n.203 del 26.06.2019 periodico (Parte Seconda)

Definizione dei budget di spesa per l'attuazione degli interventi previsti all'Obiettivo 1 - "Consolidare e qualificare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia. L.R. 19/2016". Delibera Assemblea legislativa n. 156/2018 - Anno finanziario 2019

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art. 1, commi 180 e 181 e specificamente lettera e);

- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”, ed in particolare gli articoli 8 e 12; 

Visti altresì: 

- la delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 recante “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”, il quale prevede interventi riconducibili a specifiche tipologie, così come indicate all’art. 3; 

- il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. n. 1012 del 22/12/2017 di istituzione del fondo di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 65/2017, per la progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale; 

Richiamato altresì l’art. 5 della citata delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017, la quale dispone, tra l’altro, come di seguito:

- che entro il 30 novembre di ciascun anno di vigenza del Piano le Regioni/Province autonome dovranno trasmettere al Ministero una relazione dettagliata avente ad oggetto il monitoraggio degli interventi con riferimento alle risorse utilizzate per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 3;

- che al fine di monitorare l’attuazione annuale del Piano, la Cabina di Regia (costituita con decreto MIUR n. 220/2019) avrà il compito di proporre le linee strategiche e di valutare il concorso degli interventi inseriti nelle programmazioni regionali al raggiungimento degli obiettivi strategici;

Vista la legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. 1 del 10 gennaio 2000”;

Preso atto che:

- con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 156 del 6 giugno 2018, recante “Indirizzi di programmazione degli interventi per il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l’infanzia per i bambini in età 0-3 anni con un progressivo orientamento alla creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni. Triennio 2018-2019-2020. (Proposta della giunta regionale in data 2 maggio 2018, n. 614)”, l’Assemblea legislativa ha approvato gli indirizzi regionali che orientano prioritariamente:

  • al consolidamento ed alla qualificazione della rete dei servizi educativi per l’infanzia, valorizzando nel suo insieme il sistema integrato, tramite le promozioni del sistema delle convenzioni, nell’ambito di una visione che poggia sul valore del pluralismo nell’offerta dei servizi pubblici;
  • alla progressiva creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni; 

- che tali indirizzi regionali sono coerenti con la realizzazione degli interventi riconducibili alle tipologie prioritarie di cui al Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione (delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017, art. 3):

  • lettera b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione; 
  • lettera c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali; 

Rilevato che, la programmazione pluriennale orienta e sostiene l’azione degli Enti locali in un quadro organico di riferimento delle norme nazionali e regionali promuovendo la continuità del percorso educativo e scolastico in un processo unitario che, allo stato attuale, mantiene proprie peculiarità normative e finanziarie, attivando progressivamente forme di collaborazione tra le diverse articolazioni del sistema (0-3 e 3-6) attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;

Dato atto che le risorse necessarie all’attuazione degli Obiettivi 1 e 2, di cui all’allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 156/2018, sono previste con le seguenti modalità:

- quanto all’Obiettivo 1 “Consolidare e qualificare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia – L.R. 19/2016”, trovano allocazione nell’ambito dei pertinenti capitoli (U58430), Missione 12, Programma 01, del Bilancio per l’esercizio gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019, in conformità ai principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.. Tali risorse regionali saranno erogate dalla Regione ai Comuni e loro forme associative; 

- quanto all’Obiettivo 2 “Sostenere il progressivo rafforzamento del sistema integrato di educazione e istruzione, anche valorizzando il sistema delle convenzioni. D.Lgs. n. 65/2017 e Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017.”, le risorse statali per il 2019 – non ancora quantificate - non determineranno rilevanza sul bilancio regionale in attuazione di quanto disposto dall’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 65/2017 ovvero “le risorse sono erogate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca direttamente ai Comuni”; 

Dato atto altresì che le risorse regionali, di cui alle norme di riferimento per le scuole dell’infanzia, L.R. n. 26/2001 e L.R. n. 12/2003 e ss.mm.ii., vengono trasferite alle Province/Città metropolitana di Bologna in ragione dell’attribuzione di funzioni disposta con Legge regionale n. 26/2001, articolo 8, attribuite dall’art. 139 del D.Lgs. n. 112/98 nel quadro degli indirizzi e delle direttive regionali di riferimento;

Valutato che, sulla base delle risorse disponibili, si può procedere con la definizione dei budget di riferimento dei singoli interventi e con i relativi criteri riferiti all’Obiettivo 1 di cui alla deliberazione n. 156/2018, di seguito indicato: 

Obiettivo 1 - CONSOLIDARE E QUALIFICARE IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA – L.R. 19/2016.

