n.24 del 05.02.2020 periodico (Parte Seconda)

Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 e 36 - Ferrari Tullia - Domande 18/2/2019 e 24/5/2019 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso piscicoltura, dalla sorgente "I Cossi" in comune di Palanzano (PR), loc. Ranzano. Concessione di derivazione. Proc PR19A0009. SINADOC 6567 (Determina DET-AMB-2020-178 del 15/1/2020)

Il Dirigente determina, sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla signora Ferrari Tullia, c.f. FRRTLL
34P60G255S, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR19A0009, ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

– prelievo da esercitarsi mediante pozzetto in muratura interrato con apertura: 54 x 54 cm; profondità: 130 cm, con tubo di drenaggio corrugato (Ø= 20 cm) e tubo di eduzione (Ø= 12 cm) che convoglia le acque nel “Lago delle Ninfe”;

– ubicazione del prelievo: Comune di Palanzano (PR) località Ranzano, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al foglio 15 mapp. 127; coordinate UTM RER x: 607.731, Y: 4.966.246;

– destinazione della risorsa ad uso pesca sportiva;

– portata massima di esercizio pari a l/s 0,5;

– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 15768;

2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31.12.2028;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario; (omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2020-178 del 15/1/2020 (omissis)

Articolo 5 - Durata della Concessione/Rinnovo/Rinuncia

1. La concessione è valida fino al 31/12/2028. 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. 4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)

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