n.133 del 11.05.2017 (Parte Prima)

MISURE DI RIDUZIONE DELLA SPESA E DESTINAZIONE DEI RISPARMI IN CONTINUITÀ CON LA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2015, N. 1

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Riduzione temporanea degli assegni vitalizi e modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)

Art. 1

Inserimento dell’articolo 13.1 della legge regionale n. 42 del 1995

1. Dopo l’articolo 13, e prima dell’articolo 13 bis, della legge regionale n. 42 del 1995 è inserito il seguente articolo:

“Art. 13.1

Innalzamento dell’età per l’assegno vitalizio

1. Per i consiglieri regionali che hanno diritto all’assegno vitalizio, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)) e che non hanno compiuto sessanta anni di età entro la data di entrata in vigore della presente legge, l’età anagrafica per il conseguimento del diritto all’assegno vitalizio, di cui all’articolo 13, è innalzata all’età per il diritto alla pensione di vecchiaia valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), iscritti ai regimi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, fatto salvo quanto previsto per i nati dal 1957 al 1963 dal comma 2.

2. Per i consiglieri che hanno diritto all'assegno vitalizio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2010, che siano nati tra il 1957 ed il 1963 e che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età entro la data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alle seguenti lettere:

a) per i nati nell’anno 1957 l’età anagrafica per il conseguimento dell’assegno vitalizio, di cui all’articolo 13, è innalzata a sessantuno anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 3% lordo dello stesso;

b) per i nati nell’anno 1958 l’età anagrafica per il conseguimento dell’assegno vitalizio, di cui all’articolo 13, è innalzata a sessantadue anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 6% lordo dello stesso;

c) per i nati nell’anno 1959 l’età anagrafica per il conseguimento dell’assegno vitalizio, di cui all’articolo 13, è innalzata a sessantatré anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 9% lordo dello stesso;

d) per i nati nell’anno 1960 l’età anagrafica per il conseguimento dell’assegno vitalizio, di cui all’articolo 13, è innalzata a sessantaquattro anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 12% lordo dello stesso;

e) per i nati nell’anno 1961 l’età anagrafica per il conseguimento dell’assegno vitalizio, di cui all’articolo 13, è innalzata a sessantacinque anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 15% lordo dello stesso;

f) per i nati nell’anno 1962 l’età anagrafica per il conseguimento dell’assegno vitalizio, di cui all’articolo 13, è innalzata a sessantasei anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 18% lordo dello stesso;

g) per i nati nell’anno 1963 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 21% lordo dello stesso.

3. Tutti i consiglieri di cui al comma 2, hanno la facoltà di optare per la riduzione dell'assegno vitalizio pari al 3% lordo per ogni anno mancante rispetto all’età fissata per il diritto al vitalizio stesso.”.

Art. 2

Riduzione temporanea degli assegni vitalizi in pagamento

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, tutti gli assegni vitalizi in pagamento, compresi gli assegni di reversibilità e quelli erogati nella quota prevista dall’articolo 20 della legge regionale n. 42 del 1995, sono ridotti, per la durata di trentasei mesi dal mese successivo all’entrata in vigore della presente legge, nella misura di seguito riportata da applicare all’importo lordo mensile:

a) nessuna riduzione fino a 1.000,00 euro;

b) 6% per la parte oltre 1.000,00 euro e fino a 1.500,00 euro;

c) 9% per la parte oltre 1.500,00 euro e fino a 3.500,00 euro;

d) 12% per la parte oltre 3.500,00 euro.

Art. 3

Inserimento dell’articolo 13 ter della legge regionale n. 42 del 1995

1. Dopo l’articolo 13 bis della legge regionale n. 42 del 1995 è inserito il seguente:

“Art. 13 ter

Divieto di cumulo

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, l’assegno vitalizio, anche di reversibilità o erogato nella quota prevista dall’articolo 20, non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.

2. Su richiesta del servizio competente dell'Assemblea legislativa, il soggetto avente diritto all'erogazione del vitalizio da parte della Regione Emilia-Romagna è tenuto a produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante di non beneficiare di altri analoghi istituti per aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.

