n.227 del 10.07.2019 periodico (Parte Seconda)

Approvazione del programma degli interventi di potenziamento del sistema regionale di protezione civile sul triennio 2019-2021. Ridefinizione termini a soggetti beneficiari ed autorizzazione riutilizzo economie per alcuni interventi già programmati

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamato il documento "Il metodo Augustus" del maggio 1977, e successivi aggiornamenti, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - e dal Ministero dell'Interno, contenente gli indirizzi per la pianificazione di emergenza a livello statale e locale;

Richiamati:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare l'art. 108 con cui sono state conferite ulteriori funzioni a Regioni, Province e Comuni in materia di protezione civile” e ss.mm.ii.;

- la legge 10 agosto 2000 n° 246 "Potenziamento del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco" e ss.mm.ii.;

- la legge 18 agosto 2000 n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;

- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

- la direttiva, recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

- la "Direttiva concernente indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 3 dicembre 2008;

- il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012 n. 100 e successive modifiche ed integrazioni;

- il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

- il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.”;

- il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 “Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.” e s. m. e i.;

- il decreto legislativo n. 228 del 12 dicembre 2017, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione civile”;

Richiamate:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, e quindi anche quello dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (articoli 19 e 68);

- la propria deliberazione n. 2278 del 21/12/2015 ”Riorganizzazione in seguito alla riforma del sistema di governo regionale e locale”;

Richiamate:

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”;

- le proprie deliberazioni del 28 aprile 2016, n. 622 e dell’11 luglio 2016, n. 1107, con le quali è stato modificato, a decorrere dalla data del 1/5/2016 e del 1/8/2016, l’assetto organizzativo e funzionale dell’Agenzia;

- la propria deliberazione del 27 luglio 2015, n. 1023 “Approvazione, ai sensi dell’art. 21, comma 6, lettera A) della L.R. n. 1/2005, del “Regolamento di organizzazione e contabilità dell’Agenzia regionale di Protezione Civile”;

- la Determina dirigenziale n. 2238 del 26/6/2018 “Rinnovo incarichi dirigenziali dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

Richiamate inoltre:

- la propria deliberazione n.129 del 6 febbraio 2001 "Linee guida per la predisposizione dei piani comunali o intercomunali per le aree a rischio idrogeologico";

- la propria deliberazione n.1166 del 21 giugno 2004 “Approvazione del protocollo d'intesa e delle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile”;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 “Linee guida per l’individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di Protezione Civile”;

- la nuova classificazione sismica nazionale approvata con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e relativi allegati tecnici;

- il programma di attivazione dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari concordato fra la Direzione regionale dell’Emilia-Romagna del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e le singole amministrazioni locali;

Evidenziate inoltre:

- la legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

- il decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 2000 e ss.mm.ii. ”Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” in particolare gli articoli 71, 72, 75, 76;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 2343/2000, n.3078/2001, n.996/2002, n.2283/2002, n.1387/2003, n.1661/2004, n.1533/2005, n.2246/2005, n.1185/2006, n.747/2007, n.1661/2008, n.2285/10, n.685/11, n.665/13, 2094/14, n.1926/15, n.1673/16, n.1545/17, n.1337/18 e n.1655/18 e le determinazioni n. 105/10 e 107/10 di approvazione dei programmi di potenziamento delle strutture di protezione civile, considerando che gli stanziamenti ad oggi programmati costituiscono in molti casi cofinanziamento regionale rispetto a piani di investimento attivati dagli enti locali;

Rilevato che: 

- per esercitare le funzioni loro attribuite dalle leggi, dalle direttive e dagli atti di indirizzo sopra citati è necessario che i Comuni si dotino, nel quadro della specifica pianificazione di emergenza, anche in forma associata, di strutture di protezione civile;

- dette strutture debbono poter essere utilizzate in fase di emergenza anche dalle componenti istituzionali e dalle strutture operative dei sistemi nazionale e regionale di protezione civile;

Ritenuto opportuno evidenziare l’importanza di un adeguato potenziamento del sistema territoriale di protezione civile anche garantendo la disponibilità di risorse strumentali che dovranno essere impiegate nel contesto dei centri di coordinamento definiti dalla pianificazione territoriale di emergenza o delle specifiche indicazioni formulate dai prefetti;

Considerato quindi, a seguito di valutazione delle necessità emerse sul territorio regionale in stretto accordo con gli enti locali (area metropolitana, comuni, unioni di comuni), di proporre un nuovo programma di potenziamento della rete regionale di aree e strutture di protezione civile, individuando di volta in volta le necessità specifiche, collegate strettamente alle realtà locali, alle criticità emerse durante le situazioni di emergenza precedenti, alle esigenze tecnologiche/strutturali poste in evidenza dai singoli enti, come dettagliatamente indicato nelle tabelle allegate al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante:

