n.156 del 30.05.2014 (Parte Prima)

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DELLE AZIENDE SANITARIE, DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE REGIONALI E DEGLI ENTI VIGILATI DALLA REGIONE

LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO

con deliberazione n.424 del 31 marzo 2014

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA

con decreto n.95 del 30 maggio 2014

il seguente regolamento: 

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Giunta regionale, nonché da parte delle aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più Regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

Art. 2

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell’articolo 4 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3

Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all’articolo 1, nelle schede contenute negli allegati A e B al presente regolamento:

a) Allegato A (schede da A1 a A35), relativo alla Giunta della Regione Emilia-Romagna e alle agenzie ed enti regionali, enti vigilati e controllati dalla Regione, di seguito elencati:

1. Agenzia regionale prevenzione e ambiente (ARPA);

2. Istituto zooprofilattico sperimentale per la Lombardia e l’Emilia-Romagna;

3. Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA);

4. Agenzia territoriale per i servizi idrici e rifiuti (ATER SIR);

5. Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN);

6. Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici (INTERCENT-ER);

7. Agenzia regionale di protezione civile;

8. Consorzio fitosanitario di Modena;

9. Consorzio fitosanitario Parma;

10. Consorzio fitosanitario di Piacenza;

11. Consorzio fitosanitario di Reggio Emilia;

12. Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO);

13. Autorità di bacino del Reno;

14. Autorità di bacino Marecchia-Conca;

15. Autorità dei bacini regionali Romagnoli;

16. Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza;

17. Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO);

18. Enti di gestione per i parchi e la biodiversità di Emilia Occidentale, Emilia Centrale, Emilia Orientale, Delta del Po e Romagna;

19. altri enti strumentali e/o vigilati dalla Regione.

b) Allegato B (scheda da B1 a B40) relativo a Aziende unità sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, Aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.

Art. 4

Abrogazioni

1. Il regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e delle Agenzie, Istituti ed Enti che fanno riferimento all’Amministrazione regionale) è abrogato.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il presente regolamento sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 maggio 2014 VASCO ERRANI

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