Definizione dei budget di spesa per il consolidamento dei servizi educativi pubblici e privati (in appalto, concessione, convenzione) agli Enti locali e loro forme associative. Le risorse sono finalizzate a garantire un sostegno economico alla gestione di tali servizi, definendo i budget nel seguente modo:

- destinare una quota parte delle risorse regionali complessive non inferiori al 90%, quantificata in 6.525.000,00 euro da ripartire in base al numero dei bambini iscritti ai servizi educativi e, limitatamente ai centri per bambini e famiglie, ai bambini frequentanti.

In applicazione della delibera di Assemblea Legislativa n. 156/2018, ai fini della determinazione dei finanziamenti, vengono riconosciute quote di incremento in base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi:

- appartenenti a Comuni montani (secondo le indicazioni delle proprie deliberazioni n. 1734/2004 e n. 1813/2009) pari a complessivi 182.700,00 euro (2,8% del budget per la gestione);

- bambini con disabilità certificata o in fase di certificazione, pari a complessivi euro 137.025,00(2,1% del budget per la gestione).

Per quanto riguarda le tipologie e specifiche modalità organizzative delle offerte educative, si indica di seguito che:

  • per le “sezioni primavera sperimentali”, regolamentate dalla normativa regionale (L.R. n. 19/2016 e con propria deliberazione n. 1564/2017) rientranti nella tipologia di servizio denominata “Nido d’Infanzia”, coerentemente con le finalità nazionali per una loro stabilizzazione ed un superamento progressivo degli anticipi di iscrizione alla scuola dell’infanzia, si stabilisce che, anche se già oggetto di finanziamento nazionale ad esse dedicato (Decreto USR n. 512/2019), già dall’anno finanziario 2018, vengono conteggiate anche per il riparto del finanziamento regionale;
  • per i “centri per bambini e famiglie” i requisiti minimi di funzionamento per l’accesso ai finanziamenti sono i seguenti: 
  • un calendario di funzionamento minimo di 8 mesi;
  • un'apertura di minimo 6 ore settimanali;
  • una periodicità di apertura di almeno 2 volte la settimana.

Definizione del budget di spesa, non inferiore al 10% delle risorse complessive e quantificato in 725.000,00 euro, per la qualificazione dei servizi educativi, anche in relazione al percorso di valutazione della qualità, agli Enti locali e loro forme associative. Le risorse sono finalizzate a garantire un sostegno economico alla qualificazione di tali servizi, definendo i budget nel seguente modo:

- destinare una quota parte delle risorse regionali complessive, quantificata in 300.000,00 euro (41,3% del budget per la qualificazione) per il coordinamento pedagogico territoriale, istituito dai Comuni capoluogo di provincia. Da ripartire in base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi nel territorio provinciale di riferimento;

- destinare una quota parte delle risorse regionali complessive, quantificata in 425.000,00 euro (58,6% del budget per la qualificazione) per la formazione permanente degli operatori dei servizi educativi. Da ripartire in base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi nei territori di riferimento dei distretti;

Considerato che, in attuazione dell’art. 14 della legge regionale del 25 novembre 2016, n. 19, le informazioni di riferimento, per l’individuazione dei beneficiari e dei requisiti di ammissione per l’assegnazione delle risorse, sono assunte dal Sistema informativo servizi prima infanzia Emilia-Romagna SPI.ER) con specifica rilevazione dei dati dell’anno educativo 2017/2018, come da comunicazione specifica prot. n. PG/2019/0244871 del 12/03/2019 agli atti sul sistema di archiviazione elettronica, del competente servizio regionale;

Verificato altresì che, stante la disponibilità delle risorse regionali sui pertinenti capitoli di bilancio, pari ad euro 7.250.000,00 è necessario procedere con la definizione dei budget di spesa, opportunamente arrotondati, per l’assegnazione dei finanziamenti nonché la realizzazione degli interventi di cui all’Obiettivo 1;

Considerato che con successivo atto il dirigente regionale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., della L.R. n. 40/2001, per quanto applicabile e della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii., per quanto applicabile, provvederà all’assegnazione dei finanziamenti di cui all’Obiettivo 1 sulla base dei criteri sopra riportati, alla concessione dei finanziamenti assegnati, all’assunzione dell’impegno di spesa ed alla contestuale liquidazione in un’unica soluzione nonché alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento a favore dei Comuni e loro forme associative, per complessivi 7.250.000,00 euro;