  • ALLEGATO 1 contiene le proposte ritenute meritevoli e quindi approvate in linea tecnica ed ammissibili al concorso finanziario regionale, per la somma complessiva di € 3.269.000,00; tali spese trovano copertura sul bilancio dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile nel triennio 2019-2021;
  • ALLEGATO 2 sono ridefiniti, a seguito di richieste avanzate dagli enti beneficiari per alcuni concorsi finanziari programmati ed approvati con precedenti atti, termini relativi alla realizzazione delle aree e strutture o i beneficiari di alcuni concorsi finanziari, oltre ad autorizzare il riutilizzo di economie accertate per la realizzazione di ulteriori interventi;

Dato che la gestione amministrativo-contabile del Programma in argomento resta in capo dell’Agenzia regionale che con provvedimenti del Dirigente competente, in base all’esigibilità della spesa dei singoli interventi, individuata in base alle indicazioni degli Enti interessati, provvederà a darne corso negli esercizi di competenza;

Considerato che nel periodo 2000-2018 sono stati riconosciuti agli enti territoriali competenti concorsi finanziari per la realizzazione di una rete di aree e strutture strategiche ai fini della protezione civile, per la somma complessiva di circa € 29.000.000,00, con un impegno economico degli stessi di circa € 25.000.000,00;

Verificato che le aree e strutture così finanziate sono state realizzate in stretto accordo con gli enti locali (ex province e comunità montane, area metropolitana, comuni, unioni di comuni), soddisfando le necessità specifiche, collegate strettamente alle realtà locali, alle criticità emerse durante le situazioni di emergenza precedenti, alle esigenze tecnologiche/strutturali poste in evidenza dai singoli enti, e che per alcuni di questi si sono verificati dei ritardi rispetto a quanto definito dalle delibere di programma, per lo più ascrivibili ai nuovi programmi, e sono sorte necessità, per un maggiore snellimento amministrativo, di individuare altri soggetti beneficiari per alcuni concorsi finanziari già programmati;

Dato atto che, agli adempimenti connessi con l’attuazione del programma di cui trattasi ed all’impiego delle relative risorse finanziarie, l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile provvederà con propri successivi provvedimenti in capo al Dirigente competente, secondo le modalità indicate nel dispositivo;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 839 del 24 giugno 2013, “Approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a) della L.R. n. 1/2005, del "Regolamento di organizzazione e contabilità dell'agenzia regionale di protezione civile” di approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità, adottato con determinazione dirigenziale n. 412 del 23 maggio 2013;

- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 - S.O. n. 99;

- la determinazione n. 4496 del 4 dicembre 2018 “Adozione del piano delle attività dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile per gli anni 2019-2021;

- la determinazione n. 4500 del 4 dicembre 2018 “Adozione bilancio di previsione 2019-2021 dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”;

- la propria deliberazione n. 2233 del 27 dicembre 2018 “Approvazione del bilancio di previsione e del piano delle attività dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per gli anni 2019-2021”;

- la Determinazione dirigenziale n. 1243 del 13 aprile 2018 “Approvazione programma operativo dell'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per triennio 2018-2020.”;

Viste:

- la legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante: “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136”;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 26, comma 1;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019: “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”, ed in particolare l’ allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021; 

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera:

Per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il Programma di potenziamento delle strutture di protezione civile per l’attivazione del concorso finanziario dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dettagliato negli allegati 1, 2 e 3, al presente atto, che ne costituiscono parte integrante ed in particolare:

  • ALLEGATO 1 contiene le proposte ritenute meritevoli e quindi approvate in linea tecnica ed ammissibili al concorso finanziario regionale, per la somma complessiva di € 3.269.000,00; tali spese trovano copertura sul bilancio dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile nel triennio 2019-2021;
  • ALLEGATO 2 sono ridefiniti, a seguito di richieste avanzate dagli enti beneficiari per alcuni concorsi finanziari programmati ed approvati con precedenti atti:

­ i termini della realizzazione delle aree e strutture;

­ i beneficiari di alcuni concorsi finanziari;

oltre ad autorizzare il riutilizzo di economie accertate per la realizzazione di ulteriori interventi;

2. di dare atto che la gestione amministrativo-contabile del Programma in argomento resta in capo dell’Agenzia regionale che con provvedimenti del Dirigente competente, in base all’esigibilità della spesa dei singoli interventi, individuata in base alle indicazioni degli Enti interessati, provvederà a darne corso negli esercizi di competenza;

