n.151 del 31.05.2017 periodico (Parte Seconda)

Presa d'atto della conclusione del procedimento di revisione per l'anno 2016 delle piante organiche delle farmacie dei Comuni della regione Emilia-Romagna (L.R. n. 2/2016, artt. 4 e 20)

IL DIRIGENTE FIRMATARIO 

Visti:

- l’art. 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 recante “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria” come novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del Dl n. 95/2012, che ha apportato modifiche sostanziali alla normativa vigente in materia, di istituzione di nuove farmacie;

- l'art. 64 "Organizzazione del servizio farmaceutico" della L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"

- la Legge regionale 3 marzo 2016, n. 2, “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali”, ed in particolare il Capo II “Procedimento di formazione e revisione della pianta organica”;

Dato atto che il nuovo quadro normativo regionale riafferma la necessità di pianificare la distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici attraverso la revisione delle piante organiche e ripartisce le competenze in materia di esercizi farmaceutici stabilendo che il Comune esercita tutte le competenze strettamente connesse alla pianificazione sul territorio delle sedi farmaceutiche, l'Azienda USL supporta la Regione e i Comuni del proprio ambito territoriale, mentre la Regione esercita le funzioni di impulso, controllo e sostituzione volte a garantire l’approvazione biennale delle piante organiche;

Richiamati in particolare i seguenti articoli della citata L.R. 2/2016:

- art. 4 “Procedimento di revisione della pianta organica”;

- art. 20 “Norme di prima applicazione e norme transitorie" che dispone che i Comuni ridisegnino la propria pianta organica entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale di riforma;

Dato atto che:

- la necessità di realizzare la revisione della pianta organica in tempi più brevi degli ordinari deriva dalla circostanza che, in applicazione dell’art. 11 del D.L. 1/2012 già citato sono state individuate dai Comuni nuove sedi farmaceutiche (in base al rapporto di una farmacia ogni 3.300 abitanti - Art. 1 L. 475/1968 nel testo vigente - con riferimento alla popolazione residente al 31/12/2010), da assegnare attraverso il concorso straordinario regionale, senza però procedere all'approvazione di una nuova pianta organica che includesse tali nuove sedi farmaceutiche nell'assetto preesistente;

- la Regione ha esercitato la prevista funzione di impulso all'avvio del procedimento di revisione delle piante organiche con comunicazione Prot. PG/2016/0181137 del 15/3/2016 ed ha successivamente fornito (PG/2016/0199927 del 21/3/2016) precise indicazioni in merito al procedimento di revisione della pianta organica (artt. 3 e 4 L.R. 2/2016) anche in relazione alla modulazione dei termini temporali, affinché i Comuni, anche in assenza di nuove farmacie da istituire, ridisegnassero la propria pianta individuando circoscrizioni perimetrate sulla base di univoche indicazioni topografiche in modo che l'intero territorio comunale fosse suddiviso fra le diverse sedi farmaceutiche e che ogni punto del territorio comunale afferisse ad una sola sede;

- le Aziende USL, nell'ambito del rapporto collaborativo già disciplinato dal citato art. 64 della L.R. 13/2015 e ulteriormente precisato all’art. 4 della L.R. 2/2016, hanno accompagnato i Comuni nella redazione del progetto di revisione o conferma della pianta organica, verificando il rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa nazionale in tema di esercizi farmaceutici e degli adempimenti amministrativi indicati dalla normativa regionale;

Verificato che:

- i Comuni hanno avviato il procedimento di revisione della propria pianta organica sulla base della rilevazione della popolazione residente, pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica e riferita al 01.01.2015, applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla disciplina nazionale;

- tutti i Comuni del territorio regionale, anche avvalendosi delle Unioni di Comuni laddove delegate in materia, hanno provveduto a:

  • elaborare progetti di modifica o di conferma della pianta previgente;
  • acquisire il parere dell’Ordine provinciale dei farmacisti e l’approvazione dell’Azienda USL competenti per territorio, accogliendo eventuali suggerimenti volti a garantire la corretta descrizione delle sedi farmaceutiche e la loro equa distribuzione nel territorio;
  • adottare la nuova pianta organica delle farmacie, con esplicita indicazione delle eventuali nuove sedi disponibili per il privato esercizio e di quelle sulle quali i Comuni intendono esercitare il diritto di prelazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”;
  • pubblicare la pianta organica adottata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e trasmetterne copia alla Regione;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale, esecutive ai sensi di legge:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;

- n. 193 del 27 febbraio 2015, n. 2189 del 21 dicembre 2015, n. 56 del 25 gennaio 2016, n 270 dell’1 marzo 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 del 11 luglio 2016, n. 1681 del 17 ottobre 2016, n. 2344 del 21 dicembre 2016 e n. 3 dell’11 gennaio 2017;

Richiamata altresì la determinazione n. 20922 del 28 dicembre 2016 recante “Incarichi dirigenziali e assegnazione funzionale di posizioni organizzative presso la Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;

determina:

1. di dare atto che, in attuazione di quanto disposto dalla Legge regionale 3 marzo 2016, n. 2, “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali”, pubblicata nel BURERT n. 57 del 3 marzo, tutti i Comuni del territorio regionale, anche avvalendosi delle Unioni di Comuni laddove delegate in materia, hanno provveduto ad adottare la nuova pianta organica delle farmacie;

2. di prendere atto che gli attuali 333 Comuni della Regione Emilia-Romagna hanno complessivamente 1.422 sedi farmaceutiche in pianta organica, come riepilogato nell’Allegato A della presente determinazione;

3. di prendere atto altresì che in esito alla citata revisione 2016:

  • sono state istituite n. 11 nuove sedi farmaceutiche di seguito elencate:
    • comune di Albinea - sede n. 3 urbana;
    • comune di Bentivoglio - sede n. 2 rurale;
    • comune di Carpi - sede n. 21 urbana;
    • comune di Casalgrande - sede n. 6 urbana;
    • comune di Forlimpopoli - sede n. 4 rurale;
    • comune di Imola - sede n. 21 urbana;
    • comune di Modena - sede n. 56 urbana;
    • comune di Montefiore Conca - sede n. 2 rurale;
    • comune di Quattro Castella - sede n. 4 rurale;
    • comune di Reggio Emilia - sede n. 52 urbana;
    • comune di Rimini - sede n. 44 urbana;
  • i Comuni di Albinea, Carpi, Casalgrande, Imola, Modena, Reggio Emilia e Rimini hanno deliberato di voler esercitare il diritto di prelazione di cui al citato art. 9 della L. 475/68 sulle rispettive sedi;
  • i Comuni di Bentivoglio, Forlimpopoli, Montefiore Conca e Quattro Castella non hanno deliberato l'esercizio del diritto di prelazione e pertanto le seguenti sedi sono disponibili per il privato esercizio da assegnare con procedura concorsuale regionale ordinaria:
    • Bentivoglio - sede n. 2 rurale;
    • Forlimpopoli - sede n. 4 rurale;
    • Montefiore Conca - sede n. 2 rurale;
    • Quattro Castella - sede n. 4 rurale;
  • risultano inoltre vacanti le tre sedi farmaceutiche (già istituite con precedenti revisioni della Pianta Organica) di seguito elencate:
    • comune di Caminata - sede unica rurale;
    • comune di Cerignale - sede unica rurale;
    • comune di Zerba - sede unica rurale;
  • risulta infine esercitato dai rispettivi Comuni il diritto di prelazione di cui al citato art. 9 della L. 475/68 sulle seguenti sedi, già istituite con precedenti revisioni della Pianta Organica:
    • comune di Carpi - sede n. 17 urbana;
    • comune di Castelfranco Emilia - sede n. 8 urbana;
    • comune di Nonantola - sede n. 4 urbana;

4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, ed assicurarne la diffusione nel portale web del Servizio regionale dell’Emilia-Romagna ( www.saluter.it).

Il Responsabile del Servizio

Antonio Brambilla

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