Dato atto che le risorse oggetto del presente provvedimento vengono trasferite, per l’esercizio delle loro funzioni, ai Comuni e loro forme associative, così come disposto dalla Legge regionale n. 19 del 25 novembre 2016, art. 13, comma 1, lettere a) e b);

Preso atto che, i Comuni e loro forme associative, in attuazione delle loro funzioni indicate all’art. 11 della legge regionale del 25 novembre 2016, n. 19, possono assegnare le risorse regionali di spesa corrente ai soggetti gestori di cui all’art. 5, comma 1, di seguito specificati:

lettera a) - ai Comuni, anche in forma associata;

lettera b) - ad altri soggetti pubblici;

lettera c)- a soggetti privati, accreditati ai sensi dell’art. 17, convenzionati con i Comuni;

lettera d) – a soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;

Dato atto che la propria deliberazione n. 704 del 13 maggio 2019 recante ”Accreditamento dei nidi d’infanzia, in attuazione della L.R. n. 19/2016” dispone tra l’altro:

- l’entrata in vigore, per quanto attiene l’accreditamento, a decorrere dal 30/06/2021, per consentire agli enti gestori di prepararsi adeguatamente alla procedura di nuova applicazione (con esclusione di quanto stabilito al punto 4 per quanto riguarda i coordinatori pedagogici con contratto/convenzione e titolo di studio);

- che i soggetti gestori privati possono comunque accedere ai finanziamenti pubblici previa convenzione/accordi con i Comuni e loro forme associative, per la gestione di servizi educativi, secondo quanto previsto all’art. 21 della L.R. 19/2016. Tale disposizione si applica anche ai servizi educativi integrativi (paragrafo 15 “Norme di prima attuazione e transitorie”, Allegato 1 – “Requisiti e procedure per la valutazione della qualità dei nidi d’infanzia ai fini della concessione dell’accreditamento” allegato parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 704/2019, non ricompresi nella medesima direttiva e fino ad approvazione di apposita direttiva ad essi riferita;

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate dal Servizio Politiche sociali e socio educative, per la fattispecie qui in esame non sussiste in capo alla Regione l’obbligo di cui al citato art. 11 della Legge n. 3/2003 e che il Codice Unico di Progetto dovrà eventualmente essere acquisito, ove necessario, da parte di ciascun Ente locale in sede di concessione ai soggetti beneficiari delle somme qui assegnate; 

Visti: 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 4 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

- la L.R. 15 novembre 2001 n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, Abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, per quanto applicabile;

- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 25 - “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019);

- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 26 - Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021;

- la propria deliberazione n. 2301 del 27 dicembre 2018 ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”; 

Richiamati:

- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019: “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021", ed in particolare l’ allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021; 

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n.2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.per quanto applicabile;

-n. 193 del 27 febbraio 2015 recante “Contratto di lavoro ai sensi dell’art. 43 L.R. 43/2001 e affidamento dell’incarico di direttore generale “Sanità e Politiche sociali e per l’integrazione”;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle direzioni generali – agenzie – istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell’anagrafe per la stazione appaltante”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 2344 del 21 dicembre 2016 “Completamento della riorganizzazione della direzione generale cura della persona, salute e welfare”;

- n.1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle direzioni generali, agenzie, e istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct), del responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (Rasa)e del responsabile della protezione dei dati (Dpo);

- n.1123 del 6 luglio 2018 “Attuazione regolamento (UE) 2016/679: Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;

Vista inoltre la determinazione dirigenziale n. 10067 del 27 giugno 2018 “Deleghe al dirigente Professional “Infanzia, Adolescenza, Servizio Civile” del servizio Politiche sociali e socio educative; 

Viste le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017; 

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in conflitto, anche potenziale di interessi; 

Dato atto dei pareri allegati; 

Su proposta del Vicepresidente Assessore alle Politiche di welfare e Politiche abitative, Elisabetta Gualmini 

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di approvare la definizione dei budget di spesa per l’attuazione degli interventi previsti all’Obiettivo 1 “CONSOLIDARE E QUALIFICARE IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA – L.R. n. 19/2016.” secondo i criteri stabiliti dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 156/2018, nell’ambito delle risorse regionali complessive pari ad euro 7.250.000,00; 

2. di quantificare le risorse, con gli opportuni arrotondamenti, da assegnare ai Comuni e loro forme associative per la realizzazione degli interventi di cui all’Obiettivo 1; come di seguito stabilite: 

- euro 6.525.000,00 per il consolidamento dei servizi educativi; di cui:

  • euro 137.025,00 quale incremento in base al numero dei bambini con disabilità certificata o in fase di certificazione;
  • euro 182.700,00 quale incremento per bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi appartenenti a Comuni montani (secondo le indicazioni delle proprie deliberazioni n. 1734/2004 e n. 1813/2009);

