n.170 del 18.06.2014 periodico (Parte Seconda)

DLgs 152/06 e smi, L.R. 9/99 e smi. Decisione in merito alla procedura di screening per ampliamento impianto recupero rifiuti solidi non pericolosi in Mesola FE. Ditta Barbieri Federico e Figli Srl

Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. e del DLgs 152/06 e smi, l’autorità competente: Provincia di Ferrara, con atto di DGP 129/2014 del 20/05/2014, ha assunto la seguente decisione:

LA GIUNTA (omissis) delibera:

  • Di escludere, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, DLgs 152/06, DLgs 4/08 e smi, il progetto presentato dalla ditta Barbieri Federico e Figli srl di ampliamento impianto trattamento e recupero rifiuti solidi non pericolosi di natura plastica in comune di Mesola da ulteriore procedura di VIA, con le seguenti prescrizioni: 
  1. La ditta dovrà attivare la procedura di AUA per la modifica dell’iscrizione al Registro delle imprese che trattano rifiuti in riferimento alla modifica dei quantitativi esaminata nel presente screening.
  2. La portata delle acque di 2° pioggia in uscita dall’impianto, con scarico nel condotto Gioia, dovrà essere mantenuta nel valore massimo di 183 lt/sec (pari a mc/h 660) mentre la portata di scarico delle acque di 1° pioggia dovrà mantenersi nel valore massimo di 4 lt/s. (pari a 15 mc/h).
  3. Eventuali variazioni nell’uso del suolo che dovessero determinare un aumento dell’indice di impermeabilizzazione dell’area o incrementi della portata della pompa di sollevamento al servizio dell’impianto di trattamento delle acque di 1° pioggia dovranno essere comunicate preventivamente al Consorzio di Bonifica.
  4. La Ditta dovrà richiedere, prima dell’inizio dei lavori, formale concessione per tutte le nuove opere da realizzare nella fascia di m. 10 dal ciglio del condotto Gioia e dal confine demaniale della canaletta Belmonte. A tal fine si precisa che eventuali recinzioni rimovibili o la piantumazione di alberature risulta autorizzabile solo nel rispetto della distanza minima di m. 6,00 dal ciglio canale. Le opere eventualmente presenti in difformità a tali distanze, se già autorizzate dai precedenti Consorzi sulla base dei regolamenti allora vigenti, saranno tollerate fino a rimozione o scadenza degli atti autorizzativi e, se ancora di interesse della Ditta, potranno essere riposizionate solo nel rispetto delle distanze stabilite dal regolamento vigente al momento.
  5. Nella procedura di AUA, successiva al presente screening, dovrà essere inserita anche la modifica relativa agli scarichi del sistema di raccolta acque meteoriche di prima e seconda pioggia (punto di scarico singolo in sostituzione degli scarichi S e S1 autorizzati con atto AUA n. 2819 del 9/5/14).
  6. Nei piazzali sul fronte est, ricadenti in ambito agricolo di rilievo paesaggistico, i depositi di materiale dovranno essere mantenuti al minimo funzionale, evitando stoccaggi rilevanti; si provvederà eventualmente ad una rivalutazione quantitativa di tali stoccaggi in sede di successiva AUA, come condizione gestionale.
  7. In relazione alla copertura di eternit di un capannone, sottoposta a valutazione del degrado superficiale in data 15/11/2011 con esito “priorità 2 - scadente: valutazione delle coperture annuale e intervento di bonifica da effettuarsi entro 3 anni)”, provvedere ad un intervento di bonifica secondo Linee Guida della RER, come riportato nella relazione di progetto.
  8. Le opere di mitigazione paesaggistica a verde programmate nella verifica di assoggettabilità, in conformità alle prescrizioni del Consorzio di Bonifica, dovranno essere realizzare entro un anno dall’emissione della presente delibera.
  9. L’utilizzazione dell’area verde indicata come “Area verde non ospitante lavorazioni,depositi e movimentazioni”, non deve contrastare con l’Autorizzazione allo scarico 71/11s, rilasciata dal Comune di Mesola in data 12/10/2011, che prevede nella stessa area verde un impianto di subirrigazione per acque reflue di tipo domestico che non recapita in pubblica fognatura
  • Di pubblicare, per estratto, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e smi, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed in forma completa sul sito web dell’Ente.
  • Di trasmettere la presente deliberazione al SUAP del Comune di Mesola ai fini del rilascio al proponente, ad Arpa Ferrara, Ausl Ferrara, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Comando Vigili del Fuoco Ferrara ed Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Delta del Po.
  • Di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3 - comma 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo testé indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.
  • Di dare atto dell’incasso degli oneri istruttori dovuti per la procedura di screening pari a euro 250,00 con Reversale 4760 del 30/10/2013 al capitolo 0311040 azione 1379 del Bilancio Prov.le 2013 gestione competenze.

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