n.54 del 08.03.2017 periodico (Parte Seconda)

Determinazione n. 20621 del 22/12/2016 avente ad oggetto: "Integrazioni alla determina n. 15856/2007 in materia di commercializzazione delle carni di selvaggina abbattuta". Revoca e sostituzione

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata la propria determinazione n. 20621 del 22/12/2016 avente ad oggetto: ”Integrazioni alla determina n. 15856/2007 in materia di commercializzazione delle carni di selvaggina abbattuta” pubblicata nel B.U.R. n. 9 dell’11 gennaio 2017 (parte seconda);

Considerato che, a seguito di un confronto con i rappresentanti delle Aziende USL e con il Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca regionale, è emersa la necessità, in tema di Sicurezza alimentare, di meglio dettagliare le responsabilità in carico agli operatori del settore;

Valutato quindi, per maggior chiarezza di sostituire integralmente la sopracitata determinazione;

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche;

Vista altresì la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” così come modificata dalla L.R. n. 1/2016 in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che, oltre a regolamentare l’esercizio dell’attività venatoria sul territorio regionale, individua, all’art. 16, competenze e modalità per l’attuazione dell’attività di controllo della fauna selvatica;

Vista la propria deliberazione n. 970/2007 che recepisce le “Linee guida applicative del Reg. n. 852/2004/CE sull’igiene dei prodotti alimentari” e le “Linee guida applicative del Reg. n. 853/2004/CE sull’igiene dei prodotti di origine animale”, in particolare laddove demanda ad apposita determinazione dirigenziale la ulteriore specificazione sul piano tecnico-operativo di quanto previsto nelle citate linee guida nel rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare;

Vista la determinazione dirigenziale n. 15856 del 29/11/2007 - “Indicazioni tecniche per la commercializzazione di carni di selvaggina abbattuta in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n.970/2007” - che stabilisce la destinazione delle carni abbattute in attività venatoria e in attività di controllo di cui all’art.19 della legge 157/92 e art.16 della L.R.8/94, prevedendo in particolare, fatto salvo l’autoconsumo della selvaggina cacciata da parte del cacciatore, le seguenti possibilità per il consumo da parte di terzi: 

1. carni provenienti dall’attività venatoria: 

  1. cessione diretta di un capo intero/cacciatore/anno di selvaggina di grossa taglia e 500 capi/anno di piccola selvaggina, al consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi al dettaglio o di somministrazione a livello locale, con l’obbligo di documentarne la provenienza e la negatività per la Trichinosi per le specie sensibili;
  2. commercializzazione, previo invio ad un “Centro di lavorazione” riconosciuto ai sensi del Reg. n. 853/2004/CE per essere sottoposto ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Reg. n. 854/04/CE e, se riconosciute sane, sottoposte a bollatura sanitaria; 

2. carni provenienti dall’attività di controllo di cui all’art.19 della Legge n. 157/92 destinate esclusivamente alla commercializzazione, previo invio ad un “Centro di lavorazione” riconosciuto ai sensi del Reg. n. 853/2004/CE per essere sottoposto ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Reg. n. 854/04/CE e, se riconosciute sane, sottoposte a bollatura sanitaria; 

3. carni provenienti da selvaggina allevata di cui all’Allegato III, sezione III del Regolamento 853/2004 per la quale l’Autorità competente abbia consentito l’abbattimento in azienda;

Visto il Regolamento (CE)n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006, Allegato parte III. Metalli - punto 3.1.3 - che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;

Considerato che il Regolamento (CE) n. 178 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28/01/2002 che, al capo III, art. 7, stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la Sicurezza alimentare e ne fissa le procedure;

Considerato che il medesimo Regolamento all’articolo 18, punto 2 stabilisce che gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a fare parte di un alimento o di un mangime;

Dato atto che la determina n. 15856 del 29/11/2007 all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale dell’atto, riporta che il dettagliante (macellai, ristoratori) che acquista prodotti esclusi dal campo di applicazione del regolamento 852/2004 CE, si assume la responsabilità diretta sul prodotto che acquista, compreso l’obbligo di documentarne la provenienza in base alle disposizioni del Regolamento 178/2002 (CE);