- euro 725.000,00 per la qualificazione dei servizi educativi, anche in relazione al percorso di valutazione della qualità, di cui:

  • euro 300.000,00 per il coordinamento pedagogico territoriale, istituito dai Comuni capoluogo di provincia;
  • euro 425.000,00 per la formazione permanente degli operatori dei servizi educativi;

3. di stabilire che con successivo atto, il dirigente regionale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., della L.R. n. 40/2001, per quanto applicabile e della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii., per quanto applicabile, provvederà all’assegnazione dei finanziamenti di cui all’Obiettivo 1 sulla base dei criteri sopra riportati, nonché alla concessione dei finanziamenti assegnati e all’assunzione dell’impegno di spesa ed alla contestuale liquidazione in un’unica soluzione e alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento a favore dei Comuni e loro forme associative, per l’esercizio delle loro funzioni, così come disposto dalla Legge regionale n. 19 del 25 novembre 2016, art. 13, comma 1, lettere a) e b);

4. di dare atto che, i destinatari diretti dei finanziamenti, relativamente all’ Obiettivo 1) così come disposto dall’art. 13, comma 1, della L.R. n. 19/2016, sono gli Enti locali e loro forme associative per le funzioni dagli stessi esercitate, come indicato all’art. 11, L.R. n. 19/2016, che provvederanno, se del caso, all’eventuale assegnazione ai soggetti gestori, così come previsti dall’art. 5 della L.R. n. 19/2016:

a) Comuni, singoli o associati;

b) altri soggetti pubblici;

c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati con i Comuni;

d) soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;

5. di dare altresì atto che, come previsto dalla propria deliberazione n. 704/2019 ”Accreditamento dei nidi d’infanzia, in attuazione della L.R. n. 19/2016” l’entrata in vigore della procedura di accreditamento decorre dal 30/6/2021 e che i soggetti gestori privati possono comunque accedere ai finanziamenti pubblici previa convenzione/accordi con i Comuni e loro forme associative, per la gestione dei servizi educativi, secondo quanto previsto all’art. 21 della L.R. n. 19/2016. Tale disposizione si applica anche ai servizi educativi integrativi (paragrafo 15 “Norme di prima attuazione e transitorie”, Allegato 1 – “Requisiti e procedure per la valutazione della qualità dei nidi d’infanzia ai fini della concessione dell’accreditamento” allegato parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 704/2019, non ricompresi nella medesima direttiva e fino ad approvazione di apposita direttiva ad essi riferita; 

6. di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, che il codice unico di progetto dovrà eventualmente essere acquisito, ove necessario, da parte di ciascun Ente locale in sede di concessione ai soggetti beneficiari delle somme qui trasferite; 

7. di dare atto inoltre che le risorse regionali previste nel presente atto rappresentano la compartecipazione regionale al finanziamento del sistema integrato di educazione e di istruzione e specificatamente gli interventi dell’Obiettivo 1 si riconducono alle tipologie prioritarie di intervento di cui al Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione (delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017, art. 3, lettere b), c); 

8. di dare atto altresì che la Giunta regionale provvederà con proprio e successivo provvedimento, in seguito alla definizione delle “linee strategiche di intervento” previste all’art. 4 della delibera C.D.M. 11/12/2017, alla programmazione regionale costituita dall’elenco dei beneficiari per i relativi interventi, di cui all’Obiettivo 2 degli indirizzi triennali oggetto della delibera di Assemblea legislativa n. 156/2018; 

9. di precisare altresì che i beneficiari dei finanziamenti regionali e nazionali dovranno trasmettere al servizio regionale competente una relazione sull’utilizzo dei fondi, nei termini che saranno indicati dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca e comunque inerenti le priorità indicate nella sopracitata deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 156/2018, che si riportano di seguito:

“1.Sostenere adeguate politiche tariffarie in ordine al contenimento delle rette;

2.Sostenere azioni volte alla progressiva riduzione delle liste d’attesa;

3.Sostenere il progressivo rafforzamento del sistema integrato di educazione e istruzione anche valorizzando il sistema delle convenzioni;

4.Promuovere interventi innovativi volti a sostenere azioni di incremento di flessibilità organizzativa, di coinvolgimento delle famiglie, nonché azioni di progettazione educativa e sostegno organizzativo rivolte ai poli per l’infanzia (art. 3, D.lgs. 65/2017)”; 

10.di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa; 

11.di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico per garantirne la più ampia diffusione.

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