n. 18 del 09.02.2010 (Parte Prima)

Note

Note all’Art. 1

Comma 2 lett.a)

1) Il testo dell’articolo 2, comma1, lettera a) dello Statuto della Regione Emilia-Romagna è il seguente:

« Art. 2 Obiettivi

1. La Regione ispira la propria azione prioritariamente ai seguenti obiettivi:

a) l'attuazione del principio di uguaglianza, di pari dignità delle persone e il superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e territoriale che ne impediscono l'effettiva realizzazione, attuando efficaci politiche di giustizia sociale, distributiva, fiscale e di programmazione territoriale;

(omissis)».

 

Comma 2 lett.b)

2) Il testo dell’articolo 4, comma1, lettera d) dello Statuto della Regione Emilia-Romagna è il seguente:

«Art. 4 Politiche del lavoro

1. La Regione, in armonia con i principi della Costituzione italiana e dell'Unione europea, opera per:

(omissis)

d) promuovere la coesione sociale mediante forme di confronto preventivo di concertazione, di programmazione negoziata e di partecipazione che consentano un elevato livello di democrazia economica e sociale»><p>

3) Comma 2 lett.c)

Il testo dell’articolo 7, comma1, lettere a) e b) dello Statuto della Regione Emilia-Romagna è il seguente:

«Art. 7 Promozione dell'associazionismo

1. La Regione valorizza le forme di associazione e di autotutela dei cittadini e, a tal fine, opera per:

a) favorire forme di democrazia partecipata alle scelte delle istituzioni regionali e locali, garantendo adeguate modalità di informazione e di consultazione;

b) garantire alle associazioni ed organizzazioni della Regione pari opportunità nel rappresentare i vari interessi durante il procedimento normativo;

(omissis)».

Comma 2 lett.d)

4) Il testo dell’articolo 15, comma 3 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna è il seguente:

«Art. 15>Diritti di partecipazione<em>

(omissis)

3 Qualunque soggetto portatore di interessi generali o privati, nonché i portatori di interessi diffusi in forma associata, cui possa derivare un pregiudizio da un atto regionale, ha facoltà di intervenire nel procedimento di formazione dello stesso, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali.

(omissis)».

 

Nota all’Art. 2

Comma 1 lett. g)

1) Il testo dell’articolo 118 della Costituzione della Repubblica Italiana è il seguente:

«Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.»

 

Nota all’Art. 17

 

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 37 della legge della Regione Emilia-Romagna 15 novembre 2001, n. 40 è il seguente:

  «Art. 37 Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.».

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