n.104 del 06.05.2015 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto per la realizzazione di una centrale idroelettrica sul torrente Limentra nel comune di Camugnano, provincia di bologna, località Gumiera/Molino dell'Odio, attivata dalla Società Centrale Idroelettrica Limentra Srl di Bologna - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, del progetto di realizzazione di una centrale idroelettrica sul torrente Limentra nel comune di Camugnano (BO), località Gumiera/Molino dell’Odio, attivata dalla Società Centrale Idroelettrica Limentra Srl di Bologna, poiché l’intervento previsto è, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 9 aprile 2014, nel complesso ambientalmente compatibile;

b) di ritenere quindi possibile la realizzazione del progetto di cui al punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate ai punti 1.C 2.C e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

1. viene ritenuto congruo, quale quantitativo di risorsa da lasciare defluire in alveo, il valore proposto di 256 l/s; la Regione Emilia-Romagna si riserva di modificare tale valore qualora dalle risultanze dei monitoraggi di cui ai successivi quadri, risultasse inficiato il mantenimento delle caratteristiche qualitative di tale corpo idrico e conseguentemente l’obiettivo di cui alla pianificazione vigente;

2. dovrà essere realizzata opportuna struttura per la risalita della fauna ittica;

3. dovrà essere effettuato il monitoraggio della fase attuativa, al fine di verificare che l’intervento proposto non incida negativamente sulla stabilità dei versanti con particolare attenzione alla presenza di frane quiescenti;

4. il titolare dell’autorizzazione al Vincolo Idrogeologico è tenuto al rispetto delle prescrizioni riportate di seguito:

- i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili, onde evitare, durante e dopo l’esecuzione, eventuali danni alla stabilità dei terreni ed al buon regime delle acque;

- gli scavi e gli sbancamenti dovranno essere preceduti dalla realizzazione delle opere di sostegno provvisionali opportunamente drenate a tergo, e dotate (per una sufficiente estensione dell’intorno) di idonee opere di raccolta e smaltimento delle acque di percolazione, da mantenersi costantemente efficienti;

- l’esecuzione dei riporti dovrà essere preceduta dalla predisposizione dei piani di posa (scoticatura ed eventuale gradonatura); il materiale riportato dovrà essere adeguatamente costipato;

- eventuali scarpate originate dalle movimentazioni di cui ai precedenti punti, dovranno essere razionalmente conformate, rifinite ed inerbite con idonee essenze vegetali locali entro la stagione utile, evitando fenomeni erosivi o scoscendimenti;

- le acque meteoriche, a lavori ultimati dovranno essere validamente regimate con strutture proporzionate e durature e opportunamente convogliate in condotte o corsi d’acqua esistenti nella zona, evitando fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno;

- l’esecuzione dei lavori non dovrà arrecare alcun danno a piante, terreni e scoli esistenti nelle immediate adiacenze dell’area direttamente interessata dall’intervento autorizzato;

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti con le modalità e le limitazioni delle vigenti “Prescrizioni di massima e polizia forestale” della Regione Emilia-Romagna;

- prima dell’inizio dei lavori dovranno essere forniti i risultati del monitoraggio inclinometrico implementato nell’area, con valutazioni inerenti i dati emersi e loro eventuale influenza sulle scelte progettuali adottate ed autorizzate in questa sede;

5. dovranno essere sottoposti a controllo archeologico, affidato a personale specializzato, tutti gli interventi che comportano modifiche del sottosuolo;

6. per l’Autorizzazione Unica la costruzione e l’esercizio dell’impianto ai sensi del D.Lgs 387/2003 e della L.R. 26/2004 dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- è fatto obbligo alla Ditta di comunicare alla Provincia di Bologna e al Servizio Tecnico Bacino Reno la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione, e di trasmettere la certificazione attestante che l’impianto è stato realizzato conformemente al progetto approvato col presente procedimento;

- la Ditta dovrà eseguire regolare versamento degli oneri istruttori sul c/c bancario intestato alla Provincia di Bologna - IBAN IT74 C063 8502 4370 6700 5000 06B - in misura pari allo 0,03 % del costo complessivo di realizzazione dell'impianto ed infrastrutture connesse, per un importo di € 443,73;

