n.359 del 30.11.2016 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni in materia di disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità in attuazione della L.R. 28 luglio 2004, n. 16 e s.m.i.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Viste:

  • la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.;
  • la deliberazione di G.R. n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

Vista la L.R. 28 luglio 2004, n. 16 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità", così come modificata dalle L.R. 4/2010, L.R. 7/2014 e L.R. 4/2016 ed, in particolare:

  • il comma 5 dell'art. 3, che sancisce che l'amministrazione regionale cura la raccolta e la diffusione delle informazioni, realizza ed aggiorna la banca dati regionale delle strutture ricettive con il coinvolgimento e il supporto degli enti locali, in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale in materia;
  • il comma 1 dell'art. 35, che prevede che gli enti locali facciano pervenire alla Regione le informazioni necessarie all'implementazione delle banche dati regionali sulle strutture e tipologie ricettive, con le modalità e i termini indicati con apposita deliberazione di Giunta regionale;
  • il comma 2 dell'art. 35, che stabilisce che con il medesimo atto di Giunta vengano definiti termini e modalità con cui i Comuni comunicano alla Regione il ricevimento di nu ove dichiarazioni di inizio attività per strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività ricettive e le chiusure temporanee;
  • il comma 3, lettera d) dell'art. 21, in base al quale il titolare o gestore di struttura presenta la comunicazione su ricettività, attrezzature, dotazioni e servizi della struttura alla Regione, con le modalità specificate con apposita delibera di Giunta;
  • l'art. 33, che prevede l'obbligo di esposizione della tabella dei prezzi praticati nel luogo di ricevimento delle strutture ricettive e del cartellino-prezzi in ogni alloggio della struttura;
  • il comma 4 dell'art. 33, che stabilisce che i modelli delle tabelle-prezzi e dei cartellini da esporre vengano predisposti dalla Regione;

Ritenuto pertanto necessario dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate;

Ritenuto che per l'implementazione e l'aggiornamento della banca dati regionale delle strutture ricettive sia necessaria l'acquisizione di informazioni circa consistenza, ubicazione, tipologia, classificazione, ricettività, servizi, caratteristiche e periodi di apertura delle stesse, affinché il patrimonio informativo così definito risulti adeguato per la definizione e la valutazione dell'efficacia di politiche regionali di promo-commercializzazione turistica e nel contempo per disporre di un supporto idoneo ad una valida informazione al turista;

Preso atto che:

  • una parte di tali informazioni è contenuta nelle segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni, dichiarazioni ed altri documenti connessi ai procedimenti amministrativi di competenza comunale relativi alle strutture ricettive;
  • la modulistica relativa all'inizio attività delle strutture ricettive è stata approvata con determinazione del dirigente responsabile del Servizio regionale competente e pertanto è univoca a livello regionale;
  • il comma 3, lettera a), dell'art. 21 della L.R. 16/2004 prevede che il titolare o gestore di strutture ricettive comunichi preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata di inizio attività;
  • il comma 4 del medesimo art. 21 stabilisce che il titolare o il gestore di strutture ricettive comunichi i periodi di apertura e di chiusura delle strutture ricettive al Comune;
  • il comma 1 dell'art. 32 della L.R. 16/2004 sancisce che i titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere all'aria aperta ed extralberghiere comunicano alla Regione, anche in via telematica, le caratteristiche delle strutture, nonché i periodi di apertura;
  • il comma 3 del medesimo art. 32 prevede che per le nuove strutture ricettive o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività, la comunicazione delle caratteristiche delle strutture è presentata entro la data dell'inizio o della ripresa dell'attività;
  • il comma 4 del citato art. 32 stabilisce che in caso di subentro nella gestione di strutture ricettive il titolare o il gestore subentrante trasmette alla Regione una nuova comunicazione delle caratteristiche solo qualora queste siano variate rispetto a quelle dichiarate dal precedente gestore;

Ritenuto, per ragioni di semplificazione e speditezza dell'azione amministrativa di delegare il dirigente del Servizio Turismo e Commercio all'adozione dei modelli della tabella e cartellino prezzi di cui all'art. 33 della L.R. 16/2004 e alla predisposizione di eventuali indicazioni sulle modalità di compilazione dei modelli, dando in questa sede solamente alcune indicazioni di massima;

Dato atto:

  • che con la L.R. 4/2016 è stata modificata la L.R. 16/2004 eliminando l'obbligo per i gestori delle strutture ricettive della comunicazione annuale dei prezzi alle Province;
  • che quindi la tabella e il cartellino prezzi non hanno più l'obbligo di essere conformi alla dichiarazione presentata annualmente in materia di prezzi;

Considerato quindi opportuno fornire le seguenti indicazioni di massima per l'approvazione dei modelli:

  • i prezzi esposti si devono intendere come prezzi massimi che il gestore può applicare essendo sempre possibili accordi con i clienti per l'applicazione di prezzi inferiori;
  • le tabelle dei prezzi, così come i cartellini prezzi, non hanno una validità minima o massima ma possono essere sostituiti in qualsiasi momento dal gestore della struttura ricettiva purché sia rispettata la coerenza fra tabella-prezzi e cartellini-prezzi esposti nelle camere e fatti salvi accordi pregressi con i clienti;
  • i prezzi, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 16/2004 e s.m.i., devono comprendere imposte, tasse e qualsiasi servizio e dotazione, tranne quelli espressamente esclusi e il cui prezzo deve essere chiaramente espresso nella tabella esposta;
  • tuttavia, essendo l'imposta di soggiorno un'imposta comunale che non entra a far parte del corrispettivo dovuto per l'alloggio ma è versata separatamente dal cliente, tale imposta può essere esclusa dal prezzo dell'alloggio purché tale esclusione sia opportunamente evidenziata;

Acquisito con prot. n. PG/2016/677284 il parere favorevole da parte del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) reso in data 20/10/2016;

Considerata opportuna la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei modelli approvati con il successivo atto dirigenziale;

Viste:

  • le deliberazioni G.R. n. 2148 del 21 dicembre 2015, n. 106/
2016 e n. 270/2016;
  • la delibera di G.R. n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • la delibera di G.R. n. 56/2016 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale. Ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/01”;

Visti altresì:

  • la determinazione del Direttore Generale della D.G. Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa n. 7288 del 29 aprile 2016 “Assetto organizzativo della direzione generale "Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa" in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 622/2016. Conferimento incarichi dirigenziali in scadenza al 30/4/2016;
  • il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche nonché la DGR n. 1621 del 11/11/2013;
  • la DGR 66 del 25/01/2016 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore al Turismo e Commercio,

a voti unanimi e palesi

delibera 

  1. di stabilire che le informazioni necessarie per l'implementazione e l'aggiornamento della banca dati regionale delle strutture ricettive sono quelle relative a consistenza, ubicazione, tipologia, classificazione, ricettività, servizi, caratteristiche e periodi di apertura delle stesse;
  2. di stabilire che le informazioni di cui al punto precedente che non siano già contenute nei modelli relativi all'inizio attività delle strutture ricettive e alla loro classificazione, vengano fornite dai titolari o gestori delle strutture stesse secondo le indicazioni operative del Servizio regionale competente;
  3. di stabilire che i titolari o gestori delle strutture ricettive presentino la comunicazione delle caratteristiche delle stesse, con le modalità di cui al punto precedente, oltre che nei casi previsti ai commi 3 e 4 dell'art. 32 della L.R. 16/2004, ogni qualvolta vengano apportate variazioni a quelle comunicate in precedenza;
  4. di stabilire che gli enti locali fanno pervenire alla Regione le informazioni circa consistenza, ubicazione, tipologia, classificazione, ricettività, servizi delle strutture ricettive mediante invio, entro 15 giorni, di copia delle segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni, dichiarazioni ed altri documenti, ricevuti o prodotti, connessi ai procedimenti amministrativi relativi alle strutture ricettive;
  5. di delegare, per ragioni di semplificazione e di speditezza dell'azione amministrativa, il dirigente del Servizio Turismo e Commercio all'adozione dei modelli delle tabelle-prezzi e dei cartellini da esporre nelle strutture ricettive ai sensi dell'art. 33 della L.R. 16/2004 e s.m.i., fornendo, se necessario, eventuali indicazioni sulle modalità di compilazione dei modelli;
  6. di stabilire le seguenti indicazioni di massima per l'approvazione dei modelli:
    • i prezzi esposti si devono intendere come prezzi massimi applicabili, essendo sempre possibili accordi con i clienti per l'applicazione di prezzi inferiori;
    • le tabelle dei prezzi non hanno una validità minima o massima ma possono essere sostituite in qualsiasi momento dal gestore della struttura ricettiva purché sia rispettata la coerenza con i cartellini prezzi esposti nelle camere e fatti salvi accordi pregressi con i clienti;
    • i prezzi, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 16/2004 e s.m.i., devono comprendere imposte, tasse e qualsiasi servizio e dotazione, tranne quelli espressamente esclusi e il cui prezzo deve essere chiaramente espresso nella tabella esposta;
    • essendo l'imposta di soggiorno un'imposta comunale che non entra a far parte del corrispettivo dovuto per l'alloggio ed è versata separatamente dal cliente, tale imposta può essere esclusa dal prezzo dell'alloggio purché tale esclusione sia opportunamente evidenziata;
  7. di stabilire che la determina di approvazione dei modelli di cui al punto 5) verrà pubblicata integralmente, unitamente agli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
  8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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