3. In assenza di tale dichiarazione il vitalizio non può essere erogato e al soggetto avente diritto è restituita la somma dei contributi versati a titolo di vitalizio, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

4. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal servizio competente dell'Assemblea legislativa, risultino dichiarazioni non veritiere, il servizio provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

5. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale cessa alla data in cui il soggetto inizia a percepire altri analoghi istituti di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Il soggetto che ha versato contributi per un importo superiore al totale lordo degli assegni vitalizi percepiti, presenta domanda per la restituzione della quota pari alla differenza tra contributi versati e assegno vitalizio già percepito al lordo delle ritenute di legge, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento.”.

Art. 4

Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 42 del 1995

1. Il comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dai seguenti:

“4. L’erogazione dell’assegno vitalizio, anche di reversibilità o erogato nella quota prevista dall’articolo 20, è sospesa nei seguenti casi:

a) in caso di elezione al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ad altro Consiglio regionale, a sindaco;

b) in caso di nomina a componente del Governo nazionale (Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), della Commissione europea, di una Giunta regionale (presidente, assessore, sottosegretario), di una Giunta comunale.

4 bis. La sospensione dell’assegno vitalizio, in relazione alle cariche di cui al comma 4, interviene esclusivamente quando l’importo lordo delle relative indennità di carica, o di indennità equivalenti, calcolato su base annuale sia pari o superiore al 40 per cento dell’indennità di carica lorda mensile dei consiglieri regionali calcolata su base annuale.

4 ter. Nei casi in cui è prevista la sospensione ai sensi del comma 4 bis, è fatta salva la facoltà di optare per l’assegno vitalizio in luogo degli emolumenti spettanti per la carica ricoperta, qualora la vigente normativa di riferimento consenta al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica.

4 quater. In caso di elezione o nomina ad una delle cariche di cui al comma 4, il consigliere regionale ne deve dare comunicazione, entro trenta giorni, al competente servizio dell’Assemblea legislativa, che può procedere d'ufficio in ogni momento alla verifica della sussistenza di una delle cause di sospensione.

4 quinquies. Per le cariche assunte successivamente all’entrata in vigore della presente legge, la sospensione dell’erogazione dell’assegno vitalizio ha effetto dalla data di assunzione della carica.

4 sexies. L’erogazione dell’assegno vitalizio è ripristinata alla cessazione delle cariche di cui al comma 4.”.

Art. 5

Destinazione dei risparmi

1. In continuità con la destinazione dei risparmi previsti dall’articolo 16 della legge regionale 12 marzo 2015, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)), alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) e alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), i risparmi di spesa conseguenti alle misure previste nel presente capo della legge sono destinati prioritariamente al finanziamento delle politiche di: sicurezza, legalità e qualità del lavoro, sostegno al microcredito per lo sviluppo dell'imprenditorialità, reinserimento lavorativo e inclusione sociale.

2. La Giunta e l'Assemblea legislativa concordano le modalità ed i criteri di destinazione delle risorse di cui al comma 1.

Art. 6

Pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari di assegno vitalizio

1. Sono pubblicati, sul sito istituzionale dell’Assemblea legislativa, i nominativi dei componenti dell’Assemblea e della Giunta regionale cessati dalla carica che beneficiano dell’assegno vitalizio, nonché l’importo lordo mensile per ciascuno di essi erogato.

2. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, è indicata, in forma anonima, a fianco del nominativo, la presenza di eventuali aventi titolo beneficiari dell’assegno vitalizio.

3. I nominativi e i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono pubblicati per la durata dell’erogazione dell’assegno vitalizio.

Capo II

Disposizioni transitorie e finali

 Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Rispetto alle erogazioni del vitalizio sospese alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base del previgente comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale n. 42 del 1995 e del relativo regolamento attuativo dell’Ufficio di Presidenza, la sospensione prosegue senza soluzione di continuità se la causa di sospensione è contenuta all’interno dell’elencazione del comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale n. 42 del 1995, come modificato dalla presente legge.

Art. 8

Applicazione ai componenti della Giunta regionale

1. Ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 17 (Disposizioni in materia di indennità agli assessori della Giunta regionale non consiglieri regionali), le disposizioni della presente legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale e al sottosegretario, ivi inclusi quelli che non abbiano rivestito la carica di consigliere regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 11 maggio 2017 STEFANO BONACCINI

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