n.156 del 16.08.2012 periodico (Parte Seconda)

Approvazione piano attuativo di iniziativa privata (Piano di Lottizzazione Convenzionata) – Zona “DE1” in località Campiano di Talamello

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera:

1) Di approvare, per tutte le motivazioni espresse, il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata dell’area per insediamenti industriali/artigianali per l’esecuzione del PUA denominato “DE1” in località Campiano di Talamello presentato dalle ditte “Gilmor Immobiliare Srl” e “Balducci Infissi S.n.c.”, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R. Marche n. 34 del 16 dicembre 2005, modificativa e sostitutiva dell’art. 30 della L.R. Marche n. 34 del 5 agosto 1992, da realizzarsi sull’area distinta in catasto terreni di Talamello come segue:

- Ditta “Gilmor Immobiliare Srl”: n. 14 (mq. 372); n. 130 (mq. 345); n. 335 (mq. 615); n. 338 (mq. 110); n. 340 (mq. 4.390); n. 342 (mq. 965); n. 344 (mq. 745); n. 346 (mq. 820); n. 348 (mq. 100); n. 350 (mq. 85); n. 353 (mq. 490), per complessivi mq. 9.037;

- Ditta “Balducci Infissi S.n.c.”: n. 129 (mq. 5); n. 331/parte (mq. 82); n. 332 (mq. 110); n. 333/parte (mq. 3.741); n. 334 (mq. 125); n. 351 (mq. 932); n. 352 (mq. 290), per complessivi mq. 5.285;

per un comparto urbanistico della superficie territoriale complessiva di mq. 14.322, con le prescrizioni impartite dagli enti gestori dei servizi (TELECOM Italia; ENEL Distribuzione; HERA Servizio Idrico Integrato; SGR Reti) con le note dettagliatamente richiamate in narrativa, che qui si intendono fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di subordinare la stipula della convenzione al recepimento delle prescrizioni impartite dagli Enti gestori dei servizi, come precisato in narrativa e delle seguenti ulteriori prescrizioni impartite dall’Ufficio Difesa del Suolo della Provincia di Rimini con il parere reso con nota prot. 53836/C1604 del 22/12/2011 (fascicolo 07.04.03/0008/2010), ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/98, nonché a quelle proposte dall’Ufficio Tecnico comunale in sede istruttoria, che di seguito integralmente si riportano:

a) Ufficio Difesa del suolo della Provincia di Rimini:

  • si richiama il rispetto delle norme tecniche di attuazione del Comparto (PRG), alle quali si dovranno aggiungere quelle contenute nel medesimo parere provinciale
  • Per ogni fabbricato in previsione si dovrà produrre apposita relazione geologica così come prescritto dalla legge, ricostruendo la successione litostratigrafica del sottosuolo delle aree di ingombro attraverso prove dirette per la modellazione geologica del sito di cui al punto 6.2.1 del T.U. “Norme tecniche per le costruzioni”. Le indagini e le prove utilizzate per la ricostruzione del modello geologico/geotecnico dovranno essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001, come stabilito al paragrafo 6.2.2, comma 6, del medesimo T.U.;
  • Dovrà essere rispettato quanto disposto nelle normative sismiche di riferimento per quanto riguarda l’altezza massima degli edifici rispetto alla larghezza delle strade;
  • In considerazione del fatto che l’ambito oggetto di urbanizzazione ricade all’interno dei terrazzi idraulicamente connessi all’alveo, di cui all’integrazione al P.A.I., con funzione di ricarica della falda, si dovranno prevedere misure per la tutela, quali-quantitativa della risorsa idrica tra cui la messa in sicurezza delle infrastrutture tecnologiche e viarie di previsione (in particolare per le aree destinate alla sosta e al transito dei veicoli deve essere previsto il trattamento delle acque di prima pioggia);
  • Il fosso che delimita verso sud il comparto non potrà essere oggetto di interventi di tombinatura in osservanza a quanto contenuto all’art. 41 del DLgs 152/99, così come integrato dal DLgs 258/00;
  • Vista la dichiarazione del Comune di cui aslla nota prot. 379 del 11/2/2011, è esclkusa la possibilità di realizzare all’interno del comparto £DE1” opere di rilevante interesse pubblico così come elencate negli Allegati “A” e “B” alla delibera di G.R. n. 1661/2009;
  • Preliminarmente al rilascio del permesso di costruire di ogni singolo fabbricato dovrà essere acquisito formale benestare da parte dell’Autorità Idraulica competente in merito alla non realizzazione della vasca di laminazione di cui alle norme del P.A.I. e per immettere nel corpo idrico ricettore le acque provenienti dal comparto stesso;

b) Ufficio Tecnico comunale:

