n.27 del 29.01.2014 periodico (Parte Seconda)

Prestazioni ulteriori ed integrative a favore di pazienti affetti da malattie reumatiche di cui al D.M. n.329/99 e ss.mm. Esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria

 LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. Spending Review), convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, che all’articolo 15, comma 22 ha previsto una riduzione del finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale come determinato dal citato Decreto Legge n. 98/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 111/2011, pari a 900 milioni nell’anno 2012, a 1.800 milioni nell’anno 2013, a 2.000 milioni nell’anno 2014, a 2.100 milioni a decorrere dall’anno 2015;

Vista la Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) che, all’articolo 1, comma 132, riduce il livello del fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dal citato articolo 15, comma 22, del citata Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012;

Stabilito che il mantenimento di un Servizio Sanitario Regionale in grado di rispondere efficacemente ai bisogni della popolazione, di assicurare l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e qualitativamente allineato ai migliori standard nazionali ed internazionali costituisce un impegno prioritario a livello regionale, unitamente al sostegno all’innovazione ed all’adeguamento strutturale e tecnologico;

Verificato che la sostenibilità economico-finanziaria del Servizio Sanitario Regionale dell'anno 2013 richiede un governo attento delle risorse disponibili e della spesa sanitaria, nonché la tempestiva attuazione di politiche di razionalizzazione della spesa e di misure di riorganizzazione del sistema, stante il contesto economico-finanziario, caratterizzato contestualmente dalla riduzione delle risorse disponibili e dalla tendenza all'aumento dei costi;

Richiamata la Legge Regionale n. 29 del 23 dicembre 2004 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale" che all'articolo 3, comma 2 stabilisce che le Aziende USL siano finanziate dalla Regione in relazione ai livelli essenziali di assistenza, secondo criteri di equità e trasparenza, in base alla popolazione residente nel proprio ambito territoriale, con le opportune ponderazioni collegate alle differenze nei bisogni assistenziali e nell'accessibilità ai servizi;

Richiamata la propria deliberazione n. 199 del 25 febbraio 2013 ”Linee di Programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio sanitario Regionale per l’anno 2013” la quale al punto 2.14.6 “Day-hospital” prevede che “Le Aziende devono rivedere la dotazione dei posti letto di day hospital medico procedendo alla loro disattivazione qualora in essi non si svolgano processi assistenziali che richiedano irrinunciabilmente la condizione di ricovero (cosa che si assume per i day-hospital oncologici e di riabilitazione);

Richiamata la nota congiunta del Servizio Sistema Informativo sanità e politiche sociali e del Servizio Presidi Ospedalieri prot. 82174 del 2 aprile 2013 nella quale si richiede ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia–Romagna di procedere, nel più breve tempo possibile, alla disattivazione dei posti letto di DH medico che, secondo le analisi a suo tempo richieste,siano superabili senza modificazione alcuna del livello di assistenza erogato;

Nell’ambito di quest’ottica, pertanto, il paziente dovrà essere preso in carico dalle strutture pubbliche le quali provvederanno all’erogazione delle prestazioni di follow up clinico correlato alla terapia e, in particolare, dallo specialista competente per patologia che, all’interno del percorso di cura personalizzato gli garantirà in maniera appropriata l’assistenza sanitaria;

Visto il D.M. n. 329 del 28 maggio 1999 ad oggetto “Regolamento di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124” e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che l'Allegato 1 e ss.mm., che forma parte integrante del sopracitato Decreto Ministeriale, reca l'elenco delle condizioni e delle malattie che danno diritto all' esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria correlate;

Visto che le malattie reumatiche sono riconosciute quali malattie croniche e invalidanti ai sensi del decreto ministeriale soprarichiamato e ss.mm per le quali il Decreto stesso riconosce puntuali esenzioni dalla compartecipazione alla spesa;

Ritenuto opportuno, in coerenza con il dettato normativo previsto dal decreto ministeriale soprarichiamato che le innovazioni medico scientifiche intervenute nel settore terapeutico e farmacologico e dei dispositivi diagnostici rendono necessario adeguare e aggiornare le esenzioni correlate alle malattie reumatiche soprattutto ai fini ai fini del trattamento e del follow-up clinico degli effetti della terapia specifica;

Stabilito, pertanto, con riferimento alle seguenti malattie reumatiche: artrite reumatoide 006 (.714.0; - 714.1; - 714.2; 714.30; 714.32; 714.33) - lupus eritematoso sistemico 028 (.710.0) - malattia di sjogren 030 (.710.2) - morbo di paget 037 (.731.0) - psoriasi (artropatica, pustolosa grave, eritrodermica) 045 (.696.0 -.696.1) - sclerosi sistemica (progressiva) 047 (.710.1) - spondilite anchilosante 054 (.720.0), vengono riconosciute ulteriori ed integrative prestazioni ad esse correlate di cui all’elenco allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre a quelle già previste nell’allegato 1 del DM 329/1999 e ss.mm.;

Stabilito, inoltre, che le prestazioni contenute nell’elenco Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sono incluse nei LEA, ne è prevista l'eseguibilità in regime di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, e sono necessarie ai fini del trattamento e del follow-up clinico degli effetti della terapia specifica;

Valutato che, sulla base dell’analisi dei ricoveri in Day Hospital effettuati nell’anno 2012 e 2013, relativi al trattamento e al follow-up clinico degli effetti della terapia specifica per le patologie reumatiche, l’onere a carico del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2014 è stimato intorno a € 1.500.000,00 di mancato introito di compartecipazione alla spesa;

Valutato che si rende necessario monitorare entro sei mesi dalla esecutività della presente delibera, la corretta applicazione dei contenuti del presente atto e la spesa relativa alle prestazioni aggiuntive erogate in regime di esenzione, a questa tipologia di pazienti;

Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

 delibera:

per le motivazioni e le modalità espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di stabilire che i pazienti reumatici affetti da: artrite reumatoide 006 (.714.0; - 714.1; - 714.2; 714.30; 714.32; 714.33) - lupus eritematoso sistemico 028 (.710.0) - malattia di sjogren 030 (.710.2) - morbo di paget 037 (.731.0) - psoriasi (artropatica, pustolosa grave, eritrodermica) 045 (.696.0 -.696.1) - sclerosi sistemica (progressiva) 047 (.710.1) - spondilite anchilosante 054 (.720.0), siano esentati dalla compartecipazione alla spesa per le prestazioni indicate nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tenuto conto che le prestazioni stesse sono ulteriori e integrative rispetto a quelle già previste dall’allegato 1 del D.M.329/1999 e ss.mm;

2. di stabilire che il paziente reumatico deve essere preso in carico dalle strutture pubbliche le quali provvedono all’erogazione delle prestazioni di follow up clinico correlato alla terapia e, in particolare, dallo specialista competente per patologia che, all’interno del percorso di cura personalizzato garantisce in maniera appropriata l’assistenza sanitaria;

3. di dare atto che il mancato introito di compartecipazione alla spesa a carico del Servizio sanitario Regionale, per l’anno 2014, è stimato in € 1.500.000,00;

4. di stabilire che, entro sei mesi dalla esecutività della presente delibera, si monitori la corretta applicazione del presente atto e la spesa relativa alle prestazioni aggiuntive erogate in regime di esenzione ai pazienti reumatici;

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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