n.189 del 30.07.2015 (Parte Prima)

NOTE

Nota all’art. 5

Comma 1

1) il testo del comma 7 dell’articolo 19-bis della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14, che concerne Norme finali riguardanti le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 19-bis - Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali. Cooperazione istituzionale

(omissis)

7. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le medesime sanzioni dell'articolo 22, commi 2, 3 e 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998.».

Nota all’art. 6

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14, che concerne, Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 6 - requisiti, tipologia, autorizzazioni

(omissis)

2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo decennio, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

c) di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro.». 

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