n.20 del 30.01.2013 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento provvisorio del Poliambulatorio FB Dermo Dentistico di Ponte Taro di Noceto (PR)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) la struttura denominata Poliambulatorio FB Dermo Dentistico, via Ida Mari n. 1, Pontetaro di Noceto (PR), per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, è accreditata in via provvisoria con prescrizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, comma 7, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni quale Poliambulatorio per le seguenti attività:

a) Ambulatorio per le visite di:

  • Dermatologia

e per altre attività di Dermatologia, limitatamente a quelle praticabili all’interno di un ambulatorio medico.

Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda ove incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

2) l’accreditamento di cui al punto precedente viene concesso, ai sensi dell’art. 9, co. 5, della L.R. n. 34/1998, e successive modificazioni, con le seguenti prescrizioni, già evidenziate in premessa, la cui piena osservanza deve essere assicurata entro la data in cui l’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale effettuerà la visita di verifica di cui al punto successivo:

  • effettuazione della formazione specifica richiesta dalla normativa CEI EN 60285 - 1:2003 per gli operatori che utilizzano l’apparecchiatura laser in dotazione alla struttura;

3) di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi quindici mesi la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento, ai sensi dall’art. 9 della L.R. n. 34/1998, e successive modifiche, per le attività di cui sopra, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati e contestualmente l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui al presente atto;

4) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 3) comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso;

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6) l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale, salvo quanto previsto al precedente punto 4);

7) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

8) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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