3. di dare atto che con precedenti proprie deliberazioni n. 2343/2000, n. 3078/2001, n. 996/2002, n. 2283/2002, n. 1387/2003, n. 1661/2004, n. 1533/2005, n. 2246/2005, n. 1185/2006, n. 747/2007, n. 1661/2008, n. 2285/10, n. 685/11, n. 665/13, n. 2094/13, n. 1926/15, n. 1673/16, n. 1545/17 n. 1337/18 e n. 1655/18 e le determinazioni 105/10 e 107/10 sono stati assegnati agli enti locali ivi indicati finanziamenti per il potenziamento della Rete regionale delle strutture di protezione civile;

4. di stabilire inoltre che:

­a conferma di quanto concesso ed assegnato secondo le modalità di cui al punto precedente da parte dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, gli enti beneficiari dei concorsi finanziari dovranno presentare entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico la seguente documentazione relativa all’intero intervento da realizzare:

  • progetto definitivo corredato del quadro tecnico-economico e relativo atto di approvazione per tutti gli interventi che si configurano come lavori pubblici;
  • quadro tecnico-economico contenente le specifiche tecniche e relativo atto di approvazione per tutti gli interventi che si configurano come acquisizione di beni e servizi;

ed accertata la conformità dei documenti inviati a quanto espresso in premessa e per le finalità ivi indicate, e verificata la rispondenza relativamente a quanto approvato in linea tecnica con il presente atto, il Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile confermerà con propria nota formale l’assegnazione finanziaria; in caso di accertata difformità, il Direttore dell’Agenzia richiede le necessarie modifiche progettuali, assegnando a tal fine un congruo termine con la precisazione che, in caso di inutile decorso dello stesso, si provvederà alla revoca della concessione del finanziamento;

I termini da rispettare a cura dei soggetti beneficiari dei concorsi finanziari sono i seguenti:

  • i lavori devono essere appaltati e consegnati entro un anno dalla data di formale notifica di accertata conformità dei documenti progettuali inviati ed ultimati entro tre anni da tale data;
  • i beni e i servizi devono essere acquisiti entro un anno dalla data di formale notifica di accertata conformità dei documenti progettuali inviati;

L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile provvede alla liquidazione delle somme spettanti, nei limiti dei finanziamenti concessi:

  • in un’unica soluzione a seguito dell’ultimazione degli interventi e dell’approvazione della rendicontazione finale da parte dell’ente beneficiario;
  • in due soluzioni - ove lo richieda l’ente beneficiario - a titolo di acconto pari al 40% del finanziamento concesso a conclusione delle procedure di aggiudicazione e a titolo di saldo, a seguito dell’ultimazione degli interventi e dell’approvazione della rendicontazione finale da parte dell’ente beneficiario;

­la procedura operativa per la richiesta di liquidazione la formulazione on-line, mediante la compilazione a cura degli enti beneficiari delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà contenute nell’applicativo “Tempo Reale” sito al seguente indirizzo internet: http://www.protezionecivile.emilia-romagna.it/areeriservate/enti-attuatori.htm; le credenziali per l’accesso a tale applicativo sono fornite agli enti beneficiari dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile in sede di comunicazione dell’esito della verifica di conformità di cui al precedente punto 4;

­in caso di mancata ultimazione degli interventi finanziati entro i termini previsti nel precedente punto 4, saranno restituite all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile le somme eventualmente già percepite a titolo di acconto dagli enti beneficiari;

ai fini della rilevazione dello stato di avanzamento degli interventi, gli enti beneficiari procedano semestralmente, entro il 31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno fino al completamento degli interventi medesimi, alla compilazione della relativa scheda di monitoraggio tramite il richiamato applicativo “Tempo Reale”; in caso di omessa compilazione di tale scheda, non si autorizzerà la liquidazione delle somme richieste;

5. di demandare al Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile l’attività relativa ai controlli inerenti gli interventi previsti negli Allegati 1 e 2 parti integranti e sostanziali al presente atto, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai punti precedenti rese dagli enti beneficiari, i quali esibiscono in loco o trasmettono, su richiesta dell’Agenzia, copia conforme all’originale della documentazione amministrativa, contabile e fiscale specificata per estremi nelle dichiarazioni sostitutive medesime;

6. di stabilire infine che gli enti beneficiari dei finanziamenti devono assicurarsi che le caratteristiche tecniche degli interventi di propria competenza risultino integrabili e compatibili con quelle utilizzate dal sistema territoriale e regionale di protezione civile;

7. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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