n.77 del 08.04.2015 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto per la realizzazione di impianto idroelettrico Castel dell'Alpi, in località omonima, sul torrente Savena, nel comune di San Benedetto Val di Sambro, provincia di Bologna - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, del progetto di impianto idroelettrico Castel dell’Alpi, in località omonima, sul torrente Savena nel comune di San Benedetto Val di Sambro, provincia di Bologna, presentato dalla Società SETA srl, poiché l’intervento previsto è, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 3 aprile 2014, nel complesso ambientalmente compatibile;

b) di ritenere quindi possibile la realizzazione del progetto di cui al punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate ai punti 1.C 2.C e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

1. non dovranno essere realizzate scale per la risalita della fauna ittica;

2. viene ritenuto congruo quale quantitativo di risorsa da lasciare defluire in alveo, il valore proposto di 170 l/s a condizione che vengano distolti, dal tratto sotteso dalla derivazione, gli scarichi provenienti dal costruendo depuratore; la Regione Emilia-Romagna si riserva di modificare tale valore qualora dalle risultanze dei monitoraggi di cui ai successivi quadri, risultasse inficiato il mantenimento delle caratteristiche qualitative di tale corpo idrico e conseguentemente l’obiettivo di cui alla pianificazione vigente;

3. dovrà essere effettuato il monitoraggio della fase attuativa, al fine di verificare che l’intervento proposto non incida negativamente sulla stabilità dei versanti con particolare attenzione alla presenza di frane quiescenti;

4. il titolare dell’autorizzazione al Vincolo Idrogeologico è tenuto al rispetto delle prescrizioni riportate di seguito:

  • i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili, onde evitare, durante e dopo l’esecuzione, eventuali danni alla stabilità dei terreni ed al buon regime delle acque;
  • gli scavi e gli sbancamenti dovranno essere preceduti dalla realizzazione delle opere di sostegno provvisionali opportunamente drenate a tergo, e dotate (per una sufficiente estensione dell’intorno) di idonee opere di raccolta e smaltimento delle acque di percolazione, da mantenersi costantemente efficienti;
  • lo scavo a sezione obbligata entro cui verrà posizionata la condotta di carico dovrà essere dotato di drenaggi al fine di impedire l’accumulo ed il ristagno di acqua nel materiale detritico in cui verrà alloggiata la condotta. Tali drenaggi dovranno essere posizionati opportunamente lungo il percorso della condotta ad una distanza giudicata idonea dai progettisti e dovranno essere sempre presenti nei tratti in cui la condotta è in contropendenza o presenta una pendenza molto bassa;
  • l’esecuzione dei riporti dovrà essere preceduta dalla predisposizione dei piani di posa (scoticatura e gradonatura), il materiale riportato dovrà essere adeguatamente costipato;
  • le scarpate originate dalle movimentazioni di cui ai precedenti punti, dovranno essere razionalmente conformate, rifinite ed inerbite con idonee essenze vegetali locali entro la stagione utile, evitando fenomeni erosivi o scoscendimenti;
  • a lavori ultimati, le acque meteoriche dovranno essere validamente regimate con strutture proporzionate e durature e opportunamente convogliate in condotte o corsi d’acqua esistenti nella zona, evitando fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno;
  • l’esecuzione dei lavori non dovrà arrecare alcun danno a piante, terreni e scoli esistenti nelle immediate adiacenze dell’area direttamente interessata dall’intervento autorizzato;
  • tutti i lavori dovranno venire rapportati alle modalità ed alle limitazioni delle vigenti “Prescrizioni di massima e polizia forestale” della Regione Emilia-Romagna;

5. per l’Autorizzazione Unica la costruzione e l’esercizio dell’impianto ai sensi del D.Lgs 387/2003 e della LR 26/2004 dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • è fatto obbligo alla Ditta di comunicare alla Provincia di Bologna e al Servizio Tecnico Bacino Reno la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione, e di trasmettere la certificazione attestante che l’impianto è stato realizzato conformemente al progetto approvato col presente procedimento;
  • la Ditta dovrà eseguire regolare versamento degli oneri istruttori sul c/c bancario intestato alla Provincia di Bologna - IBAN IT74 C063 8502 4370 6700 5000 06B - in misura pari allo 0,03 % del costo complessivo di realizzazione dell'impianto ed infrastrutture connesse, per un importo di € 543,00;
  • la Ditta dovrà inviare alla Provincia di Bologna, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna e al Servizio Tecnico Bacino Reno entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati di funzionamento dell’impianto e la quantità di energia prodotta nell’anno precedente, nonché le portate turbinate e qualsiasi altra informazione inerente l’impianto e la produzione di energia che sarà richiesta dalla stessa Amministrazione;

