n.113 del 20.07.2011 periodico (Parte Seconda)

Parere motivato relativo al "Secondo Piano triennale di attuazione del Piano energetico regionale - 2011-2013" (DLgs 152/06 - Norme in materia ambientale)

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di dare atto che la valutazione ambientale del piano in oggetto, di cui al DLgs 152/06 e successive modificazioni, è svolta ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. 9/08;

b) di esprimere Parere Motivato Positivo alla proposta di “Secondo Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale - 2011-2013” della regione Emilia-Romagna, adottata con delibera della Giunta Consiglio n. 486/2011, a condizione che si tenga adeguatamente conto dei seguenti elementi:

1) saranno necessarie, come previsto nel Rapporto Ambientale allegato al piano, alcune cautele nella contabilità dei bilanci emissivi dei singoli interventi a sostegno della produzione energetica, garantendo che l’insediamento di nuovi impianti a biomassa in aree soggette a piani e programmi di risanamento della qualità dell’aria venga consentito unicamente se si realizza una riduzione di altre sorgenti di emissione;

2) lo sviluppo delle risorse idroelettriche andrà conseguito in termini di compatibilità ambientale, soprattutto in riferimento ai deflussi minimi vitali ed alla sensibilità degli ecosistemi fluviali;

3) consumi eventuali del suolo fertile legati alla realizzazione di nuovi impianti energetici dovranno essere valutati e mitigati in sede di autorizzazione progettuale, nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale;

4) dovranno essere evitati i consumi di suolo, in particolare per gli impianti fotovoltaici, cercando di collocare gli impianti presso gli ambiti meno sensibili, individuati dalle mappe di sensibilità, nonché presso siti industriali, anche in coerenza con lo sviluppo di aree produttive ecologicamente attrezzate; un medesimo requisito vale per lo sviluppo delle infrastrutture a rete, in particolare per gli elettrodotti per cui andranno applicate procedure di valutazione ambientale con l’individuazione di corridoi in territori più favorevoli con impatti ambientali ridotti;

5) si ritiene fondamentale siano sviluppati, come precisato nel Rapporto Ambientale, le specifiche tecniche necessarie per la raccolta sistematica degli indicatori (schede per ciascun indicatore); per ciascun indicatore ambientale sarà necessario predisporre schede informative utili alla raccolta ed elaborazione delle informazioni ed organizzare l’analisi attraverso una matrice di monitoraggio degli effetti ambientali, per verificare il perseguimento degli obiettivi ambientali;

6) si condivide l’utilizzo degli indicatori proposti per il monitoraggio del Piano:

Domanda di energia:

- consumo interno lordo regionale (per settori e per fonti);

- consumo totale (per settori e per fonti);

- consumo totale di elettricità (per settori);

- consumi finali (per settori);

- richiesta di energia (totale ed elettrica);

Offerta di energia:

- produzione da fonti rinnovabili (per tipologia);

- produzioni da fonti convenzionali (per tipologia);

Indici di efficienza energetica-ambientale:

- intensità energetica (complessiva e industriale);

- intensità elettrica (complessiva e industriale);

- intensità dei consumi civili (per unità di superficie utile);

Emissioni in atmosfera:

- emissioni di CO2 del sistema energetico regionale;

- emissioni inquinanti del sistema energetico regionale (PM10, NOx);

- fattori di emissione atmosferica (per settori e per fonti);

7) in particolare il Piano di Monitoraggio dovrà verificare, su base annua, il contributo dell’attuazione del Piano al miglioramento della qualità dell’aria e al raggiungimento degli obiettivi, che in tale ambito, il Piano si pone; a tal fine sarà necessario utilizzare il quadro conoscitivo di riferimento basato sui Piani di Risanamento della Qualità dell’Aria, e si dovrà stimare la riduzione di emissioni in atmosfera conseguite;

8) la complessità, inoltre, dei dati acquisiti nella fase di monitoraggio dovrà essere opportunamente correlata con i sistemi informativi regionali esistenti o in via di realizzazione, garantendo il raccordo e l’interscambio dei dati;

9) si ritiene necessario chiarire che, qualora eventuali questi strumenti provinciali e comunali siano meramente attuativi del Piano regionale, non sia necessaria alcuna valutazione ambientale; diversamente dovranno essere assoggettati a valutazione ambientale qualora prevedessero scelte difformi dal Piano regionale;

10) ogni opera ambientalmente significativa dovrà essere valutata al momento della progettazione e dell’autorizzazione, compresa l’effettuazione della relativa Valutazione di Incidenza se essa interessa siti della Rete Natura 2000;

11) dal momento che non risulta possibile stimare indici di biodiversità modificati dai progetti di riqualificazione energetica, non essendo localizzata dal Piano in oggetto alcun specifico intervento, risulta necessaria una raccolta di dati nel monitoraggio finalizzata anche alla verifica degli esiti delle azioni di piano (mediante anche utilizzo di sistemi informativi territoriali e modelli di stima degli esiti delle politiche energetiche a livello regionale);

12) che l’accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel Rapporto Ambientale, allegato al piano adottato, comporti il necessario aggiornamento del documento di valutazione, ed inoltre, si ritiene che nel caso gli effetti ambientali siano significativi sarà necessario aggiornare anche la presente valutazione;

13) che siano affidate alla obbligatoria procedura di verifica (screening) di cui al titolo II ovvero alla obbligatoria procedura di VIA di cui al Titolo III della L.R. 9/99 cui devono essere assoggettati gli interventi derivanti dall’attuazione del “Secondo Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale - 2011-2013, la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali;

c) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, del DLgs 152/06, copia del presente atto alla Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna ed ai soggetti competenti in materia ambientale; al riguardo si ricorda che, ai sensi dell’art. 17, del DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08, si dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all’approvazione del piano, nonché il parere motivato, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate i merito al monitoraggio;

d) di pubblicare in estratto la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

e) di rendere pubblico attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, ai sensi dell’art. 17, del DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08 la presente determinazione, la Dichiarazione di sintesi, nonché le misure adottate in merito al monitoraggio;

f) di informare che è possibile prendere visione del piano e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria presso la Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera n. 8 - Bologna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale.

Il Responsabile del Servizio 

Alessandro Maria di Stefano

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