n.279 del 21.08.2019 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11 - Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Permesso di ricerca di acque minerali e termali denominato Vitalis" localizzato nel comune di Ferrara (FE), proposto dalla Società CIEMME Srl

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’Arpae di Ferrara, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PG/2019/117594 del 25/07/2019, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto “Permesso di ricerca di acque minerali e termali denominato Vitalis”, via Ravenna n. 163, comune di Ferrara (FE), dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

1. nell'ambito del successivo procedimento per l'ottenimento del permesso di ricerca ai sensi della L.R. n. 32/1988, la documentazione dovrà contenere i seguenti elaborati:

- perimetrazione in planimetria di dettaglio dell'area oggetto del permesso di ricerca, evidenziando i confini della proprietà;

- layout di cantiere aggiornato e coerente con la documentazione integrativa di screening;

- caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate per la perforazione, dei fanghi di perforazione e altre sostanze additivanti (acquisizione di schede tecniche di ogni prodotto utilizzato in cantiere);

- caratteristiche del pozzo da realizzare (dimensioni, profondità, filtri, etc.);

2. deve essere comunicato dalla Ditta con almeno 15 giorni di anticipo al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara e all’Arpae di Ferrara l’inizio delle attività e il calendario dei lavori;

3. i lavori in oggetto sono soggetti alla normativa sull’inquinamento acustico in quanto classificati dalla stessa come attività rumorosa temporanea. Valgono perciò le norme previste dalla Legge n.447/95 nonché quelle previste dalla L.R. n.15/01. Pertanto l’esercizio dell’attività è subordinata all’ottenimento della autorizzazione in deroga ai limiti di rumore acustici ai sensi dell’art 20 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose, la cui istanza dovrà essere presentata al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, almeno 15 gg prima dell’inizio dei lavori;

4. ai fini dell'autorizzazione in deroga di cui al punto precedente, dovrà essere presentato il documento di valutazione previsionale di impatto acustico redatto a norma di legge;

5. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per minimizzare l’impatto del cantiere rispetto alle abitazioni limitrofe;

6. devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti all’abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi durante le operazioni di cantiere;

7. le vasche di sedimentazione, poste fuori terra, devono essere realizzate in modo da evitare potenziali dispersioni di materiale al suolo;

8. il materiale solido di risulta prodotto dalla perforazione va smaltito come rifiuto, così come dichiarato nella documentazione integrativa, con CER 010504 “Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci”;

9. i materiali di risulta prodotti in fase di predisposizione del cantiere, come ad esempio gli asfalti, vanno smaltiti come rifiuti con codici CER 170302 “Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301”;

10. a termine perforazione, nel caso in cui non si preveda lo smaltimento come rifiuto delle acque di spurgo, è necessario acquisire l'autorizzazione allo scarico con identificazione del ricettore (es. fognatura) e verifica dei limiti di accettabilità;

c) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

d) di stabilire, ai sensi dell’art. 25 della LR 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad Arpae SAC di Ferrara;

e) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell’articolo 31 della Legge Regionale 20/04/2018, n. 4; importo correttamente versato ad Arpae all’avvio del procedimento;

f) di trasmettere copia della presente determina al proponente, al Comune di Ferrara, all'AUSL di Ferrara, all'ARPAE Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;

g) di pubblicare, per estratto, la
presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web della Regione Emilia-Romagna;

h) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT.

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