n.150 del 15.05.2019 periodico (Parte Seconda)

Approvazione del Piano regionale di controllo della Brucellosi Ovina e Caprina

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il D.P.R. 30 luglio 1954, n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;

- la direttiva del Consiglio del 28 gennaio 1991, 91/68/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini e successive modifiche;

- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 193 recante: "Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini";

- il D.M. 10/5/1993 “Aggiornamento delle tariffe relative alle prove diagnostiche effettuate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali connesse ai piani di risanamento per la brucellosi e la leucosi”;

- il D.M. 2/7/1992, n. 453 “Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini”;

- il D.M. 31/5/1995, n. 292 “Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453 concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini”;

- l’Ordinanza ministeriale 28 maggio 2015 Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica come modificata da ultima con ordinanza dell’11 maggio 2018;

- il Regolamento (CE) n. 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina, e successive modifiche;

- il Decreto Ministeriale 28 Giugno 2016 Recante modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali”;

- la L.R n. 4/2004 “Disciplina della movimentazione di ovini e caprini a scopo di pascolo” ed in particolare l’art. 4 “Condizioni sanitarie” laddove prevede che gli ovini e i caprini devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi ed essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti;

Tenuto conto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2011/277/UE del 10 maggio 2011, che riconosce la Regione Emilia-Romagna territorio ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis);

Considerato che:

- la brucellosi sostenuta da Brucella melitensis è una zoonosi trasmissibile all’uomo e può avere gravi ripercussioni sulla salute umana e animale;

- oltre agli ovicaprini, possono infettarsi anche i bovini attraverso un contagio indiretto, come pascoli e foraggi contaminati, con gravi conseguenze economiche nel settore lattiero caseario;

Tenuto conto che a causa di ripetute movimentazioni illegali di animali provenienti da altri territori nazionali non indenni, come è stato dimostrato con la tipizzazione genetica dell’agente patogeno, si sono verificati casi di brucellosi in allevamenti presenti nel territorio emiliano romagnolo nel 2014 e nuovamente negli anni 2017 e 2018, mettendo a rischio la qualifica sanitaria del territorio;

Ritenuto pertanto indispensabile adottare misure di controllo rafforzate e integrate riguardanti sia l’identificazione e la tracciabilità degli animali sia le strutture di concentramento degli animali, al fine di garantire la prevenzione, la sorveglianza sulla possibile diffusione dell’infezione, la protezione degli allevamenti a tutela del benessere animale e del patrimonio zootecnico nonché a salvaguardia della sicurezza alimentare;

Considerato pertanto che:

- dall’analisi delle indagini epidemiologiche dei casi rilevati sono emersi aspetti critici riguardanti la tracciabilità degli animali e delle loro movimentazioni;

- il rafforzamento delle misure di identificazione e registrazione degli animali costituisce un elemento imprescindibile per una efficace lotta alle malattie infettive trasmissibili;

- l’adozione obbligatoria a partire dai nuovi nati del bolo endoruminale come mezzo di identificazione offre migliori garanzie di resistenza alla manomissione, di durata e di probabilità di risalire con certezza all'identità del singolo animale in caso di perdita del mezzo di identificazione;

Rilevata la necessità di modulare le frequenze dei controlli sulla base di una accurata valutazione del rischio, che tenga conto di criteri condivisi per una classificazione delle aziende presenti sul territorio regionale, attraverso un razionale utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, perseguendo gli obiettivi di conservazione e miglioramento dello stato sanitario del patrimonio ovino e caprino della regione Emilia-Romagna nonché di mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria per la dichiarazione di territorio Ufficialmente Indenne da brucellosi ovina e caprina;

Considerato che il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con la Funzione Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna (SEER) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, ha elaborato il documento concernente il “Piano regionale di controllo della Brucellosi Ovina e Caprina”;

Acquisito il parere positivo della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute,

Ritenuto, pertanto, di approvare il suddetto documento “Piano regionale di controllo della Brucellosi Ovina e Caprina” in sostituzione del piano approvato con propria deliberazione n. 917/2011;

Richiamate: 

- la L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.;

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art. 11;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 di “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 - 2021”, ed in particolare l’ allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021; 

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 628 del 19/5/2015, n. 270 del 29/2/2016, n. 622 del 28/4/2016, 1107 del 11/7/2016, n. 1681 del 17/10/2016, n. 2344 del 21/12/2016, n. 1059 del 3/7/2018 e n. 1123 del 16/7/2018;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni, per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- nonché la Determinazione n. 9898 del 26/6/2018;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

  1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’Allegato A “Piano regionale di controllo della Brucellosi Ovina e Caprina” parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di dare mandato al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare per lo svolgimento di tutti i compiti necessari all’esecuzione del Piano, ivi compresa la sua pubblicizzazione e trasmissione alle aziende sanitarie e l’esecuzione delle verifiche delle azioni effettuate;
  3. di stabilire che la presente deliberazione supera quanto in precedenza disposto con la propria deliberazione n. 917/2011;
  4. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
  5. di pubblicare il presente provvedimento e il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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