6. la ditta SETA è tenuta a mantenere nella migliore efficienza il lago contribuendo a risolvere le criticità rilevate e che si rileveranno; in accordo e su richiesta del Comune di San Benedetto Val di Sambro e del Servizio Tecnico Bacino Reno, la ditta dovrà predisporre un progetto di sistemazione del tratto di prelago e lago, quando e dove gli accumuli di materiali litoidi possano rappresentare una criticità idraulica. Tale progetto dovrà ottenere specifica concessione per i lavori di svaso e sistemazione delle sezioni idrauliche; stessa procedura dovrà adottarsi qualora si evidenzino necessità di manutenzione delle briglie a valle del lago;

7. in ragione delle criticità manutentive riscontrate per le opere di presa sul lago dovrà, prima dell’entrata in esercizio delle turbine, essere attivato un piano di monitoraggio dello stato di conservazione delle sponde che andrà annualmente consegnato al Servizio Tecnico Bacino Reno ed al Comune di San Benedetto Val di Sambro; tale monitoraggio dovrà porre attenzione agli effetti causati dall’escursione del livello delle acque del lago;

8. la captazione dello scarico del depuratore comunale, attualmente in fase di progettazione, dovrà avvenire anche nel caso che il depuratore venga realizzato dopo i lavori di costruzione della condotta; i lavori di captazione dello scarico del depuratore sono a carico dell’impresa Seta che dovrà eseguire i lavori concordando con il Comune di San Benedetto Val di Sambro le modalità di esecuzione;

9. per la realizzazione dell’opera dovrà essere rispettato il dettato del DLgs 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare il disposto degli artt. 90-91-93-94-95-96-97 in connessione agli allegati XIII - XV - XVI e XVII del titolo IV “Cantieri temporanei e mobili”;

10. per la realizzazione dell’opera dovranno essere ottenute tutte le autorizzazioni da acquisire in fase di progetto esecutivo e per l’esercizio del cantiere previste dalle vigenti normative (nonché del RUE, con particolare riferimento ai parametri igienico-edilizi), e non comprese nelle autorizzazioni rilasciate dalla presente Conferenza di Servizi;

11. al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri e di sostanze inquinanti durante le fasi di cantiere si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

  • periodica bagnatura delle aree di cantiere, delle piste, dei depositi temporanei di terre e di inerti da costruzione con frequenza congrua alle condizioni meteorologiche;
  • pavimentazione delle piste e delle aree di cantiere soggette al transito di mezzi pesanti nei pressi di ricettori antropici mediante l’impiego di materiali inerti aridi opportunamente costipati e stabilizzati secondo un’idonea curva granulometrica;
  • obbligo di velocità ridotta sulle piste di cantiere al fine di contenere il sollevamento delle polveri;
  • munire le uscite dal cantiere alla rete stradale con impianti di lavaggio per la pulizia delle ruote;
  • provvedere alla copertura con teloni degli inerti trasportati con autocarri;
  • utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle normative ambientali in materia di emissioni di gas di scarico.

12. le ditte esecutrici dei lavori, titolari degli eventuali scarichi idrici derivanti dai cantieri, dovranno acquisire le richieste autorizzazioni allo scarico rilasciate dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente (DLgs 152/06) preventivamente all’installazione dei cantieri;

13. l’approvvigionamento degli inerti da costruzione e lo smaltimento dei materiali di risulta dagli scavi dovrà essere effettuato utilizzando siti regolarmente autorizzati e nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando a parità di idoneità i siti più prossimi all’area di realizzazione, al fine di minimizzare gli impatti derivanti dal trasporto e riutilizzando tutti i materiali provenienti dagli scavi come previsto dal progetto;

14. le attività di cantiere che interessano le aree demaniali di pertinenza del torrente Savena dovranno essere oggetto di una specifica concessione per occupazione temporanea con opere di cantierizzazione che conterrà le prescrizioni del caso e le garanzie del ripristino tramite fidejussione bancaria che il Servizio Tecnico di Bacino del Reno stabilirà al rilascio dell’atto;

15. la dismissione del cantiere dovrà comportare il ripristino dello stato originario dei luoghi;

16. per consentire i controlli di competenza, la Società proponente dovrà dare, obbligatoriamente e con congruo anticipo, comunicazione dell’avvio dei lavori al Servizio Tecnico di Bacino Reno, alla Provincia di Bologna, al Comune di San Benedetto Val di Sambro, all’ARPA Sezione Provinciale di Bologna, all’AUSL di Bologna e alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per l’Emilia-Romagna;

