n. 91 del 21.07.2010 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto "Operazioni di trattamento macerie mediante impianto mobile" nel comune di Alseno presentato dalla ditta Il Mattone Srl (Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs n. 152/2006, come modificato dal DLgs n. 4/2008)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Studio ambientale preliminare ai sensi del D.Lgs. 16/01/2008 n. 4 inerente le operazioni di trattamento macerie mediante impianto mobile – verifica di assoggettabilità” presentato dalla ditta Il Mattone S.r.l. da realizzarsi nel comune di Alseno (PC) da ulteriore procedura di V.I.A. a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. possono essere sottoposte ad operazioni di recupero le tipologie di rifiuti di cui ai codici CER 170101, 170107 e 170904 per un quantitativo complessivo non superiore a 1.720 ton e per un periodo massimo di 6 giorni lavorativi;

b. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;

c. in particolare, devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico;

d. devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti all’abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato;

e. i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall’azione del vento;

f. relativamente alle tipologie di rifiuti che la ditta prevede di sottoporre ad operazioni di recupero, qualora previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. deve essere eseguito idoneo test di cessione conforme a quanto previsto in Allegato 3 allo stesso D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. sul rifiuto tal quale al fine di garantirne l’idoneità per le successive operazioni di recupero;

g. l’altezza massima dei cumuli dei rifiuti, di qualsiasi tipologia, deve essere limitata a 3 metri;

h. l’utilizzo del frantoio mobile dovrà effettuarsi in conformità alla autorizzazione alla gestione dell’impianto contenuta nella determinazione n. 843 del 7 maggio 2008 rilasciata dalla Provincia di Piacenza;

i. la ditta è tenuta a verificare la natura e classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e di materiale contenente amianto o da esso contaminato;

j. relativamente all’impatto acustico devono essere rispettati i limiti assoluti di immissione previsti dalla normativa vigente in materia nei pressi del recettore più vicino all’impianto in oggetto;

k. l’esercizio dell’attività è subordinato alla comunicazione di campagna di attività di cui all’articolo 208, comma 15 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed all’ottenimento della autorizzazione in deroga ai limiti di rumore dall’Autorità competente per territorio, nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dalla normativa vigente in materia;

l. tutti i materiali di risulta delle operazioni di cernita e selezione (es. metalli, plastica, cavi) devono essere separati dai materiali destinati al riutilizzo ed avviati a impianti autorizzati;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Il Mattone S.r.l.; alla Provincia di Piacenza; al Comune di Alseno; all’ARPA sezione provinciale di Piacenza; all’AUSL di Piacenza;

4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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