Rammentato quindi che gli operatori del settore alimentare sono tenuti, in base alla soprarichiamata normativa anche al rispetto di quanto contenuto nel presente atto;

Dato atto che da campionamenti effettuati dalle Autorità competenti (Servizi Veterinari delle AUSL) sono stati rilevati nelle carni di selvaggina cacciata, valori di piombo superiori al tenore massimo di 0,10 mg/Kg previsto dal citato regolamento UE 1881/2006 per le carni fresche di bovini, ovini, suini e pollame;

Dato atto altresì che, non essendo univoca l’interpretazione di quanto previsto dal sopracitato Regolamento in riferimento alla selvaggina cacciata né a livello nazionale né comunitario, è stato posto dal Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della regione Emilia-Romagna uno specifico quesito al Ministero della Salute;

Ritenuto tuttavia opportuno, nelle more dell’espressione del parere richiesto e tenuto conto del principio di precauzione previsto dall’articolo 7 del Regolamento (CE) 178/2002, prevedere l’uso esclusivo di munizioni prive di piombo per l’abbattimento dei capi di fauna selvatica in tutti i casi di commercializzazione di cui ai precedenti punti 1, lettera a) e b), 2 e 3, restando esclusa la selvaggina finalizzata esclusivamente al consumo domestico privato;

Ritenuto inoltre altresì necessario integrare i Modelli 1 e 2 dell’Allegato a) parte integrante e sostanziale del presente atto, previsti dalla Determina n.15856 del 29/11/2007 aggiungendo il campo “selvaggina abbattuta con munizioni prive di piombo;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e ss.mm.;

Richiamate: 

  • la deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”; 
  • la determinazione dirigenziale n. 12096 del 25 luglio 2016 avente ad oggetto “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Vista altresì la Legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale: 

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
  • n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 702 del 16 maggio 2916, recante “Approvazione di incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e dell’anagrafe della stazione appaltante;
  • n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015;
  • n. 1681 del 17 ottobre 2016 recante “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto

determina: 

1. di revocare la propria determinazione n. 20621 del 22/12/2016 avente ad oggetto:” Integrazioni alla determina n. 15856/2007 in materia di commercializzazione delle carni di selvaggina abbattuta” pubblicata nel B.U.R. n. 9 dell’11 gennaio 2017 (parte seconda)e di sostituirla con il presente atto; 

2. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

3. di stabilire che i capi di fauna selvatica le cui carni vengano destinate al consumo da parte di soggetti diversi dal cacciatore stesso così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 15856/2007 “Indicazioni tecniche per la commercializzazione di carni di selvaggina abbattuta in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 970/2007” possono essere acquisiti dagli operatori del settore alimentare unicamente se abbattuti con munizioni prive di piombo ed in particolare: 

– le carni di animali provenienti dall’attività venatoria e destinate: 

c) alla cessione diretta di un capo intero/cacciatore/anno di selvaggina di grossa taglia e 500 capi/anno di piccola selvaggina, al consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi al dettaglio o di somministrazione a livello locale, con l’obbligo di documentarne la provenienza e la negatività per la Trichinosi per le specie sensibili;

d) alla commercializzazione, previo invio ad un “Centro di lavorazione” riconosciuto ai sensi del Reg. n. 853/2004/CE per essere sottoposto ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Reg. n. 854/04/CE e, se riconosciute sane, sottoposte a bollatura sanitaria; 

– le carni provenienti dall’attività di controllo di cui all’art.19 della Legge n. 157/92 destinate esclusivamente alla commercializzazione, previo invio ad un “Centro di lavorazione” riconosciuto ai sensi del Reg. n. 853/2004/CE per essere sottoposto ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Reg. n. 854/04/CE e, se riconosciute sane, sottoposte a bollatura;

– le carni provenienti da selvaggina allevata di cui all’allegato III, sezione III del regolamento 853/2004 per la quale l’Autorità competente abbia consentito l’abbattimento in azienda; 

4. di integrare i Modelli 1 e 2 dell’Allegato a) parte integrante e sostanziale del presente atto, previsti dalla Determina n.15856 del 29/11/2007 aggiungendo il campo “selvaggina abbattuta con munizioni prive di piombo;

5. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

Il Responsabile del Servizio

Adriana Giannini

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