 2005 recante “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia Regionale di protezione civile” è stato istituito l’elenco regionale del volontariato di protezione civile (di seguito denominato Elenco regionale) tenuto presso l’Agenzia regionale di protezione civile;

- ai sensi dell’art. 5 commi 1; 2; 3; 4 del Regolamento n. 1 del 25 novembre 2010 “Regolamento regionale in materia di volontariato di protezione civile dell’Emilia-Romagna” (di seguito denominato Regolamento regionale) e delle modifiche alla L.R. 1 del 2005 apportate con Legge regionale n. 9 del 26 luglio del 2012, l’Elenco Regionale del volontariato di protezione civile è costituito da:

  1. una sezione regionale dove possono iscriversi, in applicazione dell’articolo 17, comma 7 della legge regionale n. 1 del 2005, le associazione di volontariato regionali e nazionali operanti anche in misura non prevalente nell’ambito della protezione civile, presenti e attive sul territorio regionale con proprie sezioni o gruppi costituiti in almeno cinque province, aderenti ai rispettivi Coordinamenti provinciali di cui all’articolo 17, comma 5, della medesima legge regionale ed iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale n. 12 del 21 febbraio 2005, ”Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato”.
  2. Nove sezioni provinciali dove possono iscriversi:

a) i Coordinamenti provinciali di cui all’articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2005 costituiti secondo gli indirizzi dell’Agenzia Regionale, in accordo con le Amministrazioni provinciali;

b) Le associazioni locali di volontariato, le articolazioni locali e le sezioni o i raggruppamenti di associazioni regionali e nazionali, operanti a livello provinciale anche in misura non prelevante nel settore della protezione civile ed iscritti nei registri provinciali di cui alla legge regionale n. 12 del 2005

c) le organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria ed avente carattere locale.

d) I gruppi comunali di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) del Regolamento regionale;

Considerato che ai sensi dell’art. 5) commi 5) e 6) del “Regolamento regionale”:

- l’Agenzia deve provvedere agli adempimenti relativi all’iscrizione e cancellazione delle organizzazioni di volontariato dalla sezione regionale dell’elenco regionale e alla revisione della stessa e provvede, altresì, a trasmettere i dati dell’elenco regionale e i relativi aggiornamenti al Dipartimento nazionale alla protezione civile;

- le Province devono provvedere agli adempimenti relativi all’iscrizione, la cancellazione delle organizzazioni di volontariato nelle sezioni provinciali dell’elenco regionale, alla loro revisione ed a trasmettere i dati e relativi aggiornamenti all’Agenzia regionale per fini ricognitivi.

- che ai sensi dell’art 5 comma 7) del Regolamento regionale e in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 (pubblicata nella G.U. del 1/2/2013) l’Agenzia deve provvedere all’elaborazione di procedure operative per la gestione della sezione regionale e di indirizzi operativi per la gestione delle sezioni provinciali dell’elenco regionale;

Acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile, istituito ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 1/2005, espresso nella seduta del 20 giugno 2013;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla “Sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa, Protezione Civile”, Paola Gazzolo;

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di adottare la direttiva inerente “Modalità per la gestione dell’Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile - Procedure operative per la gestione della sezione regionale e indirizzi operativi per la gestione delle sezioni provinciali dell’elenco regionale” allegata quale parte integrante della presente deliberazione, a decorrere dalla data del 1° novembre 2013;
  2. di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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