n.30 del 15.02.2012 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di impatto ambientale (VIA) sul progetto di perforazione e messa in produzione del pozzo "Faseto 1" in comune di Fornovo di Taro, attivata da Gas Plus Italiana SpA - presa d'atto delle determinazioni della conferenza di servizi (Titolo III LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di perforazione e messa in produzione del pozzo “Faseto 1” in comune di Fornovo di Taro, nell’ambito della concessione di coltivazione idrocarburi “Monteardone”, proposto da Gas Plus Italiana SpA, poiché il progetto, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 14 dicembre 2011, è nel complesso ambientalmente compatibile;

b) di ritenere, quindi, possibile realizzare il progetto in esame, a condizione siano rispettate le prescrizioni riportate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

1. Gas Plus Italiana SpA dovrà adempiere alle prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna con lettera prot. n. 2987 pos B/6 del 7 marzo 2011, di seguito riportate:

  • nel sito in cui è progettato il pozzo Faseto 1 e nei tratti in cui la trincea di collegamento si snoda in terreni agricoli, le operazioni di scavo dovranno essere precedute da sondaggi preliminari, a totale carico di Gas Plus Italiana SpA, da eseguirsi alla presenza di personale specializzato, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna;
  • come per i sondaggi preliminari, tutti gli scavi, anche di lieve entità, dovranno essere eseguiti alla presenza di archeologi; l’assistenza archeologica dovrà essere operante sin dalle fasi iniziali dei lavori ( predisposizione piazzole stoccaggio, risezionamento viabilità, realizzazione piste di cantiere, ecc.);

2. nelle aree comprese nel “Sistema Forestale e Boschivo” del PTCP della Provincia di Parma, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco non dovranno avere larghezza superiore ai 3,5 metri lineari né comportare l’attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a m 150;

3. per la realizzazione del sondaggio esplorativo dovrà essere presentata al Comune di Fornovo di Taro, istanza di Permesso di Costruire, eventualmente comprensiva di accesso carraio dalla strada comunale; analoga istanza dovrà essere presentata per la realizzazione del gasdotto di allacciamento all’area pozzo “Torrente Baganza 1”;

4. in sede di approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del progetto di messa in produzione del pozzo “Faseto 1” mediante allacciamento dello stesso all’area pozzo “Torrente Baganza 1”, dovranno essere prodotte le cartografie urbanistiche (tavv. PSC 2; RUE 2.6; RUE 2.10) con individuazione dell’area pozzo e della condotta e relative fasce di rispetto, oltre all’area pozzo “Torrente Baganza 1”. Dovranno, inoltre, essere rispettate le procedure in materia di esproprio previste dalle leggi vigenti;

5. prima dell’inizio lavori dovrà essere prodotto al Comune di Fornovo di Taro adeguato deposito delle strutture ai sensi dell’art. 13 della L.R. 19/08;

6. i ripristini dei tratti di sede stradale interessati dalla posa della condotta, dovranno prevedere il rifacimento della pavimentazione dell’intera sede stradale; i ripristini dovranno essere realizzati nel rispetto delle indicazione del competente Servizio comunale;

7. nei tratti in cui il tracciato della condotta si sviluppa a monte delle nicchie di frana individuate nella carta del dissesto del PTCP e contestualmente interessa tratti di sede stradale, la Società proponente dovrà valutare l’opportunità di realizzare interventi di contenimento atti a preservare la stabilità stradale; il progetto di dettaglio di dette opere dovrà essere presentato, per l’approvazione, al Comune di Fornovo di Taro ed alla Comunità Montana Valli Taro e Ceno;

8. ai sensi dell’art. 186 del DLgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, tutto il materiale di risulta non riutilizzato in loco dovrà essere smaltito in discarica, nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti;

9. per consentire le dovute attività di verifica e controllo, Gas Plus Italiana SpA dovrà comunicare, almeno gg. 30 prima, la data di inizio delle attività a Provincia di Parma, Comune di Fornovo di Taro, Comunità Montana Valli Taro e Ceno ed ARPA - Sezione provinciale di Parma;

10. il piano di monitoraggio proposto dovrà essere realizzato secondo le modalità indicate nella Tabella 5.1 prodotta nel documento di risposta alla richiesta di integrazioni; gli interventi di monitoraggio dovranno essere preventivamente comunicati ad ARPA territorialmente competente; i risultati dovranno essere trasmessi al Comune di Fornovo di Taro ed alla stessa ARPA;

