n. 147 del 27.10.2010 periodico (Parte Seconda)

Delibera di Giunta comunale 31/8/2010 n. 257 - Esito procedura di verifica (screening) sul progetto relativo alla coltivazione e sistemazione del Polo estrattivo 26 denominato "Palazzina" in località S. Carlo - Cesena (FC)

Il Comune di Cesena comunica: la decisione relativa alla procedura di verifi ca (screening) concernente il progetto: coltivazione e sistemazione del polo estrattivo 26 denominato “Palazzina” - Cava di inerti (sabbia e ghiaia) in depositi alluvionali in Sinistra Savio.

  • Il progetto è presentato da: Società Palazzina srl con sede a Cesena Via Pio Turroni n.235
  • Il progetto è localizzato: in Cesena – loc. S.Carlo
  • Il progetto interessa il territorio del seguente comune: Comune di Cesena (Forlì-Cesena).

Ai sensi del titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9, come modifi cata dalla legge regionale 16 novembre 2000, n. 35, l’Autorità Competente: Comune di Cesena con atto: Deliberazione G.C. n. 257 del 31/08/2010 ha assunto la seguente decisione

a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e ss.mm.ii. il progetto di coltivazione e sistemazione dell’area estrattiva “Palazzina” – Polo 26, presentato dalla Società Palazzina s.r.l., dall’ulteriore procedura di V.I.A. a condizione che vengano osservate e rispettate le seguenti considerazioni e prescrizioni:

1) Dovrà essere previsto all’interno della Convenzione (art. 12 della L.R. n. 17/91 e s.m.i.), attuativa del Piano di Coltivazione, apposito articolo in cui la proprietà e/o avanti titolo, si obblighino alla cessione delle aree, corredata da planimetria catastale con identificato numero foglio, numero e consistenza delle particelle catastali, prevedendo apposito frazionamento identificativo delle particelle risultanti in coerenza con lo stato finale dei luoghi in base alla loro specifica destinazione (cassa di laminazione e area verde).

2) Il ribassamento dell’argine previsto per l’alloggiamento dello sfioratore, che sarà completato a cura del Servizio Tecnico di Bacino, dovrà avere una larghezza di 50 ml. misurata come massima apertura alla quota di sommità arginale in modo tale da garantire un’idonea opera di sfioro, anche in rapporto alla frequenza di utilizzo della cassa, e al fine di calibrare le opere in funzione delle scelte strategiche per il tratto fluviale di valle e del funzionamento concomitante delle altre casse di espansione previste,a valle ed a monte di quella in oggetto;

3) Al fine di garantire una migliore valenza ambientale dell’intervento e mantenere, durante i periodi in cui la cassa non è in funzione, un invaso con una profondità di almeno 1,5 m., risulta migliorativo procedere alla definizione della quota dello scarico di fondo in due sostanziali momenti:

  • durante l’esercizio dell’attività estrattiva, inserendo uno scarico provvisorio, ad una quota tale che consenta la lavorazione in condizioni drenate. Nella stessa fase dovrà essere monitorata la falda, in corrispondenza di tutti i piezometri realizzati ed i pozzi esterni all’area di scavo, utilizzati nello studio, con cadenza trimestrale allo scopo di definire compiutamente la quota dello scarico definitivo;
  • in fase di sistemazione finale dovrà essere realizzato lo scarico definitivo, così come progettato, senza ulteriori opere accessorie (manufatto in cemento armato dotato di paratoia), impostandolo alla quota derivante dal monitoraggio sopradescritto, garantendo in questo modo il mantenimento di un invaso permanente all’interno dell’area e nel contempo il suo funzionamento automatico senza la necessità di manutenzioni particolari o quant’altro.

4) si valuta negativamente, in quanto eccessiva e di maggior impatto, la soluzione dell’ipotesi I che prevede, come rappresentato nella fig. 3 della Tavola 1 datata giugno 2010, la realizzazione di uno sbancamento del substrato a forma di canale di sezione variabile tale da collegare i punti di minima quota del substrato per assicurare la comunicazione. Pertanto questo intervento non dovrà essere realizzato;

5) si valuta positivamente la soluzione dell’ipotesi II che prevede, come rappresentato nella Tavola Unica datata agosto 2010, la realizzazione di un piccolo sbanco del substrato (di spessore massimo pari a m 1,6) di forma lenticolare tale da collegare le due zone di minima quota del substrato poste a Nord-Est e a Sud-Ovest. Tale intervento, alternativo e meno impattante rispetto all’ipotesi I, si ritiene sufficiente a realizzare la comunicazione idraulica nei momenti di quota minima dell’acqua invasata fra le zone del bacino più depresse e quindi sufficiente ad assicurare una continuità nell’area del bacino con un maggior battente idraulico. Questo intervento dovrà essere realizzato nell’ambito della sistemazione finale dell’area;

6) Riguardo alle acque superficiali, in fase di esercizio e coltivazione, dovrà essere realizzato un campionamento ed analisi delle acque del fiume Savio con cadenza trimestrale con determinazione di pH, Ossigeno disciolto, conducibilità elettrica, temperatura, azoto ammoniacale, azoto nitroso e nitrico, fosforo solubile e totale, silice reattiva disciolta, cloruri e solfati. Gli esiti di tale monitoraggio dovranno essere trasmessi entro il 31 dicembre di ogni anno allo scrivente Servizio e ad ARPA;