- la Ditta dovrà inviare alla Provincia di Bologna, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna e al Servizio Tecnico Bacino Reno entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati di funzionamento dell’impianto e la quantità di energia prodotta nell’anno precedente, nonché le portate turbinate e qualsiasi altra informazione inerente l’impianto e la produzione di energia che sarà richiesta dalla stessa Amministrazione;

7. il progetto è approvato in riferimento allo stato attuale della briglia e dell’areale limitrofo. Nel caso si verificassero modifiche dell’assetto morfologico ed idraulico del corso d’acqua e della briglia a causa della loro naturale evoluzione e/o a causa di interventi da parte del Servizio Tecnico Bacino Reno e che tali variazioni implichino modifiche del progetto di centrale idroelettrica, per queste ultime dovranno essere richieste le necessarie autorizzazioni che verranno eventualmente sottoposte alle procedure di variante definite dall’art. 31 del Regolamento regionale 41/2001 ed alla procedura di screening;

8. qualora risultasse necessaria la trasformazione di detta briglia in rampa, dovrà essere presentato alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua ed al Servizio Tecnico Bacino Reno) e alla Provincia di Bologna (Servizio Tutela Fauna) un idoneo adeguamento progettuale relativo esclusivamente alle modalità di risalita per la fauna ittica;

9. relativamente all’effettiva funzionalità della struttura per la risalita della fauna ittica, dovrà essere predisposto apposito piano di monitoraggio che dovrà essere approvato prima dell’inizio dei lavori dal Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna e dal Servizio Tutela Fauna della Provincia di Bologna;

10. per la realizzazione dell’opera dovrà essere rispettato il dettato del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare il disposto degli artt. 90-91-93-94-95-96-97 in connessione agli Allegati XIII - XV - XVI e XVII del titolo IV “Cantieri temporanei e mobili”;

11. per la realizzazione dell’opera dovranno essere ottenute tutte le autorizzazioni da acquisire in fase di progetto esecutivo e per l’esercizio del cantiere previste dalle vigenti normative e non comprese nelle autorizzazioni rilasciate dalla presente Conferenza di Servizi;

12. il progetto esecutivo, comprensivo di tutte le opere necessarie per la protezione o sostegno della sponda destra in prossimità dell’impianto, dovrà essere presentato al Servizio Tecnico Bacino Reno per le autorizzazioni idrauliche necessarie;

13. al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri e di sostanze inquinanti durante le fasi di cantiere si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

- periodica bagnatura delle aree di cantiere, delle piste, dei depositi temporanei di terre e di inerti da costruzione con frequenza congrua alle condizioni meteorologiche;

- pavimentazione delle piste e delle aree di cantiere soggette al transito di mezzi pesanti nei pressi di ricettori antropici mediante l’impiego di materiali inerti aridi opportunamente costipati e stabilizzati secondo un’idonea curva granulometrica;

- obbligo di velocità ridotta sulle piste di cantiere al fine di contenere il sollevamento delle polveri;

- munire le uscite dal cantiere alla rete stradale con impianti di lavaggio per la pulizia delle ruote;

- provvedere alla copertura con teloni degli inerti trasportati con autocarri;

- utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle normative ambientali in materia di emissioni di gas di scarico;

14. le ditte esecutrici dei lavori, titolari degli eventuali scarichi idrici derivanti dai cantieri, dovranno acquisire le richieste autorizzazioni allo scarico rilasciate dalle Autorità competenti ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006) preventivamente all’installazione dei cantieri;

15. l’approvvigionamento degli inerti da costruzione e lo smaltimento dei materiali di risulta dagli scavi dovrà essere effettuato utilizzando siti regolarmente autorizzati e nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando a parità di idoneità i siti più prossimi all’area di realizzazione, al fine di minimizzare gli impatti derivanti dal trasporto e riutilizzando tutti i materiali provenienti dagli scavi come previsto dal progetto, con esclusione di eventuale materiale ghiaioso e sabbioso, proveniente dalle aree demaniali, che dovrà essere sistemato in alveo o in aree di pertinenza demaniale, secondo le indicazioni del Servizio Tecnico di Bacino del Reno;

