n.104 del 06.05.2015 periodico (Parte Seconda)

Stabilimento termale "Terme di Cervarezza": prestazioni termali in regime di accreditamento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Premesso che le cure termali sono prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, richiamando a tal proposito:

  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", che prevede, in particolare, tra le prestazioni da garantire a tutti i cittadini, i cicli di prestazioni idrotermali;
  • la Legge del 24 ottobre 2000 n. 323 “Riordino del settore termale”, che all’art. 3 comma 5 recita “Le cure termali sono erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”;

Richiamato l’iter amministrativo attualmente in essere per l’accreditamento degli Stabilimenti termali della Regione Emilia-Romagna:

  • DGR n. 638 del 29 aprile 1997, ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 626 del 15 maggio 1997, con la quale si è, tra l’altro provveduto ad approvare le “linee generali per l’accreditamento delle Aziende termali presso le Aziende USL”, ai sensi dell’art.8 del D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, che contengono i questionari di cui alla lettera “A4” (sub1 e sub2) per l’autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti e il conseguente livello tariffario raggiunto;
  • Circolare Regionale n. 14 del 6 giugno 1997, concernente i criteri generali per l’attuazione dell’istituto dell’accreditamento e del sistema di remunerazione tariffaria dei soggetti erogatori - articolo 8, D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • DGR n. 218 del 14 febbraio 2005 avente per oggetto: “Autorizzazione all’esercizio degli stabilimenti termali dell’Emilia-Romagna. Recepimento con puntualizzazioni dell’Accordo Stato–Regioni del 23 settembre 2004”;
  • DGR n. 636 del 8 maggio 2006, che ha stabilito, tra l’altro, “gli Stabilimenti termali già accreditati, continuano a soggiacere integralmente alla regolamentazione di cui alla propria deliberazione n. 638/1997, anche oltre la data di scadenza di cui al punto 4) della propria deliberazione n, 218/2005, fino all’avvio del processo concernente l’accreditamento ai sensi dell’art. 8-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni”;
  • DGR n. 1110/2014 del 14 luglio 2014, avente per oggetto “Precisazioni in materia di accreditamento istituzionale degli Stabilimenti termali ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera t) Legge n. 296/2006”, che ha stabilito, tra l’altro, che gli stabilimenti termali, per le istanze aventi ad oggetto aspetti riguardanti l’accreditamento, compilino, in sede di redazione della relativa documentazione di cui all’allegato 1 alla DGR 618/1997, i dati di cui alla parte “A4” sub 2;

Considerato che la deliberazione di Giunta regionale n. 626/97, individua nell’Assessorato alla Sanità la competenza in materia di dichiarazione di accreditamento;

Richiamato, inoltre, il punto 4, lettere a) e b) del dispositivo della già citata deliberazione n. 638/1997, nel quale - relativamente all’analisi delle autocertificazioni e alla verifica presso gli stabilimenti termali dei requisiti autocertificati ai fini dell’accreditamento - si dispone l'individuazione del gruppo tecnico per l'analisi delle autocertificazioni e per la verifica presso gli stabilimenti termali, della presenza effettiva dei requisiti autocertificati;

Tenuto conto che con determinazioni del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n.12427 del 16 ottobre 2008 e n. 315 del 18 gennaio 2011, si è provveduto alla ridefinizione del Gruppo di valutazione, previsto al punto 4, lettera a, del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n.638/97 sopraccitata, per l’analisi delle autocertificazioni e per la verifica presso gli stabilimenti termali dei requisiti autocertificati ai fini dell’accreditamento;

Richiamato, inoltre, il decreto dell’Assessore regionale alla Sanità n. 126 del 22 dicembre 1999, con il quale si è provveduto, in particolare, all’accreditamento dello Stabilimento termale denominato “Terme di Cervarezza”, sito in Piazza Santa Lucia delle Fonti, 4 - Cervarezza-Busana (RE), per l’erogazione, con decorrenza 01/01/1999, delle seguenti prestazioni di assistenza termale:

  • cod. 89.90.1 - Fanghi + bagni o docce effettuate con acque minerali (c.d. di "annettamento") per malattie artroreumatiche - livello tariffario 3;
  • cod. 89.90.2 - Fanghi + bagni terapeutici - livello tariffario 3;
  • cod. 89.90.3 - Bagni per malattie artroreumatiche - livello tariffario 3;
  • cod. 89.91.2 - Cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages) - livello tariffario 3;

