N. 174 del 06.09.2012 (Parte Seconda)

Prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione. Sistemazione alloggiativa delle persone sfollate in strutture ricettive, ex D.L. 74/2012 convertito, con modificazioni nella L. 122/2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla legge n. 122 dell’1/8/2012

DATO ATTO che il 20 maggio 2012, alle ore 4.00 circa, il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova è stato colpito da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato la perdita di numerose vite umane, il crollo o il danneggiamento di immobili pubblici e privati, di strutture ed infrastrutture nonchè un numero considerevole di sfollati.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 (pubblicata sulla G.U. n.119 del 23 maggio 2012)che ha dichiarato, in relazione ai predetti eventi sismici, lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero sino al 21 luglio 2012.

VISTA IN PARTICOLARE l’ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile (OCDPC) del 22 maggio 2012 n. 1 che ha:

- stabilito che le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile operano sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile per le attività di soccorso ed assistenza alla popolazione nonché per gli interventi provvisionali strettamente necessari;

- nominato il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile (più avanti, per brevità, Direttore Agenzia Regionale), “responsabile dell’attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione”, stabilendo che lo stesso possa operare anche per il tramite dei Sindaci dei Comuni interessati e delle strutture di coordinamento, istituite a livello territoriale;

- precisato che l’attività di assistenza alla popolazione consiste nella fornitura di pasti e di generi di conforto, nella sistemazione alloggiativa, nell’organizzazione dei servizi di trasporto pubblici e privati e nelle verifiche di agibilità degli edifici e che, per garantire le predette attività, il Direttore Agenzia Regionale è autorizzato, tra l’altro, all’acquisizione di beni e servizi necessari, all’occupazione di beni mobili ed immobili, alla movimentazione di mezzi e materiali e alla stipula di apposite convenzioni per la sistemazione alloggiativa, delle persone sfollate, presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero;

- autorizzato la deroga, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della normativa nazionale espressamente elencata (nella OCDPC medesima) nonché della normativa regionale strettamente connessa agli interventi previsti dall’ordinanza;

- autorizzato l’apertura di un’apposita contabilità speciale, accesa a favore del Direttore dell’Agenzia Regionale, presso la Banca d’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Bologna, per far fronte agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di assistenza alla popolazione.

DATO ATTO che il 29 maggio 2012, alle ore 9.00 circa, il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo è stato colpito da un terremoto di magnitudo 5.8 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno provocato ulteriori perdite di vite umane ed aggravato la situazione di criticità, causata dai precedenti eventi sismici, compreso un aumento del numero delle persone sfollate.

VISTA IN PARTICOLARE la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 (pubblicata sulla G.U. n.125 del 30 maggio 2012) che ha dichiarato, in relazione ai predetti eventi sismici, lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero sino al 29 luglio 2012.

VISTA ALTRESI’ IN PARTICOLARE, l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione Civile (OCDPC) del 2 giugno 2012 n. 3 che ha, tra l’altro:

- istituito, presso la sede dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile (più avanti, per brevità, Agenzia Regionale), la Di.Coma.C. (Direzione Comando e Controllo) quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del dipartimento della Protezione Civile;

- autorizzato, la Di.Coma.C., relativamente al territorio della regione Emilia-Romagna, ad operare per il tramite delle strutture della Regione, costituenti parte integrante della Di.Coma.C. stessa;

- ribadito che l’attività di assistenza alla popolazione comprende, tra l’altro, la sistemazione alloggiativa, presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero, e che i soggetti individuati dall’art. 1, comma 4, sulla base delle indicazioni impartite dalla Di.Coma.C., provvedono alla stipula di apposite convenzioni;

- rinviato ad un successivo decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile la nomina del Coordinatore della Di.Coma.C. nonché la disciplina relativa alla sua composizione e funzionamento;

- stabilito che agli oneri finanziari connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza, di cui alla medesima OCDPC n. 3/2012 ed alla precedente OCDPC n. 1/2012, gravano sulle risorse individuate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 maggio 2012 nel limite di € 34.900.000,00 per le Province delle tre Regioni colpite dagli eventi sismici, ai sensi dell’art. 7, comma 1, come modificato dall’art. 2 dell’OCDPC n. 9 /2012.