16. fermo restando che è comunque vietata l’asportazione del materiale ghiaioso e sabbioso dall’alveo fluviale, la prescrizione sopracitata vale anche per tutte le attività di manutenzione in fase di esercizio;

17. le attività di cantiere che interessano le aree demaniali di pertinenza del torrente Limentra dovranno essere oggetto di una specifica concessione per occupazione temporanea con opere di cantierizzazione che conterrà le prescrizioni del caso e le garanzie del ripristino tramite fidejussione bancaria che il Servizio Tecnico di Bacino del Reno stabilirà al rilascio dell’atto;

18. la dismissione del cantiere dovrà comportare il ripristino dello stato originario dei luoghi con le modalità che saranno indicate nella predetta concessione di aree demaniali;

19. per consentire i controlli di competenza, la Società proponente dovrà dare, obbligatoriamente e con congruo anticipo, comunicazione dell’avvio dei lavori al Servizio Tecnico di Bacino Reno, alla Provincia di Bologna, al Comune di Camugnano, all’ARPA Sezione Provinciale di Bologna, all’AUSL di Bologna e alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per l’Emilia-Romagna;

20. prima dell’entrata in esercizio dell’impianto la Ditta proponente dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua e al Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia-Romagna per l’approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto dei quantitativi da lasciar defluire in alveo, delle portate derivate e delle portate restituite. La stessa documentazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza, anche all’Autorità di Bacino del Reno; i dati del monitoraggio dovranno essere trasmessi annualmente al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, al Servizio Tecnico Bacino Reno e all’Autorità di Bacino del Reno;

21. ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e dell’art. 35 del R.R. 20 novembre 2001, n. 41, in caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione di derivazione con contestuale dismissione dell’impianto, la Società titolare è tenuta ad eseguire, a propria cura e spese, nei sei mesi successivi alla cessazione dell'attività di produzione idroelettrica, gli interventi di rimozione delle opere e ripristino ambientale dello stato dei luoghi; in particolare l’opera di presa (imbocco del canale di adduzione) ed il canale di scarico, dovranno essere completamente demoliti e le sponde fluviali interamente ripristinate e protette. Tali lavori, in fase esecutiva, dovranno essere approvati dal Servizio Tecnico Bacino Reno; qualora le opere, al momento della loro dismissione, abbiano assunto una positiva valenza idraulica, il Servizio Tecnico di Bacino potrà disporre il mantenimento delle stesse o di una loro parte, e la loro acquisizione al demanio idrico;

22. il progetto di dismissione degli interventi dovrà essere adeguato alle prescrizioni impartite;

23. il costo stimato dei lavori di rimozione delle opere e di ripristino ambientale, costituirà l'importo della garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, da prestarsi da parte del titolare dell'Autorizzazione Unica a favore della Provincia di Bologna a garanzia del rispetto degli obblighi di dismissione e ripristino dei luoghi. Detta garanzia, pena la revoca dell'Autorizzazione Unica, dovrà obbligatoriamente essere prestata prima dell'avvio dei lavori;

24. al fine di evitare impatti significativi durante le fasi di cantiere occorrerà adottare idonee procedure operative. In particolare andranno adottati i seguenti accorgimenti:

- utilizzo di macchine operatrici a norma sottoposte a periodici controlli e manutenzioni;

- predisposizione di sistemi di drenaggio e raccolta delle acque di dilavamento delle aree di cantiere e degli eventuali sversamenti accidentali al fine di evitarne lo scarico diretto nel corpo idrico;

- predisposizione di vasche di raccolta delle acque di esubero derivanti dalle operazione di getto dei calcestruzzi al fine di evitare la contaminazione a calce delle acque od in alternativa utilizzo di cementi di tipo pozzolanico con basso contenuto in calce;

