n.197 del 17.07.2013 periodico (Parte Seconda)

Definizione delle condizioni di erogabilità di alcune prestazioni di TAC e RM

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 1 comma 2, vincola l’erogazione delle prestazioni dei Livelli essenziali ed uniformi di assistenza al rispetto dei principi della dignità della persona, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", Allegato 4; ritiene indispensabile garantire adeguati interventi sul tema dell’appropriatezza da parte delle Regioni. Interventi in grado di prevenire e controllare fenomeni di improprio assorbimento di risorse da parte di un livello assistenziale con conseguente scopertura di altri livelli assistenziali, disattendendo in tal modo ai diritti da garantire a tutti i cittadini;

- la Conferenza Stato-Regioni il 28 ottobre 2004 (Atto rep. n. 2113), ha approvato l’accordo, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della Salute e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento relativo alle “Linee guida per la diagnostica per immagini”;

Considerato che:

- il documento del Ministero della Salute, discusso in Commissione Salute della Conferenza delle Regioni nella riunione del 20 marzo 2009, individua alcune prestazioni specialistiche di diagnostica per immagini, che dovranno essere oggetto di linee guida e prescrizioni per favorirne l’appropriatezza;

- per le prestazioni TAC e RM osteoarticolari, sulla scorta dei dati di attività esaminati, della letteratura disponibile, e dal confronto tra il Ministero della Salute e la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni nella riunione del 20 marzo 2009, è opportuno individuare linee guida e modalità prescrittive per favorirne l’appropriatezza.

- gli Accordi Collettivi Nazionali per l’anno 2005 per la Medicina Generale (art. 51, punto 2), per la Pediatria di libera scelta (art. 50, punto 4) e per la Medicina Specialistica Ambulatoriale (art. 28, punto 2) ribadiscono che la prescrizione debba riportare il quesito diagnostico.

Ritenuto pertanto necessario stabilire modalità di applicazione di tali indicazioni nazionali, condivise con i professionisti interessati, sia erogatori che prescrittori ed integrate con il quesito diagnostico;

Preso atto inoltre di quanto stabilito dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 "Attuazione della direttiva 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche" e s.m.i., che all'art. 3 vieta l'esposizione non giustificata e dispone che le esposizioni mediche si dimostrino sufficientemente efficaci rispetto al danno che potrebbero causare;

Considerato che il punto 4.2 dell’Allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale 1035/09 dà mandato al Direttore generale Sanità e Politiche Sociali di costituire gruppi di lavoro per la declinazione regionale dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nell’ambito della Diagnostica per Immagini;

Richiamata la determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche Sociali n. 9334 del 24/9/2009 con la quale è stato istituito il Gruppo tecnico regionale per lo studio delle modalità della corretta applicazione dei LEA in ambito di diagnostica per immagini;

Preso atto che dalle risultanze del gruppo di lavoro regionale, analiticamente riportate all’interno dell’Allegato 1 “Appropriatezza nella erogazione delle prestazioni di diagnostica per immagini”, sono state fornite indicazioni utili al miglioramento dell’appropriatezza di quelle attività diagnostiche (TC e RM osteoarticolari) caratterizzate da elevati volumi di produzione e importante difficoltà all’accesso sia della casistica appropriata che di quella non appropriata;

Ritenuto pertanto opportuno approvare il documento sopracitato, con l’obiettivo di riaffermare il principio che una prestazione deve essere erogata rispettando le indicazioni cliniche per le quali si è dimostrata efficace, in tempi e secondo il regime organizzativo più adeguato;

Considerato che è necessario:

- effettuare momenti formativi in materia, da destinarsi ai prescrittori (MMG/PLS/Specialisti Ambulatoriali, Specialisti Ospedalieri, personale amministrativo), prevedendo anche il ricorso a strumenti informatici più complessi che forniscano sistemi di segnalazione che ricordano al medico prescrittore in quali situazioni la richiesta di esame è appropriata;

- realizzare anche in collaborazione con le associazioni dei cittadini e dei professionisti, una campagna informativa specifica, rivolta ai cittadini sull’uso corretto degli esami di diagnostica pesante;

Ritenuto opportuno definire che eventuali prestazioni al di fuori delle indicazioni di cui all’Allegato 1 potranno essere prescritte esclusivamente nell’ambito specialistico a cui viene affidato l’approfondimento diagnostico e terapeutico;

Vista la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 e s.m.i., “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07”;

Dato atto del parere allegato;

Acquisito il parere favorevole della Commissione assembleare Politiche per la Salute e Politiche Sociali espresso nella seduta del 28 maggio 2013;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare, sulla base delle motivazioni indicate in premessa, e qui integralmente richiamate, il documento Allegato 1 “Appropriatezza nella erogazione delle prestazioni di diagnostica per immagini” parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di garantire che, per le prestazioni erogate secondo le indicazioni di appropriatezza riportate nell’Allegato 1 citato, dovranno essere garantiti gli standard dei tempi di attesa previsti a livello regionale per la diagnostica;

3. di definire che eventuali prestazioni al di fuori delle indicazioni di cui all’Allegato 1 potranno essere prescritte esclusivamente nell’ambito specialistico a cui viene affidato l’approfondimento diagnostico e terapeutico;

4. di stabilire che la prescrizione debba obbligatoriamente contenere il quesito diagnostico;

5. di definire che è onere delle Aziende sanitarie effettuare idonei controlli di appropriatezza;

6. di prevedere idonee iniziative di formazione rivolti ai medici prescrittori;

7. di dare mandato alla Direzione generale Sanità e Politiche Sociali di realizzare, anche in collaborazione con le associazioni dei cittadini e dei professionisti, una campagna informativa specifica, rivolta ai cittadini sull’uso corretto degli esami di diagnostica pesante;

8. di stabilire che le modificazioni introdotte dal documento sopra citato decorrano dal momento dell’adozione della presente delibera;

9. di dare mandato al Direttore generale Sanità e Politiche Sociali, di concordare con le Regioni interessate alla compensazione di mobilità per tali prestazioni, di definire idonee e condivise modalità operative;

10. di pubblicare il presente atto, comprensivo dell’allegato, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna - BURERT.

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