DATO ATTO che il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 2 giugno 2012 (repertorio n. 2637) ha nominato il coordinatore della Di.Coma.C. e ha stabilito l’articolazione della stessa in dodici funzioni di supporto (Segreteria di coordinamento, Tecnica di valutazione, Rilievo di agibilità, Sanità, Volontariato, Logistica, Assistenza alla popolazione, Informazione e comunicazione, Supporto informatico, Supporto telecomunicazioni, Gestione del personale e automezzi DPC, Autorizzazioni di spesa e supporto amministrativo), ciascuna coordinata da un referente e da un vicario.

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, (pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012), che ha prorogato lo stato di emergenza sino al 31 maggio 2013 e ha nominato i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici in parola (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) Commissari delegati per il superamento dell’emergenza.

VISTO in particolare l’art. 2 del D.L. n. 74/2012, sopra citato, che ha istituito il “Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma 20-29 maggio 2012”, le cui risorse verranno assegnate ai Presidenti delle Regioni interessate, con accredito su apposite contabilità speciali agli stessi intestate, aperte presso la tesoreria statale.

RILEVATO che con nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di assistenza.

VISTA la notaprot. n. REG. PC72012/EMG0368 del 18/7/2012 con cui, in anticipazione dell’emananda ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, l’Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa Protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni organizzative volte ad assicurare l’attività di assistenza alla popolazione senza soluzione di continuità.

VISTA la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri n. PG 2012.0184750 del 26 luglio 2012.

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1 agosto 2012, con la quale, acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni-Commissari delegati, si dispone che:

- le funzioni e le attività della Di.Coma.C., istituita con OCDPC n. 3/2012, cessano alla data del 2 agosto 2012;

- alla medesima data cessano anche le funzioni dei “Soggetti responsabili dell’assistenza alla popolazione”, individuati con OCDPC nn. 1/2012 e 3/2012 (per la Regione Emilia-Romagna, il Direttore dell’Agenzia Regionale) ai quali subentrano i Presidenti delle Regioni interessate, in qualità di Commissari delegati, ai sensi del D.L. 74/2012, sopra citato;

- in particolare, il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, ai fini delle attività di assistenza alla popolazione, si avvale dell’Agenzia Regionale;

- le contabilità speciali, di cui all’art. 7, comma 2, OCDPC 1/2012 e art. 7, comma2, OCDPC 3/2012, rimangono aperte sino al 31 dicembre 2012 per la liquidazione di tutte le spese autorizzate dalla D.Coma.C. ed i titolari delle predette contabilità provvedono alla rendicontazione delle spese, ai sensi dell’art. 5, comma 5 bis, L. 225/1992 s.m.;

- gli oneri finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali, con particolare riferimento alle attività di accoglienza ed assistenza alla popolazione, gravano sul fondo di cui all’art. 2 del DL n. 74/2012, nei limiti delle risorse allo scopo individuate dai Commissari delegati, con propri provvedimenti, nell’ambito della quota, prevista per ogni Regione interessata, del Fondo di cui al D.P.C.M. 4 luglio 2012.

VISTA l’ordinanza del 2 agosto 2012 n. 17, modificata con ordinanza n. 19 del 7 agosto 2012, con la quale sono state approvate le azioni tese a garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di assistenza alla popolazione già avviate dalla DI.COMA.C., in stretto raccordo con le strutture regionali e ad assicurare la continuità operativa con la gestione precedente e si dà copertura finanziaria ai conseguenti oneri finanziari ammontanti a complessivi € 17.200.000,00, di cui € 4.800.000,00 per la prosecuzione della sistemazione alloggiativa, delle persone sfollate, in strutture ricettive (periodo agosto - settembre 2012), e che, a tali oneri, si farà fronte con le risorse del DL n. 74/2012 più sopra citato.

VISTE:

1. la convenzione - quadro sottoscritta in data 30 maggio 2012 dal Direttore dell’Agenzia Regionale con Federalberghi Emilia-Romagna (Confcommercio) e Asshotel Emilia-Romagna (Confesercenti), in base alla quale ha assunto l’impegno di sottoscrivere singoli contratti, con le strutture ricettive ospitanti, alle medesime condizioni previste nella convenzione - quadro, ovvero: tariffazione procapite giornaliera (oneri di legge inclusi): 30,00 Euro per il trattamento di pensione completa (a decorrere dal 20 maggio) sino al 31 maggio e 40,00 Euro per il trattamento di pensione completa a decorrere dal 1 giugno, nonchè con durata 1 mese dalla sottoscrizione, con possibilità di proroga sino al 21 luglio 2012;