11. con riferimento all’impatto acustico atteso, la Società proponente, preliminarmente all’attivazione del cantiere, dovrà richiedere specifica deroga ai limiti di inquinamento acustico previsti dal DPCM 14/11/1997 sulla base della delibera di Giunta regionale 45/2002, al Comune di Fornovo di Taro, provvedendo, in sede di istanza, ad individuare ed adottare tutti i provvedimenti necessari a contenere il più possibile il disturbo, in ottemperanza al disposto dell’art. 11, comma 2, della L.R. 9 maggio 2001, n. 15;

12. prima dell’inizio della fase di cantierizzazione, Gas Plus Italiana SpA dovrà fornire ad ARPA - Sezione provinciale di Parma, copia dei titoli abilitativi delle ditte che si occuperanno del trasporto e della gestione rifiuti; resta fermo che in tutte le fasi operative dovrà essere rispettata la vigente normativa in materia di rifiuti;

13. con riferimento ai rifiuti derivanti dalla attività di prospezione e ricerca dovrà essere rispettato quanto disposto dal Dlgs 117/08;

14. con riferimento alle infrastrutture stradali utilizzate per il transito dei mezzi da e per l’area di cantiere:

  1. preventivamente all’attivazione del cantiere dovrà essere valutato, con i competenti Servizi provinciali e/o comunali, lo stato di consistenza/conservazione degli assi viari da utilizzare;
  2. le eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture stradali necessarie al passaggio dei mezzi dovranno essere concordate con i competenti Servizi provinciali e/o comunali, che dovranno esprimere specifico nulla osta/autorizzazione alla loro esecuzione;
  3. eventuali danni causati alle infrastrutture stradali dai mezzi in transito da e per il cantiere, dovranno essere immediatamente segnalati dalla Società proponente ai competenti Servizi provinciali e/o comunali: Gas Plus Italiana SpA è tenuta al ripristino, a propria cura e spese, delle condizioni preesistenti, secondo le indicazioni tecniche e i tempi forniti dai competenti Servizi provinciali e/o comunali;
  4. a garanzia di quanto sopra prescritto, il proponente dovrà prestare apposita fidejussione nella misura indicata dai competenti Servizi provinciali e/o comunali successivamente alla valutazione di cui al punto a) e prima dell’attivazione del cantiere; 

c) di dare atto che resta fermo che la messa in produzione del pozzo e l’allacciamento dello stesso all’area pozzo “Torrente Baganza 1”, sono subordinati all’approvazione da parte del competente Ministero dello Sviluppo Economico di un’ulteriore variante del programma lavori della concessione di coltivazione idrocarburi “Monteardone”;

d) di dare atto che il parere di Provincia e Comune sulla compatibilità ambientale del progetto, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

e) di dare atto che l’Autorizzazione paesaggistica n. 07/2011, rilasciata ai sensi dell’art. 146 del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 e del DPCM 12 dicembre 2005, dal Comune di Fornovo di Taro in data 16 dicembre 2011, costituisce l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

f) di dare atto che ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 9, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 17, comma 2, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere dovuto ai sensi dell’art. 146 del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, da parte della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;

g) di dare atto che il parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna con lettera prot. n. 2987 pos B/6 del 7 marzo 2011, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

h) di dare atto che l’autorizzazione all’esecuzione di lavori su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico comprensiva dell’autorizzazione al taglio della vegetazione, rilasciata, ai sensi del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e della delibera di Giunta regionale n. 1117/2000, dalla Comunità Montana Valli Taro e Ceno con atto prot. n. 7455/4.2 del 29 novembre 2011, costituisce l’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

i) di dare atto che l’approvazione del progetto di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, da effettuarsi, ai sensi dell’ art. 186 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, da parte del Servizio Valutazione Impatto e promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna, autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA, è contenuta all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

j) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - UNMIG Divisione I; al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - UNMIG Divisione II; al Servizio Energia ed Economia Verde della Regione Emilia-Romagna; alla Provincia di Parma; al Comune di Fornovo di Taro; alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza; alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna; alla Comunità Montana Valli Taro e Ceno; ad ARPA Sez. Prov.le di Parma - Distretto territoriale di Fidenza; ad ARPA – Direzione tecnica; ad AUSL di Parma - Distretto Valli Taro-Ceno; alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei suoli;

k) di fissare, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in anni 6 (sei);

l) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

m) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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