n.207 del 11.07.2018 periodico (Parte Seconda)

Reg. (UE) 2018/791. Revoca dell'istituzione delle zone di sicurezza per Erwinia amylovora

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il D.M. 10 settembre 1999, n. 356, "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica";

- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8/5/2000 concernente "Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31” e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;

- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modifiche e integrazioni;

- il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, e successive modifiche e integrazioni;

- la determinazione n. 3713 del 13/3/2017, recante “Istituzione di zone di sicurezza per Erwinia amylovora. Anno 2017”;

Considerato che:

- così come sottolineato dal citato Regolamento (CE) n. 690/2008 l’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. si è ormai radicata in alcune zone precedentemente riconosciute in via provvisoria come zone protette nei confronti di tale organismo;

- l’All. I, lett. b), punto 2, del citato Reg. (CE) n. 690/2008 disponeva che i territori delle province di Parma e Piacenza erano fra quelli riconosciuti come “zone protette” soltanto fino al 30 aprile 2018;

- nel corso del tempo, a causa dei cambiamenti della situazione fitosanitaria, Erwinia amylovora si è ormai insediata anche nelle suddette province di Parma e Piacenza e, pertanto, a partire dal 01 maggio 2018 tali zone non possono più essere riconosciute come zone protette;

Preso atto che occorre pertanto modificare l’attuale designazione delle zone protette;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 270 del 29 febbraio 2016, recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016, recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 concernente l'approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzione Generali – Agenzie – Istituto;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni della regione Emilia-Romagna”;

- n. 93 del 29 gennaio 2018 recante “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, contenente in allegato la “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2) di revocare l’istituzione delle zone di sicurezza per le province di Parma e Piacenza riconosciute dalla precedente determinazione dirigenziale n. 3713/2017;

3) di trasmettere integralmente il presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

4) di pubblicare integralmente la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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