2. l’integrazione a detta convenzione del 6/6/2012, per prevedere l’ulteriore tariffazione di 25,00 Euro - oneri di legge inclusi - per il pernottamento e prima colazione;

3. la convenzione quadro sottoscritta in data 8 giugno 2012, a parità di condizioni/durata, con Unindustria Bologna (Confindustria) e successivamente, in data 13 giugno 2012, sempre a parità di condizioni, anche con le Federazioni maggiormente rappresentative delle strutture agrituristiche (Agriturist Emilia-Romagna, Associazione Terranostra Emilia-Romagna (Coldiretti), CIA - Confederazione Italiana Agricoltori della Regione Emilia-Romagna e Copagri Emilia-Romagna).

EVIDENZIATO che il relativo iter procedimentale prevede che:

- le persone colpite dal terremoto, (in particolare le persone la cui abitazione sia stata dichiarata inagibile, o che siano in attesa della dichiarazione di agibilità/inagibilità nonché, qualora sussistano motivi oggettivi, le persone già ospitate nei centri/strutture di assistenza allestiti dalla Protezione Civile/Enti locali), possono chiedere al Comune di residenza/stabile dimora, di rilasciare loro un documento (comunque denominato) che attesti, oltre alle generalità, il diritto ad usufruire di una sistemazione alloggiativa presso una struttura ricettiva;

- il Comune, tramite i COC (Centri di Coordinamento Comunale), trasmette l’elenco delle persone aventi diritto ai CCS (Centri di Coordinamento Soccorsi istituiti presso le Prefetture) territorialmente competenti;

- i CCS provvedono a contattare i referenti delle strutture ricettizie (i cui nominativi e recapiti sono stati comunicati tramite nota prot. PC.2012.0006744 e PC.2012.0009546) per concordare, secondo un ordine di priorità, che tiene conto anche dell’eventuale presenza di portatori di disabilità, di anziani e di infanti, l’assegnazione delle persone/nuclei familiari alle varie strutture ricettive;

- i CCS provvedono a trasmettere l’elenco delle assegnazioni (con l’esatta indicazione dei riferimenti delle persone e della struttura ricettiva accogliente) alla struttura individuata, all’Agenzia Regionale e al Comune territorialmente competente (ossia al Comune che aveva inoltrato l’elenco degli aventi diritto alla sistemazione alloggiativa);

- i CCS provvedono, anche con l’ausilio dei Comuni, al trasferimento materiale delle persone presso le strutture ricettive.

CONSIDERATO che, nella prassi, (spesso) i Comuni interessati o i CCP (Centri Coordinamento Provinciale) hanno contattato direttamente i referenti delle strutture ricettive, senza avvalersi dell’intermediazione dei CCS, modificando, di fatto, l’iter procedimentale, sopra descritto, per adattarlo alle esigenze concrete di organizzazione interna e di celerità del procedimento.

VISTI i contratti stipulati dal Direttore dell’Agenzia Regionale, a seguito della sottoscrizione della convenzione - quadro, richiamata, con tutte le strutture ricettive che si sono rese disponibili ad accogliere, alle condizioni ivi previste, le persone sfollate a causa del terremoto.

EVIDENZIATO, altresì, che gli effetti della convenzione - quadro, più volte citata, e dei singoli contratti, sottoscritti con le strutture alberghiere/agrituristiche ospitanti, retroagiscono dal giorno in cui ha avuto effettivamente inizio la sistemazione alloggiativa delle persone sfollate presso le strutture ricettive (il “dies a quo” non può essere precedente al 20/5/2012, giorno in cui si è verificato il primo evento sismico).

DATO ATTO che, con nota prot. PC.2012.0009381, il Direttore dell’Agenzia Regionale ha trasmesso, per il tramite dei Referenti delle strutture ricettive, o direttamente alle stesse, una proposta di proroga del contratto (sottoscritto in data anteriore al 21/6/2012) sino al 21/7/2012, come espressamente previsto nell’art. 4, comma 1, della convenzione - quadro (e nell’art. 4, comma 1, dei singoli contratti) e che le strutture ricettive interessate hanno restituito la predetta nota sottoscritta per accettazione, ai sensi dell’art. art 4, comma 2 della convenzione – quadro e dei singoli contratti.

DATO ATTO che, nell’imminenza della scadenza della convenzione – quadro, il Direttore dell’Agenzia Regionale ha convocato il 29/6/2012, tutti i referenti della strutture alberghiere/agrituristiche per concordare le condizioni per la prosecuzione della collaborazione in essere.

