n.322 del 05.11.2013 (Parte Seconda)

Fondo sociale regionale L.R. 2/2003 - Anno 2013. Liquidazione ai Comuni capofila degli ambiti distrettuali - Quota indistinta in attuazione della D.A.L. 117/2013 e D.G.R. 855/2013

IL RESPONSABILE

Richiamati:

- l’articolo 19 comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale è stato istituito il Fondo per le politiche della famiglia;

- l’articolo 1, commi 1250, 1251, 1254, 1255 e 1256 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le Politiche della famiglia, e in particolare la previsione secondo la quale il Fondo medesimo viene ripartito d’intesa con la Conferenza Unificata;

- l’art. 8, comma 6 della L. 5 giugno 2003, n. 131, che prevede che in sede di Conferenza Unificata, il Governo possa promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il perseguimento di obiettivi comuni;

Preso atto dell’Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata il 19 aprile 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie Locali ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n. 131 concernente l’utilizzo di risorse da destinarsi al finanziamento di servizi socio educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia, repertorio atti n. 48/CU del 19 aprile 2012, che definisce:

- all’art. 1 l’ammontare complessivo di € 45.000.000,00, da destinare al finanziamento di servizi socio educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia;

- all’art. 2 i criteri di ripartizione, dalla cui suddivisione, come indicato nell’allegata tabella A, parte integrante della stessa, si evince che la quota spettante alla Regione Emilia-Romagna è € 3.186.000,00;

- all’art. 3 comma 1. che le quote spettanti a ciascuna Regione, come indicato nell’allegata Tabella A, verranno trasferite alle stesse previa sottoscrizione con ogni Regione di un Accordo della durata di 24 mesi nel quale sono indicati i servizi socio educativi e le azioni da finanziare in favore degli anziani e della famiglia, individuate dalle Regioni in accordo con le Autonome Locali;

- all’art. 3 comma 2. che le risorse sono destinate, tra l’altro, al perseguimento di finalità a favore degli anziani e della famiglia, per la componente sociale e in particolare:

  • promozione e sostegno della persona anziana; 
  • promozione e supporto della permanenza della persona anziana presso il proprio domicilio;
  • partecipazione degli anziani alla società;
  • promozione di una vita indipendente e sana; 
  • promozione del rapporto tra generazioni attraverso la solidarietà, il dialogo e la trasmissione delle esperienze;
  • promozione di progetti per il superamento del divario digitale;

- all’art. 4 tempi e modalità di monitoraggio degli interventi e dei progetti finanziati;

Richiamate:

- L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”e successive modificazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2012, n. 1719 avente oggetto “Recepimento intesa approvata in sede di conferenza unificata del 19 aprile 2012 ai sensi dell’art. 8 L. 131/2003, Repertorio atti 48/CU e approvazione schema di accordo da sottoscrivere con il Dipartimento per le Politiche per le famiglie”;

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa 117 del 18 giugno 2013 recante oggetto: “Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per gli anni 2013/2014. Programma annuale 2013: obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo sociale ai sensi dell’art. 47, comma 3 della L. R. 2/03” (Proposta della Giunta regionale in data 18 marzo 2013, n. 284)”;

- la deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2013, n. 855 avente oggetto “Programma annuale 2013: ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale ai sensi dell’art. 47 comma 3 della L.R. 2/03 e individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell’assemblea legislativa n. 117 del 18 giugno 2013” ed in particolare il punto 2.6 “Programma per azioni e interventi per anziani e famiglie”” con cui vengono destinati alla suddetta finalità € 300.000,00 sul Capitolo 57241 dando atto che tale somma, da liquidarsi in un’unica soluzione, deve essere assegnata e concessa con atto del Dirigente competente sulla base della popolazione ultra 75enne residente al 1/1/2012;

- Richiamate inoltre le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 1377 del 20/9/2010 e n. 1222 del 4/8/2011;

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare l'art. 20 che prevede la ripartizione, da parte dello Stato, delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali finalizzato alla promozione e al raggiungimento degli obiettivi di politica sociale;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6/7/1977, n. 31 e 27/3/1972, n. 4” ed in particolare gli artt. 47, 49, e 51;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e s.m.;

- la L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015”;

- la L.R. 21 dicembre 2012, n. 20 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015”;

- la L.R. 25 luglio 2013, n. 9 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001 n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione”;

- la L.R. 25 luglio 2013, n. 10 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione”;

- il D.lgs n. 159 del 6/9/2011 modificato dal D.lgs 218 del 15/11/2012;

- Vista la D.G.R. n. 2416 del 29/12/2008 e successive modificazioni “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007 e successive modificazioni”

Dato atto che la sopracitata deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2013, n. 855 definisce le tipologie degli interventi da attivare per perseguire gli obiettivi individuati, stabilendo che nell’ambito delle risorse complessivamente assegnate a ciascun destinatario, dovranno comunque essere rispettati gli obiettivi previsti, e cioè:

- Sostegno alle persone con responsabilità di cura (caregiver), riconoscendo il valore del loro contributo e coinvolgendoli nella progettazione di servizi di cura locali e nella pianificazione di pacchetti di cura individuali;

- Promozione degli opportuni interventi di sostegno ai caregiver nell’ambito della valutazione multidimensionale delle esigenze delle persone non autosufficienti e delle persone che se ne prendono cura al domicilio (Assegno di cura, Accoglienza temporanea di sollievo, Ricoveri temporanei post-dimissione, Consulenza, affiancamento, tutoring domiciliare a cura operatori professionali dei servizi di assistenza domiciliare, Sostegno alle forme aggregative di automutuoaiuto e di contrasto all’isolamento e alla solitudine promosse dall’associazionismo volontario; servizi di e-care, come telesoccorso e teleassistenza, Consulenze e contributi per l’allestimento di ausili tecnologici e di soluzioni strutturali che rendano le abitazioni, in cui vivono persone non autosufficienti, idonee a garantirne la migliore qualità di vita possibile e creare le condizioni per il lavoro di cura, ecc.);

