n.303 del 17.10.2013 (Parte Seconda)

Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC E ZPS). Recepimento DM n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • le Direttive n. 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici”, sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE “Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
  • il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
  • il Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002 che approva le “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” predisposte dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio;
  • il Decreto Ministeriale “Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE”, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 19/6/2009;
  • il Decreto Ministeriale “Sesto elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”, emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 31/1/2013;
  • il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” pubblicato nella GU n. 258 del 6/11/2007, demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l’approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;
  • la Legge Regionale n. 7 del 14/4/2004 denominata “Disposizioni in materia ambientale” che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
  • la Legge Regionale n. 6 del 17/2/2005 denominata "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000” e ss.mm.ii.;
  • la Legge Regionale n. 24 del 23/12/11 denominata " Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano” e ss.mm.ii.;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 2/7/2012, con la quale è stato aggiornato l’elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 1244 del 17/10/2006, “Recepimento DM n. 184/07 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)'. Misure di conservazione delle ZPS, ai sensi Direttive n. 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm.ii. e DM del 17/10/07” che definisce le Misure Generali di Conservazione per le ZPS;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 30/7/2007 “Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04” con la quale si definiscono le procedure amministrative per la proposta di aggiornamento dei siti esistenti e per l’individuazione di nuovi siti e, contestualmente, si definiscono i due livelli delle misure di conservazione; quello generale, di competenza regionale, e quello specifico, di competenza degli Enti gestori dei siti Natura 2000;

Preso atto che le aree SIC e ZPS in Regione Emilia-Romagna attualmente sono 158 e ricoprono una superficie complessiva pari a 269.816 ettari, dei quali 240.358 ettari come SIC (n. 139) e 191.667 ettari come ZPS (n. 87), parzialmente sovrapposti fra loro;

Preso, altresì, atto che con ordinanza in sede cautelare, sia il TAR Lazio, Sez. II, n. 6856/05, sia il Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 823/06, hanno ritenuto sussistere la competenza delle Regioni ad adottare misure di conservazione efficaci per la tutela delle specie e degli habitat naturali;

Ritenuto, pertanto, che fosse compito della Regione adottare le Misure Generali di Conservazione per le Zone di Protezione Speciale, tese a tutelare le specie protette dalla Direttiva n. 2009/147/CE, ex 79/409/CEE, e per i Siti di Importanza Comunitaria, tesi a tutelare le specie e gli habitat protetti dalla Direttiva n. 92/43/CEE, tenendo conto dei criteri contenuti nel DM del 17/10/2007;

Ritenuto, altresì, necessario adottare le Misure Generali di Conservazione dei SIC in previsione della loro trasformazione in ZSC (Zone Speciali di Conservazione) come previsto dal DPR 357/97 e dal DM del 17/100/2007;

Dato atto che nei mesi scorsi è stata svolta una fase di consultazione, sia con gli Enti gestori dei siti, sia con le principali organizzazioni rappresentanti i soggetti portatori di interesse coinvolti dall’applicazione delle Misure Generali di Conservazione nonché con le diverse strutture regionali interessate, che si è sostanziata in diversi incontri e nella raccolta di numerose osservazioni scritte;

Considerato che:

  • i siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) sono spesso coincidenti fra loro ed è, quindi, opportuno definire, laddove ciò sia stato ritenuto possibile, delle misure di conservazione simili per SIC e ZPS, in modo che non si sovrappongano norme differenti sulla stessa area e che rendano la loro applicazione il più semplice possibile;
  • in molti casi nelle ZPS, oltre alle specie ornitiche, sono presenti anche specie animali e vegetali ed habitat di interesse comunitario meritevoli di particolare tutela;
  • in molti casi nei SIC, oltre alle specie ed agli habitat, sono presenti anche specie ornitiche di interesse comunitario meritevoli di particolare tutela;
  • risulta, quindi, opportuno adottare un unico strumento normativo e gestionale valido per tutti i siti Natura 2000 o loro sottogruppi omogenei;
  • risulta, inoltre, opportuno semplificare ulteriormente l’applicabilità di tali norme, attraverso l’eliminazione delle cinque tipologie ambientali di riferimento di cui all’Allegato 2 della DGR n. 1224/08 e la relativa classificazione delle ZPS;

Ritenuto opportuno, infine:

  • aggiornare l’elenco degli Enti gestori delle ZPS e dei SIC, in quanto il DM del 2007 sopra citato dispone che le Regioni individuino gli Enti gestori dei siti Natura 2000 (Allegato 5);
  • confermare il modello regionale coordinato di segnaletica tipo dei siti Natura 2000 in modo tale che gli Enti gestori, qualora intendano tabellare i confini delle medesime, adottino una soluzione grafica comune in tutta la regione, così come indicato nell’Allegato 6 della DGR 1224/08;

Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07" e ss.mm.;