CONSIDERATO che, al tavolo di trattativa, le parti hanno ritenuto necessario:

- prevedere la stipulazione di una (unica) nuova convenzione - quadro sottoscritta da tutte le Federazioni/Associazioni della strutture ricettive (Federalberghi, Asshotel, Unindustria Bologna e strutture agrituristiche);

- formalizzare due ulteriori tipologie di tariffazione procapite giornaliera: il pernottamento con uso cucina - 25,00 Euro (oneri di legge inclusi) e la mezza pensione - 35,00 Euro (oneri di legge inclusi);

- fissare la scadenza della nuova convenzione - quadro al 31/10/2012, con possibilità di proroga sino al 31/12/2012 qualora l’Amministrazione ravvisi ancora la necessità di avvalersi delle strutture ricettive per dare ospitalità alle persone sfollate.

DATO ATTO che la nota della Di.Coma.C., acquisita agli atti con prot. PC.2012.0012601 del 17/7/2012, riconosce all’Agenzia Regionale la competenza esclusiva a sottoscrivere la nuova convenzione diretta a garantire ospitalità, alle persone sfollate, presso strutture alberghiere e agrituristiche.

DATO ATTO che l’entità economica della tariffazione, sopra indicata, è stata espressamente ritenuta congrua da tutte le parti convenute al tavolo di trattativa (compresi i Dirigenti Di.Coma.C.).

VISTA la conseguente successiva convenzione sottoscritta dalla parti contraenti (Federalberghi, Asshotel, Unindustria Bologna, Federazioni/associazioni delle strutture agrituristiche e Agenzia Regionale) in data 30/7/2012 con la quale sono state formalizzate le due ulteriori tipologie di tariffazione procapite giornaliera: il pernottamento con uso cucina - 25,00 Euro (oneri di legge inclusi) e la mezza pensione - 35,00 Euro (oneri di legge inclusi) e fissata la scadenza della nuova convenzione - quadro al 31/10/2012, con possibilità di proroga sino al 31/12/2012 qualora si ravvisi ancora la necessità di avvalersi delle strutture ricettive per dare ospitalità alle persone sfollate

DATO ATTO CHE:

- i “Servizi alberghieri e di ristorazione” sono contemplati nell’elenco dei servizi di cui all’Allegato IIB del D.lgs 163/2006 s.m.;

- l’art. 20 del D.lgs 163/2006 s.m., sopra citato, sottrae detti servizi all’applicazione integrale del Codice dei Contratti Pubblici, stabilendo che, l’aggiudicazione dei relativi appalti, sia disciplinata esclusivamente dall’art. 68 (specifiche tecniche) art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e dall’art. 225 (avvisi relativi agli appalti giudicati);

- l’art. 27, infine, precisa che l’affidamento dei contratti pubblici dei servizi esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione del Codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e che l’affidamento degli stessi deve essere preceduto dall’invito di almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto;

- la giurisprudenza amministrativa (ex multis T.A.R. Puglia 1333/2007), l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (deliberazione n. 72 del 6/3/2007) e la dottrina sono concordi nel ritenere che l’iter procedimentale delineato dall’art. 27 D.lgs 163/2006 s.m. corrisponde in pratica ad una “procedura negoziale senza previa pubblicazione di un bando di gara”, considerato che il predetto art. 27 ha carattere generale e non indica alcun valore economico della prestazione;

- la “procedura negoziale senza previa pubblicazione di un bando di gara” è disciplinata dall’art. 57 del Codice dei Contratti Pubblici.

DATO ATTO:

- che il Direttore dell’Agenzia Regionale, nell’attività di individuazione dei soggetti (Federazioni/Associazioni) e delle singole strutture ricettive, situate nel territorio regionale, con le quali sottoscrivere apposite convenzioni o contratti per assicurare la necessaria assistenza alle persone sfollate a causa del terremoto, si è avvalso delle deroghe conferite con O.C.D.P.C.. del 22/5/2012 n. 1 (art. 6);

- che, in particolare il Direttore dell’Agenzia Regionale ha derogato all’art. 57 (procedura negoziale senza previa pubblicazione di un bando di gara) e all’art. 68 (specifiche tecniche) del D.lgs 163/2006 s.m. e ai corrispondenti articoli del regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010) non avendo provveduto ad invitare formalmente e contestualmente, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, le Federazioni/Associazioni ed i gestori delle strutture ricettive presenti sul territorio regionale;

