n.1 del 02.01.2014 periodico (Parte Seconda)

Modalità e criteri relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme art. 5 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 - modifica alla DGR. 1872/00

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e la Legge Regionale 1 agosto 2005 n. 17 e s.m. “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità sul lavoro” ed in particolare l’art. 5);

- il Decreto 7 Luglio 2000, n. 357 del Ministero del Lavoro, “Regolamento:recante:”Disciplina dei provvedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68”;

- il Decreto 21 dicembre 2007 del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, “adeguamento degli importi dei contributi e delle maggiorazioni previsto per l’istituto dell’esonero parziale dagli obblighi assuntivi di soggetti disabili”;

- la propria deliberazione n. 1872 del 2000 “Promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili. Prime disposizioni applicative ai sensi della L. 68/99 e della L.R. 14/00”;

Considerato che l’art. 5, comma 7 della L. 68/99 prevede, che le Regioni regolino gli strumenti di applicazione della stessa legge, fra i quali i criteri e le modalità inerenti al pagamento, alla riscossione e al versamento, al fondo regionale per l’occupazione dei disabili delle somme relative alle richieste di esonero dall'obbligo dell'assunzione;

Considerato, inoltre, che l’art 19 della citata L.R. 17/2005 istituisce il Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con disabilità ed in particolare il comma 3, prevede che la Regione, anche con il concorso delle province promuova opportune forme di raccordo con i competenti organi di vigilanza al fine della verifica dell’adempimento da parte del datore di lavoro, pubblico e privato, degli obblighi in merito al collocamento delle persone con disabilità e all’eventuale irrogazione delle sanzioni;

Rilevato che il comma 6 art. 2 del citato DM (lavoro) 357/2000: “Nel caso di mancato o inesatto versamento del contributo di cui al comma 2, il servizio provvede,assegnando un congruo termine, a diffidare il datore di lavoro inadempiente; decorso tale termine il servizio trasmette le relative comunicazioni al servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro in cui è ubicata la sede per la quale si chiede l’esonero, che provvede al calcolo delle maggiorazioni tenuto conto dell’entità dell’infrazione rilevata e procede, previa notifica all’interessato, di verbale contravvenzionale, all’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 5, comma 5, della legge n. 68 del 1999”;

Dato atto che al punto 4) dell’allegato A) della DGR 1872 si prevedono “Criteri e modalità di pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale per l’occupazione dei disabili delle somme relative alle richieste di esonero (L. 68/99, art. 5, c. 7)”;

Atteso di rendere più tempestivo l’intervento dei servizi provinciali, attraverso  un sistema decentrato di controllo e di verifica dei contributi esonerativi effettivamente versati ed incassati, ed una maggiore collaborazione interistituzionale tra le Direzioni Territoriali ed i servizi competenti,

Ritenuto, pertanto, di sostituire il punto 4 dell’allegato A della DGR 1872/00,in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, individuando nuovi criteri e procedure di pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale per l’occupazione dei disabili delle somme relative alle richieste di esonero e alle relative sanzioni;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- 1057/06 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali” e s.m.;

- 1663/06 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";

- 2416/08 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07.” e ss.mm.;

- 1377/10 “Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali”, così come rettificato con deliberazione 1950/10;

- 2060/10 “Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;

- 1222/11 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)”;

- 1642/11 “Riorganizzazione funzionale di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro e modifica all’autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professional istituibili presso l’Agenzia sanitaria e sociale regionale”;

- n. 221 del 27/2/2012 “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro”:

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi;

delibera:

1. di approvare,per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,le modalità e i criteri relativi al pagamento, riscossione e al versamento delle somme di cui all’art. 5 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 di seguito esplicitate:

“I datori di lavoro che abbiano richiesto l’autorizzazione agli esoneri versano i contributi esonerativi di cui all’art. 5, comma 3 della Legge n. 68/1999, secondo le scadenze seguenti:

  • entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’esonero, allorché l’autorizzazione sia stata concessa;
  • entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito dell’istruttoria per la richiesta di esonero, allorché la relativa autorizzazione non sia stata concessa.

Al fine della definizione delle quote da versare, si considerano come giorni lavorativi tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi, escludendo, quindi, le feste nazionali, le giornate di sabato e domenica nonché la festività patronale.

I versamenti che non corrispondano alle entità ed alle scadenze determinano una maggiorazione del contributo pari al 24% su base annua.

I Servizi Provinciali entro 30 giorni dalle scadenze sopra indicate attuano le opportune verifiche dei versamenti e assegnano alle aziende un termine di 30 giorni di diffida ai sensi del comma 6, art. 2, D.M. 357/00, entro il quale versare il contributo esonerativo. Decorso il termine senza che il versamento sia stato effettuato i Servizi Provinciali comunicano, alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro, le aziende totalmente o parzialmente inadempienti allegando i relativi atti formali di autorizzazione all’esonero.

In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni il termine entro cui versare è stabilito in 3 mesi dalla data di pubblicazione telematica della presente deliberazione e la relativa segnalazione è da indirizzare anche alla Direzione Regionale del Lavoro.

I Servizi Provinciali comunicano alla Regione Emilia-Romagna, su richiesta della stessa, i dati relativi alle autorizzazioni e ai versamenti dei contributi esonerativi”;

2. di dare atto che quanto stabilito al punto 1) che precede sostituisce integralmente quanto disposto al punto 4) dell’allegato A della propria precedente deliberazione n. 1872 del 2000 “Promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili. Prime disposizioni applicative ai sensi della L. 68/99 e della L.R. 14/2000”;

3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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