Visto, inoltre, il decreto del Presidente della Giunta regionale n.178 del 6/9/2013;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale;

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di approvare il Quadro conoscitivo degli habitat e delle specie presenti nelle ZPS e nei SIC dell’Emilia-Romagna di cui al sito web www.regione.emilia-romagna.it/natura2000 ed la Sintesi delle principali fasi di costruzione della rete Natura 2000 in Emilia-Romagna di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente atto;
  2. di approvare le “Misure Generali di Conservazione per la tutela delle ZPS e dei SIC dell’Emilia-Romagna”, di cui all’Allegato 2, parte integrante del presente atto;
  3. di stabilire che la Regione, entro 1 anno dalla data di approvazione del presente atto, provvederà all’individuazione ed alla definizione della cartografia puntuale degli elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell’ambiente rurale presenti nei siti Natura 2000, con particolare riferimento alle aree di pianura, quali: stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate. La Regione ne regolamenta la gestione promuovendo misure di conservazione di tipo contrattuale e, in alternativa, di tipo regolamentare ed amministrativo;
  4. di stabilire che la Regione, entro 2 anni dalla data di approvazione del presente atto, provvederà alla definizione della regolamentazione delle materie e della attività indicate nell’Allegato 3, parte integrante del presente atto;
  5. di approvare le “Azioni da promuovere e/o da incentivare prioritariamente per prevenire il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie tutelate, allo scopo di favorire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione le ZPS ed i SIC dell’Emilia-Romagna”, di cui all’Allegato 4, parte integrante del presente atto;
  6. di stabilire che le Misure Generali di Conservazione sono valide, in generale, per tutti i siti Natura 2000 (SIC e ZPS) anche se, per casi specifici e circoscritti individuati nel presente provvedimento, alcune Misure sono applicabili a loro sottogruppi caratterizzati dalla presenza di condizioni ambientali omogenee, come indicato negli Elenchi A, B e C di cui all’Allegato 2;
  7. di stabilire che le Misure Generali di Conservazione di cui all’Allegato 2, parte integrante del presente atto, qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti regionali o locali attualmente vigenti;
  8. di stabilire che qualora le ZPS ed i SIC ricadano all’interno di aree naturali protette, istituite ai sensi della legislazione vigente, si applicano le Misure Generali di Conservazione di cui all’Allegato 2, qualora più restrittive rispetto alle norme di salvaguardia ed alle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti istitutivi e/o di pianificazione e/o di regolamentazione;
  9. di stabilire che le Misure Generali di Conservazione di cui all’Allegato 2 sono obbligatorie ed inderogabili, salvo il verificarsi di ragioni connesse alla salute dell’uomo ed alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente, nel qual caso si potrà provvedere all’autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con le Misure Generali di Conservazione indicate nel presente atto; in ogni caso è necessaria la valutazione di incidenza e va adottata ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000; nel caso di valutazione di incidenza negativa significativa è necessario procedere all’invio di una nota informativa, o di una richiesta di parere, al Ministero competente, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1191/07; qualsiasi deroga alle presente Misure Generali di Conservazione venga autorizzata, anche a seguito di una valutazione di incidenza positiva, deve essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna;
  10. di stabilire che il rispetto delle Misure Generali di Conservazione di cui all’Allegato 2 non comporta automaticamente l’esclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii. e della DGR n.1191/07;
  11. di stabilire che i piani delle regioni confinanti che interessano aree limitrofe ai SIC o alle ZPS della regione Emilia-Romagna e che prevedono interventi che possono avere incidenza negativa nei confronti delle specie e degli habitat presenti nei suddetti siti, devono essere assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza e la Regione Emilia-Romagna deve rilasciare un suo parere in merito;
  12. di sottolineare che la sorveglianza circa il rispetto delle norme e dei divieti contenuti nel presente provvedimento è effettuata dai soggetti di cui all’art. 55 della Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 “Disciplina della formazione e delle gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000” e da quelli di cui all’art. 15 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii.;
  13. di ribadire che le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza delle norme e dei divieti previsti nel presente provvedimento sono quelle indicate nell’art. 60 della sopra citata L.R. n. 6/05 e ss.mm.ii.;
  14. di stabilire che gli Enti gestori delle ZPS e dei SIC sono quelli indicati nell’Allegato 5, parte integrante del presente atto;
  15. di stabilire che, qualora gli Enti gestori delle ZPS e dei SIC intendessero tabellare i siti Natura 2000, la segnaletica che potranno utilizzare dovrà tenere conto del modello grafico tipo indicato nell’Allegato 6 della DGR n. 1244/08;
  16. di stabilire che la presente deliberazione sostituisce integralmente la DGR n. 1244/08, tranne che per quanto concerne la modalità di tabellazione dei siti di cui all’Allegato 6 della suddetta deliberazione regionale;
  17. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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