- i reflui derivanti dalle attività di cantiere dovranno essere correttamente smaltiti mediante scarico autorizzato regolarmente ai sensi della disciplina vigente in materia o mediante conferimento ad idoneo sito di trattamento;

- bagnatura periodica dell'area di cantiere e delle piste non asfaltate con frequenza congrua al periodo meteorologico;

- realizzazione di dispositivi per la pulizia delle ruote all'ingresso e all’uscita dai cantieri;

- utilizzo dei mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di risulta dotati di idonei teli di copertura;

- delimitazione o copertura delle aree destinate allo stoccaggio dei materiale a possibile diffusione di polveri;

- utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle ordinanze comunali e provinciali, nonché alle normative ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi;

- obbligo di velocità ridotta sulla viabilità di servizio al fine di contenere il sollevamento delle polveri;

- utilizzo di recinzioni a maglia fitta per delimitare le zone di cantiere o di pannelli mobili che oltre a limitare l’impatto sonoro possono contribuire ad abbassare il livello di polverosità nei pressi dei ricettori;

25. nella fase di esercizio dell’impianto, ai fini della tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori dovrà essere rispettato il dettato del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e con particolare riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nella centrale dovranno essere adottate le seguenti azioni:

- aggiornare il Documento di valutazione dei rischi, considerando che vengono svolte attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (DPR 14 settembre 2011 n. 177);

- garantire una adeguata aerazione e illuminazione dei locali di lavoro, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica di portata adeguata ai volumi interrati e di illuminazione artificiale che si attivino prima dell’accesso del personale rimanendo accesi per tutto il periodo di permanenza all’interno della centrale;

- aggiornare informazione e formazione ed addestramento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti;

- aggiornare il piano di emergenza garantendo un sistema di chiamata di urgenza/allarme in caso di necessità;

- proteggere adeguatamente, tutte le aree della centrale e le scale di accesso che possano presentare pericolo di caduta dall’alto, al fine di evitare tale rischio;

26. al fine di evitare fenomeni di inquinamento delle acque dovute al funzionamento delle macchine idrauliche nella centrale, per il funzionamento delle turbine dovranno essere utilizzati lubrificanti ecologici e/o biodegradabili;

27. riguardo alla fase di cantiere è necessario prevedere misure di mitigazione delle interferenze, prevedendo che le opere che interessano l'alveo attivo siano svolte al di fuori del periodo riproduttivo delle specie di interesse conservazionistico, ovvero al di fuori del periodo dall'1 aprile al 31 luglio;

28. in merito al progetto di rinaturalizzazione e alla ricollocazione di piante in fase di ripristino si rammenta il divieto di introduzione delle specie alloctone;

29. si precisa che il taglio della vegetazione necessario a realizzare le opere è assoggettato alle norme vigenti in materia forestale e, pertanto, la comunicazione per l'utilizzo del bosco va inoltrata al preposto Ente delegato in materia forestale competente per il territorio;

30. all’interno della distanza di prima approssimazione (DPA) della cabina elettrica di consegna e trasformazione non dovrà ricadere alcun ricettore, ne dovrà essere prevista la presenza di personale per più di quattro ore al giorno.

c) di dare atto che i pareri sulla Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Bologna e del Comune di Camugnano, ai sensi dell’art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in merito al progetto in esame, sono compresi all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.10;

d) di dare atto che il Servizio Tecnico di Bacino del Reno ha rilasciato la concessione di derivazione di acqua pubblica, ai sensi del R.R. 41/2001, con determinazione n. 5816 del 5/5/2014 a firma del Responsabile di Servizio dr. Ferdinando Petri, che costituisce l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

e) di dare atto che la Provincia di Bologna, ora Città Metropolitana di Bologna, ha rilasciato l’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio, di cui al D.Lgs. 387/2003, con determinazione n. 411 del 27/2/2015 acquisita agli atti della Regione Emilia-Romagna con prot. PG.2015. 0125786 del 27/2/2015, che costituisce l’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; tale A.U. comprende pareri ed atti di assenso acquisiti nell’istruttoria, comprese le prescrizioni;