17. dovrà essere effettuato un monitoraggio biologico in un tratto rappresentativo del corso d’acqua, i cui dettagli (tipologia, ubicazione, frequenza e durata), andranno sottoposti all’approvazione del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna in accordo con ARPA territorialmente competenti e con l’Ente di gestione del SIC-ZPS, antecedentemente all'avvio dei lavori di costruzione; qualora dagli esiti di tale monitoraggio si evidenziasse un decadimento delle caratteristiche di qualità ambientali dell’ecosistema fluviale, tali da compromettere il mantenimento delle funzioni ecologiche del corpo idrico, e tali da non consentire il raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati dalla pianificazione vigente, dovranno essere adottate le misure eventualmente indicate dalle Autorità competenti e modificate le condizioni sopra riportate, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione;

18. prima dell’entrata in esercizio dell’impianto la Ditta proponente dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua e al Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia-Romagna per l’approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto dei quantitativi da lasciar defluire in alveo, delle portate derivate e delle portate restituite. La stessa documentazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza, anche all’Autorità di Bacino del Reno; i dati del monitoraggio dovranno essere trasmessi annualmente al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, al Servizio Tecnico Bacino Reno e all’Autorità di Bacino del Reno;

19. ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del DLgs 29 dicembre 2003, n. 387 e dell’art. 35 del RR 20 novembre 2001, n. 41, in caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione di derivazione con contestuale dismissione dell’impianto, la Società titolare è tenuta ad eseguire, a propria cura e spese, nei sei mesi successivi alla cessazione dell'attività di produzione idroelettrica, gli interventi di rimozione delle opere e ripristino ambientale dello stato dei luoghi secondo il piano degli interventi di dismissione e ripristino approvato; i lavori di dismissione che insistono sulle aree demaniali del torrente Savena, in fase esecutiva, dovranno essere approvati dal Servizio Tecnico Bacino Reno;

20. il costo stimato dei lavori di rimozione delle opere e di ripristino ambientale, costituirà l'importo della garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, da prestarsi da parte del titolare dell'Autorizzazione Unica a favore della Provincia di Bologna a garanzia del rispetto degli obblighi di dismissione e ripristino dei luoghi. Detta garanzia, pena la revoca dell'Autorizzazione Unica, dovrà obbligatoriamente essere prestata prima dell'avvio dei lavori;

21. al fine di evitare impatti significativi sui corpi idrici superficiali durante le fasi di cantiere occorrerà adottare idonee procedure operative. In particolare andranno adottati i seguenti accorgimenti:

  • utilizzo di macchine operatrici a norma sottoposte a periodici controlli e manutenzioni;
  • predisposizione di sistemi di drenaggio e raccolta delle acque di dilavamento delle aree di cantiere e degli eventuali sversamenti accidentali al fine di evitarne lo scarico diretto nel corpo idrico;
  • predisposizione di vasche di raccolta delle acque di esubero derivanti dalle operazione di getto dei calcestruzzi al fine di evitare la contaminazione a calce delle acque od in alternativa utilizzo di cementi di tipo pozzolanico con basso contenuto in calce;
  • i reflui derivanti dalle attività di cantiere dovranno essere correttamente smaltiti mediante scarico autorizzato regolarmente ai sensi della disciplina vigente in materia o mediante conferimento ad idoneo sito di trattamento;
  • bagnatura periodica dell'area di cantiere e delle piste non asfaltate con frequenza congrua al periodo meteorologico;
  • realizzazione di dispositivi per la pulizia delle ruote all'ingresso e all’uscita dai cantieri;
  • utilizzo dei mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di risulta dotati di idonei teli di copertura;
  • delimitazione o copertura delle aree destinate allo stoccaggio dei materiale a possibile diffusione di polveri;
  • utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle ordinanze comunali e provinciali, nonché alle normative ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi;
  • obbligo di velocità ridotta sulla viabilità di servizio al fine di contenere il sollevamento delle polveri;
  • utilizzo di recinzioni a maglia fitta per delimitare le zone di cantiere o di pannelli mobili che oltre a limitare l’impatto sonoro possono contribuire ad abbassare il livello di polverosità nei pressi dei ricettori;

22. nella fase di esercizio dell’impianto, ai fini della tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori dovrà essere rispettato il dettato del DLgs 81/08 e successive modifiche e con particolare riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nella centrale dovranno essere adottate le seguenti azioni:

  • aggiornare il Documento di valutazione dei rischi, considerando che vengono svolte attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (DPR 14 settembre 2011 n. 177);
  • garantire una adeguata aerazione e illuminazione dei locali di lavoro, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica di portata adeguata ai volumi interrati e di illuminazione artificiale che si attivino prima dell’accesso del personale rimanendo accesi per tutto il periodo di permanenza all’interno della centrale;
  • aggiornare informazione e formazione ed addestramento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti;
  • aggiornare il piano di emergenza garantendo un sistema di chiamata di urgenza/allarme in caso di necessità;
  • proteggere adeguatamente, tutte le aree della centrale e le scale di accesso che possano presentare pericolo di caduta dall’alto, al fine di evitare tale rischio.

23. al fine di evitare fenomeni di inquinamento delle acque dovute al funzionamento delle macchine idrauliche nella centrale, per il funzionamento delle turbine dovranno essere utilizzati lubrificanti ecologici e/o biodegradabili;

24. al fine di compensare la collettività della mancata realizzazione della scala di risalita per i pesci, si prescrive la corresponsione annuale di un obbligo ittiogenico, così come previsto dall'Art. 10 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604. Per la quantificazione di tale obbligo, il Servizio Tutela e Sviluppo Fauna della Provincia, ritiene accettabile, in via provvisoria, l'applicazione del modello attualmente in uso presso la Regione Veneto che lo fissa in € 26,00 per ogni modulo (100 l/sec.) della portata media teorica derivata. L'importo totale annuale dell'obbligo ittiogenico derivante da versare direttamente alla Provincia, potrà essere, in alternativa, trasformato in materiale giovanile da ripopolamento da immettere a cura del concessionario per lo svolgimento dei necessari interventi di ripopolamento. L'attuazione di tale obbligo e le modalità di applicazione dovranno essere concordate e autorizzate dal citato Servizio provinciale competente ed in base alle norme vigenti al momento dell'entrata in funzione dell'impianto;

25. riguardo alla fase di cantiere è necessario prevedere misure di mitigazione delle interferenze, prevedendo che le opere che interessano l'alveo attivo siano svolte al di fuori del periodo riproduttivo delle specie di interesse conservazionistico, ovvero al di fuori del periodo dal 1 aprile al 31 luglio. Il monitoraggio biologico dovrà comprendere anche il monitoraggio delle specie di interesse comunitario presenti nel corso d'acqua, nonché degli habitat di interesse comunitario legati alla dinamica fluviale sopra richiamati (habitat 91E0, 9260 e 3240 di interesse comunitario);

26. il monitoraggio relativo alle specie faunistiche dovrà prevedere la realizzazione di una campagna di raccolta dati prima della realizzazione dei lavori, allo scopo di stabilire un "punto zero". Il monitoraggio dovrà, inoltre, essere sottoposto all'approvazione degli Enti competenti prima dell'avvio dei lavori di costruzione e dovrà essere approvato anche dell'Ente di gestione del SIC-ZPS, in applicazione delle misure specifiche di conservazione attualmente in corso di elaborazione e approvazione;

27. l'intervento, inoltre, non dovrà comportare possibilmente l'eliminazione delle piante di ginepro (Juniperus communis), specie che caratterizza l'habitat di interesse comunitario 5130 "Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli"; qualora necessario le piante dovranno essere reimpiantate. Dovrà essere evitato inoltre il taglio delle piante vetuste vive, morte o morienti, anche in piedi, in particolare di quelle cavitate. Una parte delle piante tagliate, dovrà essere rilasciata in cataste di legna di altezza non superiore ai 50 cm e nel rispetto della Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale. Fatti salvi gli interventi per salvaguardare la pubblica incolumità, è vietato comunque il taglio delle piante in cui sia accertata la presenza di nidi e/o dormitori di specie di interesse comunitario;

28. in merito al progetto di rinaturalizzazione e alla ricollocazione di piante in fase di ripristino si rammenta il divieto di introduzione delle specie alloctone nei siti della Rete Natura 2000 ai sensi della L.R. 6/05 art. 11, comma 4, e pertanto la scelta delle specie in fase di ripristino dovrà essere coerente con gli habitat di interesse comunitario attraversati dalla condotta e dovrà essere approvata dall'Ente di gestione del SIC-ZPS. Si precisa infine che il taglio della vegetazione necessario a realizzare le opere è assoggettato alle norme vigenti in materia forestale e, pertanto, la comunicazione per l'utilizzo del bosco va inoltrata al preposto Ente delegato in materia forestale competente per il territorio;

