n. 130 del 17.08.2011 periodico (Parte Seconda)

Modifica art. 4 Statuto comunale come da D.C.C. n. 51 del 9/6/2011

Si pubblica l’articolo dello Statuto comunale di cui all’oggetto:

Art. 4 

Finalità del Comune 

1) Il Comune promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell’inquinamento, assicurando, nell’ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.

2) Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità: 

a) perseguimento del pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Collecchio; a tal fine sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscano la crescita delle persone;

c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

f) tutela della vita umana, della famiglia, di tutte le persone, valorizzazione sociale della maternità e della paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

h) pari opportunità alla vita civica degli stranieri comunitari ed extracomunitari nei limiti di quanto previsto dalle Leggi dello Stato;

i) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

j) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;

k) promuove la cooperazione con i Paesi esteri, i rapporti di gemellaggio istituzionale, le relazioni culturali e sociali con altri Paesi;

l) riconoscimento dell’acqua come bene comune pubblico e l’accesso all’acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile non assoggettabile ai meccanismi di azioni speculative;

m) riconoscimento del servizio idrico integrato quale servizio pubblico essenziale, di interesse generale;

n) conferma del principio della proprietà pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà.

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