n.211 del 02.07.2019 (Parte Prima)

ADESIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DELL’AGRICOLTURA

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Condizioni di adesione

Art. 3 - Quota di adesione

Art. 4 - Norma finanziaria

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di contribuire a promuovere l’innovazione e il progresso scientifico e tecnologico nell’ambito delle attività agricole, secondo le previsioni dell’articolo 5, comma 1, lettera d), dello Statuto regionale, è autorizzata ad aderire alla fondazione Accademia Nazionale dell’Agricoltura, storica istituzione insediata a Bologna dal 1802, avente tra le proprie finalità la promozione di studi e ricerche scientifiche connesse alla promozione delle scienze agrarie e la divulgazione, istruzione e formazione in campo agricolo.

Art. 2

Condizioni di adesione

1. L'adesione della Regione alla fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:

a) che lo statuto e le iniziative della fondazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

b) che la fondazione non persegua fini di lucro.

Art. 3

Quota di adesione

1. La Regione aderisce alla fondazione quale componente sostenitore secondo le previsioni dello statuto della fondazione stessa e, a tale fine, è autorizzata a corrispondere alla fondazione una quota di adesione pari a cinquantamila euro nell’anno 2019.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo 3 della presente legge la Regione fa fronte, per l’esercizio 2019, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021), a valere sulla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria), nell'ambito della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 - Caccia e pesca. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia‐Romagna.

Bologna, 2 luglio 2019 STEFANO BONACCINI

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