- che il Direttore dell’Agenzia Regionale, stante la deroga di cui si è avvalso, ha, comunque, rispettato scrupolosamente i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità che devono improntare il procedimento amministrativo e, nel caso di specie, l’affidamento di un contratto pubblico di servizi, e non ha esercitato alcuna discrezionalità, per i seguenti motivi:

- sono state contattate tutte le Federazioni maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere (Confcommercio, Confesercenti e Confindustria) nonché tutte le Federazioni/Associazioni maggiormente rappresentative delle strutture agrituristiche per la sottoscrizione di una convenzione - quadro, a parità di condizioni, in ossequio al principio di imparzialità;

- è stata data la possibilità a tutte le strutture ricettive interessate, anche quelle non aderenti alle Confederazioni/Associazioni che hanno stipulato la predetta convenzione - quadro, di poter contrarre con l’Agenzia Regionale, sottoscrivendo il singolo contratto diretto a regolamentare l’ospitalità delle persone sfollate (a parità di condizioni);

- sono state applicate le medesime condizioni economiche a tutte le strutture ricettive, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, garantendo, in tal modo, parità di trattamento ai soggetti sottoscrittori e agli utenti (persone ospitate);

- sono state concordate con le Federazioni/Associazioni rappresentative le varie tipologie di tariffazione (pernottamento e prima colazione, pernottamento e uso cucina, mezza pensione e pensione completa) tenendo conto principalmente della situazione emergenziale in atto e della necessità, di tutte le componenti sociali, di dare il proprio contributo in un’ottica di equilibrio solidaristico, in ossequio al principio di economicità, efficienza e proporzionalità;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale;

- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE”;

- il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE “;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

- il decreto ministeriale del 4 luglio 2012 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012”

Per le motivazioni sopra riportate

DA ATTO

1. di subentrare nella convenzione quadro sottoscritta a parità di condizioni con Federalberghi Confcommercio Emilia-Romagna e Asshotel Confesercenti Emilia-Romagna in data 30/5/2012, con Unindustria Confindustria Bologna in data 8/6/2012 e con Agriturist Emilia-Romagna, Associazione Regionale Terranostra dell’Emilia-Romagna, Confederazione Italiana Agricoltori della Regione Emilia-Romagna e Copagri Emilia-Romagna in data 13/6/2012;

2. di subentrare nei singoli contratti, sottoscritti con le strutture ricettive interessate, in esecuzione della convenzione – quadro, sopra citata, in base alle condizioni previste nella convenzione di cui al precedente punto 1);

3. di subentrare nella convenzione-quadro sottoscritta in data 30 luglio 2012, ossia alla scadenza della convenzione di cui al precedente punto 1), con tutte le Federazioni/Associazioni maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere ed agrituristiche (Federalberghi Confcommercio Emilia-Romagna, Asshotel Confesercenti Emilia, Unindustria Confindustria Bologna, Agriturist Emilia-Romagna, Associazione Regionale Terranostra dell’Emilia-Romagna, Confederazione Italiana Agricoltori della Regione Emilia-Romagna e Copagri Emilia-Romagna), il cui testo è allegato alla presente ordinanza;

DISPONE INOLTRE

4. DI AUTORIZZARE il Direttore dell’Agenzia Regionale, in esecuzione della convenzione - quadro sopra citata, a sottoscrivere singoli contratti con le strutture ricettive interessate, secondo lo schema allegato alla presente ordinanza, in base alle condizioni previste nella convenzione di cui al precedente punto 3);

5. DI DARE ATTO CHE:

A) la convenzione - quadro di cui al precedente punto 3) scadrà il 31 ottobre 2012, con possibilità di proroga sino al 31 dicembre 2012, qualora sia ancora necessario offrire ospitalità alle persone sfollate, presso le strutture ricettive;

B) gli oneri finanziari connessi all’attuazione della convenzione - quadro di cui ai precedenti punti 1) e 3), gravano, per i periodi di rispettiva competenza, sulla contabilità speciale n. 5694, accesa a favore del Direttore dell’Agenzia Regionale, ai sensi dell’art. 7 O.C.D.P.C. 1/2012, presso la Banca d’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Bologna e sulla contabilità speciale accesa a favore dello scrivente, in qualità di Commissario delegato per la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 2, comma 6, D.L.74/2012, convertito con modificazioni, nella Legge 122/2012;

C) la presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 20/1994;

D) la presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 6 settembre 2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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