- Interventi a sostegno della qualificazione delle assistenti familiari per la realizzazione degli obiettivi di cui all'Allegato 3 della DGR n. 1206/2007 "Fondo regionale non autosufficienza. Indirizzi attuativi della DGR n. 509/07";

Preso atto che sulla base dei sopra indicati criteri sono stati quantificati gli importi a favore di ciascun destinatario, così come specificato, per complessivi euro 300.000,00, nell'allegato 1 parte integrante della presente determinazione;

Precisato inoltre che:

- le risorse del Fondo Sociale Regionale che vengono ripartite con il presente atto dovranno essere programmate nel loro complesso congiuntamente alle risorse del FRNA, in modo da garantire per l’anno di riferimento un volume di risorse congruo rispetto a i fabbisogni della programmazione territoriale;

- i Comuni capofila degli ambiti distrettuali destinatari dei finanziamenti che si liquidano con il presente atto, hanno inviato il Programma Attuativo biennale 2013-2014 del Piano di zona distrettuale per la salute ed il benessere 2009-2014 - utilizzando il format della "Scheda Intervento" - inviato in Regione attraverso il sito:https://worksanita.regione.emilia-romagna.it/sites/zsrer nei i termini previsti dalla DGR n. 855/2013;

Richiamato in particolare il punto 3 della Determinazione n. 11675 del 23/9/2013 nella quale è previsto che il Dirigente competente provvederà, con propria determinazione, in attuazione dell’art. 51 della L.R. n. 40/01 all’impegno, all’assegnazione ed alla liquidazione delle risorse, ripartendo le stesse per una quota del 40% sulla base della popolazione residente al 171/2012 uguale o superiore a 18 anni, e per una quota del 60% sulla base della popolazione residente al 1/172012 uguale o superiore a 75 anni come indicato nella tabella 3 dell’Allegato 1 parte integrante della citata deliberazione n. 1253/2013;

Ritenuto pertanto di dover provvedere:

- alla liquidazione delle risorse assegnate per complessivi € 300.000,00 come indicato all’Allegato 1, parte integrante della presente determinazione, sulla base dei criteri e a favore dei soggetti individuati con la citata determinazione n. 11675/2013;

- di dare atto che i soggetti attuatori del Programma devono utilizzare le risorse assegnate per gli interventi indicati dalla deliberazione dell’assemblea legislativa n. 117 del 18 giugno 2013” ed in particolare il punto 2.6;

- di prevedere che i soggetti assegnatari dei contributi sono tenuti ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Regionale - anno 2013 attraverso il sistema di monitoraggio on-line della non autosufficienza (https://frna.cup2000.it/) e ad assicurare inoltre, entro i tempi previsti, la rendicontazione intermedia e finale sull’utilizzo delle somme erogate sulla base delle indicazioni riportate nell’allegato 2 della presente determinazione. La rendicontazione intermedia deve essere trasmessa entro il termine del 20/11/2013 utilizzando lo schema di cui all’Allegato 2, parte integrante del presente atto. La rendicontazione finale dovrà essere integrata sulla base delle indicazioni che potranno essere fornite successivamente a cura del competente Servizio regionale, sulla base di ulteriori richieste e determinazioni ministeriali;

Viste:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- le determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011 in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste dall'art. 51 - comma 3 - della L.R. 40/2001 per provvedere con il presente atto alla liquidazione della somma di € 300.000,00;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di bilancio;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina:

  1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate, alla liquidazione della somma di € 300.000,00 - registrata al n. 2958 di impegno, sul Capitolo 57241 "Assegnazioni agli enti locali per gli interventi a sostegno della famiglia (art. 1, commi 1250 e 1251 della legge 7 dicembre 2006, n. 296) – Mezzi statali” afferente all'U.P.B.1.5.2.2.20111 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 che presenta la necessaria disponibilità - a favore dei soggetti indicati all’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, sulla base dei criteri e a favore dei soggetti individuati con la citata determinazione n. 11675/2013;
  2. di dare atto che i Comuni capofila dei Piani di Zona devono utilizzare le risorse assegnate per gli interventi indicati dalla delibera dell’Assemblea Legislativa 18 giugno 2013, n. 117 e dar conto del rispetto di tali indicazioni in sede di rendicontazione;
  3. di prevedere, in attuazione della determinazione n. 11675/2013, che i Comuni capofila degli ambiti distrettuali assegnatari dei contributi che si liquidano con il presente atto, sono tenuti ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Regionale - anno 2013 attraverso il sistema di monitoraggio on-line della non autosufficienza (https://frna.cup2000.it/) e ad assicurare inoltre, entro i tempi previsti, la rendicontazione intermedia e finale sull’utilizzo delle somme erogate sulla base delle indicazioni riportate nell’allegato 2 della presente determinazione. La rendicontazione intermedia deve essere trasmessa entro il termine del 20/11/2013 utilizzando lo schema di cui all’Allegato 2, parte integrante del presente atto. La rendicontazione finale dovrà essere integrata sulla base delle indicazioni che potranno essere fornite successivamente a cura del competente Servizio regionale, sulla base di ulteriori richieste e determinazioni ministeriali;
  4. di dare atto che per le ragioni espresse in premessa, le norme di cui all’articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non sono applicabili ai finanziamenti oggetto del presente provvedimento;
  5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
  6. di dare atto che secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2013, si è provveduto alla pubblicazione del presente atto in data 16 ottobre 2013.

Il Responsabile del Servizio 

 Raffaele Fabrizio

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