f) di dare atto che il parere di competenza dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese in merito al Vincolo Idrogeologico, di cui al R.D. 3267/1923, ed alla Autorizzazione Sismica, di cui alla L.R. 19/2008 e DPCM 21/10/2003, acquisito con nota del 12/3/2014 prot. n. PG.2014. 068794, è compreso all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.10 e costituisce l’Allegato 4 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

g) di dare atto che il Comune di Camugnano (BO) ha rilasciato l’Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, n. AP/074799/07 del 23/4/2014, in conformità al parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio ed al parere della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia; l’Autorizzazione Paesaggistica è stata acquisita dalla Regione Emilia-Romagna con nota prot. PG.2014. 0176004 del 29/4/2014; tale Autorizzazione Paesaggistica costituisce l’Allegato 5 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

h) di dare atto che il Comune di Camugnano ha rilasciato il Permesso di Costruire n. 14/2135/1 del 23/4/2014, ai sensi della L.R. 31/2002; tale permesso è stato acquisito dalla Regione Emilia-Romagna unitamente alla sopracitata Autorizzazione Paesaggistica con nota prot. PG.2014. 0176004 del 29/4/2014; i pareri sul permesso di costruire, ai sensi della L.R. 31/2002, di competenza dell’AUSL di Bologna e di Arpa Sezione provinciale di Bologna sono compresi all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.10; tale Permesso di Costruire, unitamente all’Autorizzazione Paesaggistica, costituisce l’Allegato 5 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

i) di dare atto che l’Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e della L.R. 26/2004 è stata rilasciata dalla Provincia di Bologna, ora Città Metropolitana di Bologna, nel contesto dell’Autorizzazione Unica, con determinazione n. 411 del 27/2/2015, che costituisce l’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

j) di dare atto che il parere di competenza dell’Autorità di Bacino del Reno, ai sensi del R.R. 41/2001, è fatto proprio dalla Conferenza di Servizi e ricompreso all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.10;

k) di dare atto che il parere di competenza del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del R.R. 41/2001, è fatto proprio dalla Conferenza di Servizi e ricompreso all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.10;

l) di dare atto che il parere di competenza della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, è fatto proprio dalla Conferenza di Servizi e compreso all’interno del Rapporto di cui al punto 3.10; la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

m) di dare atto che il parere di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna è fatto proprio dalla Conferenza di Servizi e compreso all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.10; la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

n) di dare atto che il Nulla osta n. 79-14 da parte del Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna”, sede di Bologna, è stato acquisito agli atti della Regione Emilia-Romagna con nota del 28/4/2014 prot. PG.2014. 0171308; il Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna” non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

o) di dare atto che il Nulla osta demaniale da parte dell’Aeronautica Militare Reparto Territorio e Patrimonio, sede di Milano, è stato acquisito agli atti della Regione Emilia-Romagna con nota del 2/5/2012 prot. PG.2012. 0108784; l’Aeronautica Militare Reparto Territorio e Patrimonio non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

p) di dare atto che al fine dell’efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta a perfezionare le istanze delle singole autorizzazioni/concessioni accorpate nella presente procedura, provvedendo al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, previsti dai diversi dispositivi di legge;

q) le opere oggetto della presente Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 17, comma 10 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere realizzate entro anni 5 (cinque) dalla pubblicazione del provvedimento di VIA, salvo proroghe debitamente concesse su istanza del proponente;

r) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla ditta proponente Centrale Idroelettrica Limentra Srl;

s) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Bologna ora Città Metropolitana di Bologna, al Comune di Camugnano, al Comune di Castel di Casio, al Servizio Tecnico di Bacino Reno, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, all’Autorità di Bacino del Reno, all’Unione dei Comuni dell’Appenino Bolognese, all’AUSL di Bologna Dipartimento Sanità Pubblica, all’ARPA Sezione provinciale di Bologna, alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici di Bologna Modena e Reggio Emilia, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, ad ENEL Distribuzione SpA, a Telecom Italia, ad Hera SpA, all’Agenzia delle Dogane di Bologna;

t) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

u) di pubblicare il presente atto su sito web della Regione Emilia-Romagna.

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