n.222 del 24.10.2012 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni in ordine alla appropriatezza degli accertamenti senologici in età fuori screening

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la L.R. 23 dicembre 2004 n. 29 “Norme generali sull’organizzazione e il funzionamento del Servizi Sanitario Regionale” e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 1035/2009, recante “Strategia regionale per il miglioramento dell’accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale in applicazione della DGR 1532/2006, la quale approva, tra l’altro, il documento “Interventi individuati per contenere le liste di attesa degli esami mammografici”;

- la propria deliberazione n. 220/2011, recante “Rischio eredo-familiare per il carcinoma della mammella – Approvazione linee guida per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna”;

- la determinazione n. 6338/2012 del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, con la quale è stato costituito il gruppo di lavoro “Appropriatezza degli accertamenti senologici fuori dall’età di screening”;

Considerato che:

- con la soprarichiamata determinazione n. 6338/2012 il Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali rileva la necessità di procedere alla definizione di indicazioni cliniche e modalità di accesso agli accertamenti senologici fuori dall’età di screening secondo indicazioni di appropriatezza, e costituisce un gruppo di lavoro regionale che produca una proposta di indicazioni a tale riguardo;

- il gruppo di lavoro sopra indicato ha esaminato le situazioni indicate al punto 2.B – Allegato 3 - della DGR 1035/2009 “Situazioni che non richiedono una mammografia o visita senologica urgente” definendo, per le donne asintomatiche di età inferiore a 40 anni, i percorsi di accesso agli accertamenti senologici. Dalle risultanze del gruppo di lavoro è emersa la necessità di uniformare i comportamenti clinici sull’argomento favorendone l’appropriatezza, demandando alla consulenza specialistica richiesta dal medico curante la eventuale richiesta di una ecografia mammaria.

Rilevato che, in particolare nelle situazioni cliniche che non richiedono una visita senologica urgente (mastodinia mono e/o bilaterale non associata ad alcun altro rilievo clinico, secrezioni bilaterali pluriorfiziali non ematiche o siero ematiche, assenza di rilievi clinici), spetta al medico curante (medico di medicina generale o specialista) la valutazione della situazione e la eventuale richiesta di un approfondimento clinico.

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 410 del 25 marzo 1997: "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e relative tariffe“;

- n. 593 del 1 marzo 2000: “Aggiornamento del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”;

- n. 2354 del 5 novembre 2001: “Adeguamento all’introduzione all’euro dei tariffari per “prestazioni ambulatoriali” e per “prestazioni rese dal dipartimento di sanità pubblica e dall’Arpa”;

- n. 262 del 24 febbraio 2003: “Modifica del Nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e determinazione delle quote di partecipazione alla spesa per le visite specialistiche ";

- n. 1065 del 31 luglio 2006: "Modifiche e integrazioni al nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche della branca di radioterapia. Approvazione di linee guida generali per l'applicazione del nomenclatore tariffario regionale della branca di radioterapia";

- n. 290 dell’ 8 febbraio 2010: “Revisione delle tariffe relative alle prestazioni dei centri ambulatoriali di riabilitazione (car) delle strutture ex art. 26 della l. 833/78. Ipotesi di ridefinizione dell'assistenza rivolta alle persone con disabilità, fisica, psichica e sensoriale”;

- n. 1779 del 2 novembre 2010 “Inserimento nel nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali delle prestazioni tsh - reflex e psa – reflex”;

- n. 1108 del 27 luglio 2011 “Aggiornamento del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle relative tariffe”;

- n. 1906 del 19 dicembre 2011 “Aggiornamento del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”;

- n. 90 del 30 gennaio 2012 “Rettifica di errore materiale sulla delibera n. 1906 del 19 dicembre 2011 avente per oggetto: "aggiornamento del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale"; 

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

a voti unanimi e palesi

delibera:

1. per le donne con età inferiore a 40 anni che non rientrano nelle indicazioni cliniche del paragrafo 2.A dell’Allegato 3 della DGR 1035/2009 e, quindi, che non presentano manifestazioni cliniche tali da richiedere il percorso in urgenza o in urgenza differibile, il primo accesso agli accertamenti senologici è individuato nella consulenza specialistica richiesta dal medico curante;

2. di modificare la propria deliberazione n. 410 del 25 marzo 1997 recante “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e relative tariffe” già modificata con successive delibere sopra citate in premessa, inserendo nel nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nella branca specialistica di “Diagnostica per immagini: Radiologia Diagnostica” e in “Altre Prestazioni”, la prestazione “visita senologica” codice 8903A e tariffa pari a Euro 23,00, per favorire l’appropriatezza e tracciare i percorsi di accesso;

3. ai fini della determinazione del tempo massimo di attesa, la visita senologica dovrà essere erogata entro 90 giorni dalla richiesta;

4. di stabilire che le Aziende Sanitarie debbano individuare le sedi e gli specialisti deputati a questo percorso, indicando sedi erogative e professionisti in grado di eseguire la visita senologica e contestualmente, se necessario, l’ecografia mammaria nell’ambito di un percorso diagnostico senologico integrato;

5. di stabilire inoltre che per le donne asintomatiche con età superiore a 74 anni che eventualmente necessitino di controlli senologici, il primo accesso debba essere comunque l’esame mammografico, da erogarsi entro 90 giorni dalla richiesta;

6. di stabilire che le Aziende Sanitarie debbano organizzare idonei e capillari percorsi formativi dedicati ai medici di medicina generale e agli specialisti finalizzati all’acquisizione di specifiche competenze in ordine all’assunzione della responsabilità dell’appropriatezza dell’accesso e alla comunicazione di idonee ed univoche informazioni alle donne interessate;

7. di stabilire che periodicamente vengano portati a conoscenza dei Nuclei di Cure Primarie e discussi con gli specialisti senologi aziendali i dati di sintesi dei loro comportamenti prescrittivi, al fine di migliorare l’appropriatezza;

8. di stabilire che le disposizioni di cui al presente atto decorrono dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna BURERT;

9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna BURERT.

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