c) di dare atto che i pareri sulla valutazione di impatto ambientale della Provincia di Bologna e del comune di San Benedetto Val di Sambro, ai sensi dell’art. 18, comma 6 della LR 18 maggio 1999 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in merito al progetto in esame, sono compresi all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.12;

d) di dare atto che il Servizio Tecnico di Bacino del Reno ha rilasciato la concessione di derivazione di acqua pubblica, ai sensi del R.R. 41/01, con determinazione n. 7248 del 29/5/2014 a firma del Responsabile di Servizio dr Ferdinando Petri, che costituisce l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

e) di dare atto che la Provincia di Bologna, ora Città Metropolitana di Bologna, ha rilasciato l’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio, di cui al Dlgs 387/03, con Determinazione n. 268 del 12/2/2015 acquisita agli atti della Regione Emilia-Romagna con prot. PG.2015. 097372 del 16/2/2015, che costituisce l’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; tale A.U. comprende pareri ed atti di assenso acquisiti nell’istruttoria;

f) di dare atto che il parere di competenza dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese in merito al Vincolo Idrogeologico, di cui al R.D. 3267/1923, ed alla Autorizzazione Sismica, di cui alla LR 19/2008 e DPCM 21/10/2003, acquisito con nota del 1/4/2014 prot. n. PG.2014. 091241, è compreso all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.12 e costituisce l’Allegato 4 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; tale parere comprende anche l’ammissibilità delle opere di progetto ricadenti in “Zona A” - Abitato da consolidare, con adozione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 31/3/2014;

g) di dare atto che il Comune di San Benedetto val di Sambro (BO) ha rilasciato l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del DLgs 42/2004 con prot. 4362 del 29 aprile 2014, in conformità al parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio ed al parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia; l’Autorizzazione Paesaggistica è stata acquisita dalla Regione Emilia-Romagna con nota prot. PG.2014. 0223132 del 29/05/2014; tale Autorizzazione Paesaggistica è compresa all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.12 e costituisce l’Allegato 5 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

h) di dare atto che il Comune di San Benedetto Val di Sambro ha rilasciato il permesso di costruire n. 7304/2008 prot. 4362 del 29/5/2014, ai sensi della LR 31/2002; tale permesso è stato acquisito dalla Regione Emilia-Romagna unitamente alla sopracitata Autorizzazione Paesaggistica con nota prot. PG.2014. 0223132 del 29/05/2014; i pareri sul permesso di costruire, ai sensi della LR 31/2002, di competenza dell’AUSL di Bologna e di Arpa Sezione provinciale di Bologna sono compresi all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.12;

i)di dare atto che l’Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ai sensi del DLgs 387/2003 e s.m.i. e della LR 26/2004 è stata rilasciata dalla Provincia di Bologna, ora Città Metropolitana di Bologna, nel contesto dell’Autorizzazione Unica, con Determinazione n. 268 del 12/2/2015, che costituisce l’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

j) di dare atto che il parere di competenza del l’Autorità di Bacino del Reno, ai sensi del RR 41/01, è compreso all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.12;

k) di dare atto che il parere di competenza del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del RR 41/2001, è compreso all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.12;

l) di dare atto che il parere favorevole di competenza della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, acquisito al protocollo regionale PG.2014. 094919 del 3/4/2014, è fatto proprio dalla Conferenza di Servizi e compreso all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.12; la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

m) di dare atto che il parere di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna è fatto proprio dalla Conferenza di Servizi e compreso all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.12; la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

n) di dare atto che al fine dell’efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta a perfezionare le istanze delle singole autorizzazioni/concessioni accorpate nella presente procedura, provvedendo al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, previsti dai diversi dispositivi di legge;

o) le opere oggetto della presente Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 17, comma 10, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere realizzate entro anni 5 (cinque) dalla pubblicazione del provvedimento di VIA, salvo proroghe debitamente concesse su istanza del proponente;

p) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla ditta proponente SETA srl;

q) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Bologna, al Comune di S. Benedetto Val di Sambro, al Servizi Tecnico di Bacino Reno, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, all’Autorità di Bacino del Reno, all’ Unione dei Comuni dell’Appenino Bolognese, all’AUSL di Bologna Dipartimento Sanità Pubblica, all’ARPA Sezione provinciale di Bologna, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bologna Modena e Reggio Emilia, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, ad ENEL Distribuzione spa, a Telecom Italia, ad Hera spa, all’Agenzia delle Dogane di Bologna;

r) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

s) di pubblicare il presente atto su sito WEB della Regione Emilia-Romagna.

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