n.317 del 24.10.2016 (Parte Seconda)

Proposta di perimetrazione ai fini dell'istituzione, rinnovo e modifica di zone di protezione della fauna selvatica dei territori di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Bologna, e contestuale revoca di zone di protezione della fauna selvatica afferenti i territori di Modena e Rimini. (arti colo 19 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria")

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

  • l’articolo 10 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria ed in particolare:
    • i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori e alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;
    • il comma 3 secondo cui il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30% a protezione della fauna selvatica e che nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;
    • il comma 8 secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura;
    • i commi da 13 a 16 che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare;
  • la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;
  • la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

  • n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
  • n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato, ed in particolare l'art. 60 recante “Disposizioni finali in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione Emilia-Romagna” che prevede al comma 1 che i Piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale;

Visto, altresì, l’art. 19 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994 come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, recante “Zone di protezione della fauna selvatica” che attribuisce alla Regione le competenze in merito, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metroplitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo nello specifico quanto segue:

  • al comma 1 che le “Oasi di protezione” sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette;
  • al comma 2 che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare mediante l’irradiamento naturale il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;
  • ai commi 5 e 6, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, che:
    • la proposta di che trattasi sia notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. È altresì trasmesso alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;
    • avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14 della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la Regione provvede all'istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori di fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio;

Richiamata la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122/2007 e n. 103/2013;

Dato atto che con la succitata deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 103/2013 sono stati altresì confermati i contenuti degli “Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria di cui all’art. 5 della L.R. 8/94” adottati dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 60 in data 31 maggio 2006 fino all’approvazione di nuovi “Indirizzi” regionali;

Visti i Piani Faunistico-venatori provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Modena, e della Città metropolitana di Bologna;

Preso atto delle proposte motivate formulate dai Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Modena e Rimini di:

  • modifica perimetrale con conseguente ampliamento delle ZRC denominate “Bicocca”, “Dugliolo” e “Longara” ricadenti nel territorio di Bologna;
  • rinnovo delle Oasi di protezione denominate “Rontagnano”, “Savio”, “Tornano”; rinnovo delle ZRC denominate “Buggiana”, Fiume Montone”, “Longiano”; rinnovo con modifica perimetrale delle ZRC “Cesena Nord” e “Mercato Saraceno”, tutte ricadenti nel territorio di Forlì-Cesena;
  • rinnovo delle ZRC denominate “La Cavallina”, “La Spreta”, “Standiana”, “Taglio Corelli”, “Tamerici” e “Toranello”, ricadenti nel territorio di Ravenna;
  • istituzione della ZRC denominata “Verucchio” ricadente nel territorio di Rimini;

Considerato che i territori oggetto di rinnovo sono ambiti protetti da diversi anni, alcuni con valenze ambientali e faunistiche coincidenti con siti di interesse comunitario per i quali si prospettano norme di tutela e di fruizione poco compatibili con l'attività venatoria;

Ritenuto, pertanto, di procedere, anche a salvaguardia dei ceppi di fauna selvatica autoriproducentesi ed in considerazione della buona vocazione faunistica e dei risultati conseguiti, al rinnovo delle seguenti zone di protezione:

  • Oasi di protezione denominate “Rontagnano”, “Savio, “Tornano” ricadenti nel territorio di Forlì-Cesena;
  • ZRC denominate “Buggiana”, Fiume Montone”, “Longiano ricadenti nel territorio di Forlì-Cesena;
  • rinnovo delle ZRC denominate “La Cavallina”, “La Spreta”, “Standiana”, “Taglio Corelli”, “Tamerici” e “Toranello”, ricadenti nel territorio di Ravenna;

Rilevata, inoltre, l'opportunità di procedere al rinnovo con modifica perimetrale delle seguenti zone di ripopolamento e cattura ricadenti nel territorio di Forlì-Cesena:

  • ZRC denominata “Cesena Nord” allo scopo di limitare i problemi di danni alle colture agricole lamentati da numerose aziende agricole locali;
  • ZRC denominata “Mercato Saraceno” al fine di includere anche gli habitat fluviali del medio corso del Savio;

Ritenuto, altresì, di provvedere ad una modifica perimetrale con conseguente ampliamento delle seguenti zone di ripopolamento e cattura ricadenti nel territorio di Bologna:

  • ZRC denominata “Bicocca”, al fine di costituire un corpo unico come Zona di protezione e sottrarre detto territorio da un'elevata pressione venatoria;
  • ZRC denominata “Dugliolo” allo scopo di determinare il confine nord “meno attraversabile” durante l'attività venatoria nell'adiacente territorio ATC BO1;
  • ZRC denominata “Longara” affinchè l'ambito assuma una conformazione più omogenea, quindi più favorevole alle esigenze biologiche della specie di cui viene previsto l'incremento (lepre), in quanto ne può contenere più facilmente gli spostamenti;

Ritenuto, infine, di procedere all'istituzione della ZRC denominata “Verucchio” ricadente nel territorio di Rimini in quanto l'area risulta avere una vocazione medio-alta relativamente alle principali specie di fauna stanziale (in particolare lepre, fagiano e pernice) ed è adatta alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie migratorie;

Dato atto che con la costituzione delle zone protette l'Ente persegue l'interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;

Considerata la necessità, al fine di incrementare la percentuale di aree protette, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 19, comma 4, della L.R. n. 8/1994 e per non pregiudicare la programmazione già concertata dalle Amministrazioni provinciali e dalla Città metropolitana di Bologna, di procedere a:

  1.  formalizzare le suddette proposte di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione così come indicate al punto 2 del dispositivo del presente provvedimento e rappresentate negli allegati 1, 2, 3 e 4 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2.  modificare il confine, senza variazione di superficie, delle Oasi di protezione denominate “Monte Marino” e “San Valentino” nonché della ZRC denominata “Monte Delle Forche” istituite, assieme ad altre nove, nell'ambito del progetto complessivo di gestione faunistico-venatoria dei territori afferenti al Demanio Regionale, al fine di agevolare il prelievo di ungulati nell'ottica di prevenire il verificarsi di danni alle attività agricole adiacenti, così come indicate al punto 7 del dispositivo del presente provvedimento e rappresentate nell'allegato 5 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Ciò tenuto presente che le tre zone protette sopra richiamate furono istituite con deliberazione di Giunta provinciale di Forlì-Cesena n. 122094/2011/589 del 28/12/2011 nell'ambito del progetto complessivo di gestione faunistico-venatoria dei territori afferenti al Demanio Regionale, previamente approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1638 del 3/11/2010 successivamente modificata con deliberazione n. 1916 del 19/12/2011, su parere favorevole ISPRA che accertò la validità tecnica ed il valore ambientale e faunistico delle aree in esame;
  3. revocare le 4 Zone di Ripopolamento e Cattura denominate “Campa Ricina” “Fossa” e “Solara” nel territorio di Modena e “Monte Santa Colomba” nel territorio di Rimini, in ragione del calo progressivo delle specie di fauna stanziale per la quale sono state istituite - condizione che rientra tra le ipotesi definite dalla deliberazione n. 60/2006 per la quale è ammessa l’interruzione del vincolo e l’abbandono del programma di gestione - indicate al punto 8 del dispositivo del presente provvedimento e rappresentate nell'allegato 6 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che il recupero della fauna, eventualmente presente, avverrà con metodi ecologici;

Ritenuto, anche alla luce della L.R. n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati, di demandare ai Responsabili dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca lo svolgimento della fase istruttoria prevista dal citato art. 19, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle proposte di istituzione, rinnovo e modifica delle zone protette di cui al precedente paragrafo, lett. a), ciascuno per il proprio ambito di competenza;

Dato atto che il succitato art. 19 della L.R. n. 8/1994, non stabilisce la durata del vincolo di destinazione delle zone di protezione mentre, all’ultimo comma, stabilisce che possano essere revocate al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici;

Ritenuto al riguardo opportuno determinare una scadenza dei suddetti istituti faunistici, al fine di ridurre le eventuali opposizioni da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi territorialmente interessati, stabilendo che il vincolo di protezione delle zone in oggetto abbia validità di anni cinque dalla data della loro istituzione, ovvero fino al termine della stagione venatoria 2020/2021, salvo diversa disposizione della nuova Pianificazione faunistico venatoria regionale;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
  • n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2. di proporre l'istituzione, il rinnovo e la modifica, a far tempo dalla stagione venatoria 2016/2017, delle zone protette descritte e rappresentate negli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente atto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale e precisamente:

    • la modifica perimetrale con conseguente ampliamento delle ZRC denominate “Bicocca”, “Dugliolo” e “Longara” ricadenti nel territorio di Bologna, di cui all'allegato 1;
    • il rinnovo delle Oasi di protezione denominate “Rontagnano”, “Savio”, “Tornano”; il rinnovo delle ZRC denominate “Buggiana”, Fiume Montone”, “Longiano”; il rinnovo con modifica perimetrale delle ZRC “Cesena Nord” e “Mercato Saraceno”, tutte ricadenti nel territorio di Forlì-Cesena, di cui all'allegato 2;
    • il rinnovo delle ZRC denominate “La Cavallina”, “La Spreta”, “Standiana”, “Taglio Corelli”, “Tamerici” e “Toranello”, ricadenti nel territorio di Ravenna, di cui all'allegato 3;
    • l'istituzione della ZRC denominata “Verucchio” ricadente nel territorio di Rimini, di cui all'allegato 4;

3. di demandare ai Responsabili dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca lo svolgimento della fase istruttoria prevista dal citato art. 19, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni in merito alle proposte di istituzione, rinnovo e modifica delle zone protette indicate al precedente punto 2), ciascuno per il proprio ambito di competenza;

4. di stabilire che al termine della fase istruttoria di cui al precedente punto 3) i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca interessati, entro i successivi 10 giorni, devono comunicare al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca la percentuale delle opposizioni motivate a loro pervenute, al fine di procedere all'adozione dell'atto finale di istituzione, rinnovo e/o modifica delle zone protette;

5. di stabilire che il vincolo di protezione delle zone indicate al precedente punto 2) sia di anni cinque dalla data della loro istituzione, ovvero fino al termine della stagione venatoria 2020/2021, salvo diversa disposizione della nuova Pianificazione faunistico venatoria regionale;

6. di disporre la modifica dei confini, senza variazione di superficie, delle Oasi di protezione denominate “Monte Marino” e “San Valentino” nonché della ZRC denominata “Monte Delle Forche” tutte ricadenti nel territorio di Forlì-Cesena, descritte e rappresentate nell'allegato 5, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7. di revocare, in coerenza con gli obiettivi indicati negli strumenti di pianificazione, le quattro Zone di Ripopolamento e Cattura, tre insistenti nel territorio modenese e precisamente “Campa Ricina” “Fossa” e “Solara”, ed una a Rimini, denominata “Monte Santa Colomba”, descritte e rappresentate nell'allegato 6, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che il recupero della fauna, eventualmente presente, avverrà con metodi ecologici;

8. disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

application/pdf ALLEGATO 1 - 899.7 KB
application/pdf ALLEGATO 2 - 2.6 MB
application/pdf Allegato 3 - 773.2 KB
application/pdf ALLEGATO 4 - 870.5 KB
application/pdf ALLEGATO 5 - 1.4 MB
application/pdf ALLEGATO 6 - 985.1 KB

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