Preso atto dell’istanza presentata dal legale rappresentante dello Stabilimento termale denominato “Terme di Cervarezza”, pervenuta al Servizio Assistenza Distrettuale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari(PG/2015/38720 del 23 gennaio 2015), tendente ad ottenere l’estensione al livello tariffario 2, in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale, delle seguenti prestazioni termali:

  • cod. 89.90.1 - Fanghi + bagni o docce effettuate con acque minerali (c.d. di "annettamento") per malattie artroreumatiche - livello tariffario 3;
  • cod. 89.90.2 - Fanghi + bagni terapeutici - livello tariffario 3;
  • cod. 89.90.3 - Bagni per malattie artroreumatiche - livello tariffario 3;
  • cod. 89.91.2 - Cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages) - livello tariffario 3;

Atteso che la soprarichiamata deliberazione n. 638/1997, ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 626/1997, - Allegato n. 1, art. 14, sezione “A2” - dispone che l’attribuzione del livello tariffario, avvenuta a seguito di istanza dell’Azienda termale interessata presentata alla Regione, ha effetto dal 1° gennaio se la domanda è presentata entro il 31 gennaio dello stesso anno, ha invece effetto dal 1° gennaio dell’anno seguente se la domanda è presentata successivamente;

Richiamati, infine, i risultati positivi delle verifiche dei requisiti autocertificati ai fini dell’accreditamento, (di cui al punto 4, lettera b) della già citata deliberazione n. 638/1997), effettuate in data 23 marzo 2015 dal Gruppo di Valutazione presso lo Stabilimento termale “Terme di Cervarezza sito in Piazza Santa Lucia delle Fonti, 4 - Cervarezza-Busana (RE), e il parere favorevole espresso sulla base degli atti e della documentazione prodotta (Allegato A4, sub 2, ex D.G.R. n. 638/1997), contenuto nel verbale dello stesso Gruppo di Valutazione, debitamente conservato agli atti del Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari;

Ritenuto pertanto che si debba provvedere alla adozione dell’atto di cui trattasi e che, nelle more di una revisione del processo concernente l’accreditamento delle strutture termali, da adottarsi con apposita disciplina che individui e sistematizzi le procedure e le competenze, si debba procedere alla adozione dell’atto mediante deliberazione della Giunta Regionale, in considerazione della competenza generale di Amministrazione statutariamente attribuita a questo Organo;

Richiamati:

  • il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • la DGR n. 1621/2013 e successive modifiche.

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di estendere al livello tariffario 2, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 gennaio 2015, allo Stabilimento termale “Terme di Cervarezza sito in Piazza Santa Lucia delle Fonti, 4 - Cervarezza-Busana (RE), in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale, delle seguenti prestazioni termali:

  • cod. 89.90.1 - Fanghi + bagni o docce effettuate con acque minerali (c.d. di "annettamento") per malattie artroreumatiche - livello tariffario 2;
  • cod. 89.90.2 - Fanghi + bagni terapeutici - livello tariffario 2;
  • cod. 89.90.3 - Bagni per malattie artroreumatiche - livello tariffario 2;
  • cod. 89.91.2 - Cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages) - livello tariffario 2;

e che pertanto le prestazioni termali erogate in regime di accreditamento dallo Stabilimento termale “Terme di Cervarezza sito in Piazza Santa Lucia delle Fonti, 4 - Cervarezza-Busana (RE), sono le seguenti:

Codice


prestazioni

termali

Prestazioni termali erogate in accreditamento

Livello

attribuito

cod. 89.90.1

Fanghi + bagni o docce effettuate con acque minerali (c.d. di "annettamento") per malattie artroreumatiche

2

cod. 89.90.2

Fanghi + bagni terapeutici

2

cod. 89.90.3

Bagni per malattie artroreumatiche

2

cod. 89.91.2

Cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages)

2

2. che il venir meno dei requisiti previsti e già valutati per l’accreditamento comporta la revoca, per lo Stabilimento termale interessato, dell’accreditamento stesso;

3. di dare atto che, ai sensi del DLgs 33/13, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

4. che la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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