  • In conseguenza dello standard di parcheggio previsto nel piano, è stralciata la destinazione d’uso a commercio almeno fino a quando venga approvata un’apposita variante al Piano di lottizzazione in questione che si conformi agli standards urbanistici previsti nel vigente PRG ed alla normativa regionale di settore;
  • Ai fini della riduzione dell’impermeabilizzazione dei suoli, quantomeno per le aree di sosta ed i parcheggi anche privati, è prescritto l’impiego di finiture permeabili, quali elementi autobloccanti e similari;
  • L’ampia area di verde lungo la viabilità della strada provinciale n. 258 ed a margine degli spazi destinati a parcheggio dovrà essere piantumata con essenze vegetali autoctone, atte a realizzare una adeguata schermatura dalla strada 258 definita “ad alta percettività panoramica” dal P.P.A.R. della Regione Marche, nonché a costituire zone d’ombra nelle previste aree di parcheggio;
  • Per quel che riguarda il verde pubblico, il verde privato, le finiture e le colorazioni si rimanda al paragrafo 4,2.4 del P.T.C.P: della Provincia di Pesaro e Urbino;
  • L’accesso al comparto di lottizzazione “di monte”, ricavato tramite l’esistente accesso al lotto artigianale di completamento della ditta “Balducci Infissi S.n.c.”, attestato sulla Via dell’Industria dovrà essere a servizio esclusivo della attività della medesima ditta, che sarà quindi l’unica a potere beneficiare ed usufruire, per l’ampliamento della propria attività, del potenziale edificatorio di detta porzione della lottizzazione, almeno fino a quando non verrà realizzato il nuovo accesso al comparto edilizio specificato nel punto seguente;
  • I lottizzanti si dovranno impegnare in convenzione,ad eseguire, a propria cura e spese la bretella stradale di raccordo tra via dell’Industria e l’area destinata a parcheggio (adiacente alla SP 258 previsto nel Piano di Lottizzazione) ed indicata nella planimetria Tav. 2 (Zonizzazione) del vigente PRG, che presenta una lunghezza di circa ml. 70 circa, compreso tutte le opere d’arte necessarie; L’espletamento delle pratiche necessarie all’acquisizione dai privati proprietari dell’area, occorrente alla costruzione dell’opera, sarà a carico del Comune; Successivamente i privati lottizzanti provvederanno alla presentazione del progetto esecutivo per la costruzione di detto raccordo stradale, per le approvazioni previste dalla vigente legislazione;
  • La pubblica illuminazione, in considerazione del progetto prospettato dalla Provincia di Rimini e denominato “La Valmarecchia illumina l’Europa), al quale questo Comune ha aderito, dovrà essere tassativamente eseguito con tecnologia a LED;

3) Di stabilire che il piano di lottizzazione di iniziativa privata dell’area a destinazione produttiva in località Campiano di Talamello, denominata “DE1” di espansione dal vigente P.R.G., di cui al punto n. 1) è costituita definitivamente dai seguenti elaborati redatti dall’Arch. Lazzarini Claudio dello Studio “LAPIS” di Santarcangelo di Romagna:

  • Tav. 1 - Integrazione stato di fatto, datato gennaio 2012 (Planimetrie rilievo, PRG, Sezioni) in scale varie, riportante la tabella con indicazione delle particelle catastali costituenti il comparto urbanistico);
  • Tav. 2 - Integrazione - Progetto, datato luglio 2012 (Planimetria, Sezioni), in scale varie, contenente anche le tabelle di verifica degli standards urbanistici;
  • Tav. 3 - Integrazione - Progetto - Tipologie edilizie, datato gennaio 2012 (Piante, Prospetti, Sezioni, Render, Planivolumetrico) in scala 1: 500;
  • Tav. 4 - Documentazione fotografica, datata novembre 2010 (con planimetria di indicazione dei punti di scatto di n. 5 foto);
  • Stralcio Tav. 02 del PRG “Planimetria Zonizzazione del Territorio);
  • Titolo di proprietà (documentato da visure catastali presso l’Agenzia del Territorio eseguite il 20/10/2010);
  • Relazione tecnica, datata luglio 2012 (sostitutiva di quella datata novembre 2010);
  • computo metrico, datato 15 novembre 2010;
  • Schema di convenzione urbanistica per Piano di lottizzazione; Norme tecniche di attuazione;
  • Relazione geologico-tecnica a firma geol. Dott. Mauro Frisoni;
  • Tav. Unica datata gennaio 2012 - Planimetria alla scala 1:1.000, a firma del Geom. Davide Filippucci iscritto al n. 118 dell’Albo di Rimini e dall’Arch. Claudio Lazzarini, con individuazione della distanza del comparto urbanistico dal “Limite dall'argine di scorrimento del fiume e dall'alveo ”;
  • Attestazione del progettista Arch. Lazzarini Claudio che testualmente recita “… che il comparto di intervento, come si evince dall’allegato elaborato grafico, è collocato al di fuori del limite dei 150 ml. Dal piede dell’argine esistente e del limite di ml. 150 dall’alveo fluviale così come definito nelle tavole del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.); pertanto il progetto non è soggetto all’autorizzazione paesaggistica ai sensi del DLgs 42/2004.”

oltre ai seguenti elaborati redatti dall’Ing. Correggiari Antonio di Montelabbate (PU) datati novembre 2011 e vistati dall’Ufficio Difesa del Suolo della Provincia di Rimini, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/08:

  • Relazione tecnica;
  • Tav. 1 - Planimetria fognature (Catastale) scala 1:500;
  • Tav. 2 - Rilievo planialtrimetrico - Stato di fatto scala 1:500;
  • Tav. 3 - Planimetria - Progetto urbanistico scala 1:50;
  • Tav. 4 - Planimetria fognature - Vasca di laminazione (maxi tubo) scala 1: 500;
  • Tav. 5 - Planimetria fognature - Profilo longitudinale fognature Ramo n. 3 - 4 - 5;
  • Tav. 6 - Planimetria fognature - Profilo longitudinale fognature - Ramo n. 1 - 2;
  • Tav. n. 7 - Profilo longitudinale fosso - Scatolare - Canale;

4) Di confermare che per il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata di cui al punto 1) non sussistono i presupposti di cui all’art. 22, comma 3, lett. b. del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 recante “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (interventi di nuova costruzione subordinata a denuncia di inizio attività);

5) Di confermareche il piano di lottizzazione di iniziativa privata dell’area per insediamenti industriali/artigianali per l’esecuzione del PUA denominato “DE1” in località Campiano di Talamello non dovrà essere sottoposto alla “verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica” in quanto non comporta varianti al relativo Piano Regolatore Generale non sottoposto a VAS e non contiene opere soggette alle procedure di valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, sulla base di quanto disposto al punto n. 8 lett. m) della deliberazione di Giunta della Regione Marche n. 1813 del 21/12/2010 ad oggetto “Aggiornamento linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica di cui alla DGR 1400/08 così come modificato dal DLgs 128/10”, ed in quanto le scelte di pianificazione sono state già effettuate con il Piano Regolatore Generale;

6) Di stabilire che successivamente alla approvazione definitiva del il piano di lottizzazione di iniziativa privata dell’area per insediamenti industriali/artigianali per l’esecuzione del PUA denominato “DE1” in località Campiano di Talamello, verrà stipulata tra i lottizzanti (ditte “Gilmor Immobiliare S.r.l.” e “Balducci Infissi S.n.c.”) ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, Geom. Ivo Rossi, che agirà in nome e per conto del Comune, la convenzione sulla base dello schema allegato al Piano di lottizzazione, con facoltà di precisare ogni dato utile e necessario; con la rinuncia all’iscrizione dell’ipoteca legale, esonerando il Direttore dell’Ufficio del Territorio da ogni ingerenza o responsabilità al riguardo relativa alla trascrizione dell’atto stesso, significando che le spese inerenti e conseguenti la stipula, sono a completo carico dei lottizzanti;

7) Di precisare che i lottizzanti si dovranno impegnare in convenzione ad eseguire, a propria cura e spese la bretella stradale di raccordo tra via dell’Industria e l’area destinata a parcheggio (adiacente alla SP 258 previsto nel Piano di Lottizzazione) ed indicata nella planimetria Tav. 2 (Zonizzazione) del vigente PRG, che presenta una lunghezza di circa ml. 70 circa, compreso la costruzione di tutte le opere d’arte necessarie a dare l’opera funzionante e collaudabile; L’espletamento delle pratiche necessarie all’acquisizione dai privati proprietari dell’area, indispensabile alla costruzione dell’opera, sarà a carico del Comune; Successivamente i privati lottizzanti provvederanno alla presentazione del progetto esecutivo per la costruzione di detto raccordo stradale, per le approvazioni previste dalla vigente legislazione;

8) Di dare atto che solo ad avvenuta acquisizione del parere congiunto di ARPA ed AUSL sul Piano di Lottizzazione in oggetto, dovranno essere presentati per la loro approvazione con relativo permesso di costruire i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione, contemplanti tutti gli oneri derivanti dai pareri definitivi emessi dagli Uffici provinciali, da quelli del Comune, nonché dagli Enti gestori dei servizi e da eventuali prescrizioni dettate nel sopra richiamato parere di ARPA e AUSL, propedeutico al rilascio dei permessi di costruire dei fabbricati, adeguati alle N.T.A. del presente Piano Attuativo;

9) Di disporre ai sensi dell’art. 40,comma 2 bis, della l.R. Marche n. 34/92 e s.m.i, che un estratto del presente atto relativo alla approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata dell’area per insediamenti industriali/artigianali per l’esecuzione del PUA denominato “DE1” in località Campiano di Talamello presentato dalle ditte “Gilmor Immobiliare S.r.l.” e “Balducci Infissi S.n.c.”, venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

10) Di disporre che, si sensi dell’art. 30, comma 5 della L.R. Marche n. 34/92, come modificato dall’art. 1, comma 5 della L.R. Marche n. 34/2005, entro 90 (novanta) giorni dall’approvazione del Piano di Lottizzazione di cui al punto n. 1), dovrà essere trasmessa copia della relativa deliberazione alla Provincia di Rimini ed alla Regione Emilia-Romagna.

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