7) Riguardo alle acque sotterranee, in fase di esercizio e coltivazione, dovrà essere eseguito un campionamento ed analisi delle acque dai piezometri installati, con cadenza trimestrale con determinazione di pH, conducibilità elettrica, temperatura, cloruri, solfati e nitrati. Inoltre su tutta la rete di piezometri e pozzi esterni all’area, utilizzati nello studio, il monitoraggio dovrà essere svolto a cadenza mensile con rilievo dei livelli e conducibilità elettrica delle acque. Gli esiti di tale monitoraggio dovranno essere trasmessi entro il 31 dicembre di ogni anno allo scrivente Servizio e ad ARPA;

8) Al termine dell’attività estrattiva dovrà essere progettato, di concerto con il Comune di Cesena, un piano di monitoraggio del bacino che si formerà al fine di valutare le seguenti caratteristiche:

  • caratteristiche termiche;
  • idrochimismo (pH, conducibilità, alcalinità, Ossigeno disciolto, Azoto ammoniacale, nitrati, nitriti, Fosforo totale, Fosforo reattivo, metalli pesanti);
  • popolamenti fitoplanctonici (composizione, densità, biomassa);
  • popolamenti zooplanctonici (composizione, densità, biomassa);
  • comunità di macroinvertebrati bentonici (composizione, densità, biomassa);
  • indagine sulla ittiofauna presente.

9) Al fine di favorire i processi di rimozione dei nutrienti e in particolare dell’Azoto, al contorno del bacino e lungo i fossi di delimitazione dei margini coltivati, dovranno realizzarsi fasce tampone boscate in grado di determinare processi di denitrificazione ed abbattimento degli inquinanti delle acque superficiali e sotterranee. Tali interventi dovranno realizzarsi entro 1 anno dalla conclusione dell’attività estrattiva e dovrà essere data comunicazione allo scrivente Servizio dell’avvenuta esecuzione;

10) Le nuove piantumazioni arboree dovranno avvenire con esemplari aventi le seguenti dimensioni minime: 12/14 cm per la circonferenza del troco e 250 cm per l’altezza;

11) Ogni nuovo albero, dotato di shelter protettivo contro il danno da ungulati selvatici, dovrà essere posizionato in buche a forma cubica di lato pari ad almeno 60 cm. e riempito con terreno idoneo all’attecchimento della pianta stessa. In merito alla manutenzione da eseguire sulla nuova vegetazione, ogni anno, per i primi 5 anni, dovrà essere svolto un accertamento delle fallanze e sostituzione delle piante morte con astoni della stessa specie o di specie diversa avente la stessa potenzialità di sviluppo;

12) Vista la necessità di effettuare la manutenzione della vegetazione, fino al decimo anno dall’impianto, per garantire l’attecchimento degli alberi ed arbusti dovrà essere stipulata un’adeguata fidejussione a garanzia finanziaria dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione che verrà stipulata secondo le modalità previste dall’art. 12 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17.

13) Dovrà essere acquisito il parere preventivo di ANAS per l’immissione della viabilità provvisoria sulla rampa dell’E45 (svincolo ANAS) in corrispondenza di Via Canelli.

14) Le piste di cantiere e le zone all’interno del perimetro di cava da cui possono generarsi rilasci di particolato vengano periodicamente bagnate, in particolare nei periodi secchi (anche nel caso non vi siano lavorazioni in corso) ed anche utilizzando eventualmente impianti di irrigazione fissi. Inoltre le parti asfaltate della viabilità di accesso siano periodicamente pulite;

15) I cumuli di materiale pulverulento stoccato dentro l’area di cava siano bagnati o coperti al fine di ridurre il sollevamento da polveri legato almeno all’erosione eolica;

16) I cassoni dei mezzi di trasporto, quando anche parzialmente carichi, devono essere coperti con appositi teloni al fine di evitare dispersioni di polveri al di fuori dell’area di cava;

17) I mezzi di trasporto in uscita dall’area di cava devono avere i pneumatici puliti e bagnati mediante apposite vasche d’acqua;

18) Durante le operazioni di carico dei mezzi di trasporto i motori degli stessi dovranno essere tenuti spenti.

19) All’interno dell’area di cava i mezzi di trasporto devono rispettare il limite massimo di velocità pari ai 30 km/ora;

20) Almeno una volta all’anno, in periodo diurno ed in giornate significative con attività in corso, deve essere eseguito un monitoraggio acustico riferito al ricettore R6 ed in caso di rilevazione di criticità dovrà essere predisposta la realizzazione di misure mitigative, quali rilevato in terra o barriere mobili da posizionare parallelamente alla linea dell’impianto Acquedotto della Romagna. Gli esiti dei suddetti monitoraggi acustici dovranno essere trasmessi, entro 10 giorni lavorativi, allo scrivente Servizio;

21) Tutte le attività della cava si svolgeranno durante le ore lavorative che dovranno essere comprese nelle seguenti fasce orarie: ore 6.30 – 12.30 e 15.00 – 19.00.

22) La presente delibera, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 9/99 e s.m.i., obbliga il Proponente a conformare il Progetto presentato, alle prescrizioni in essa contenute;

23) Ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 9/99 e s.m.i.: nei casi in cui il progetto sia realizzato in parziale o totale difformità dalle prescrizioni contenute nella presente Delibera, costituente atto conclusivo della Procedura di Verifica (Screening), l’autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l’impianto, opera o intervento. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nella diffida, l’autorità competente revoca l’atto conclusivo della Procedura di Verifica (Screening) e dispone la sospensione dei lavori nonché la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a spese e cura del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inerzia l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente.

b) di quantificare in € 2.916,00, pari allo 0,02% del valore dell’intervento, come determinato in parte narrativa, le spese istruttorie che, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e ss.mm.ii. sono a carico del Proponente;

c) di dare atto che che l’importo sopra citato andrà accertato al cap. 30037/00 – Diritti istruttoria pratiche valutazione impatto ambientale - del bilancio 2010;

d) di trasmettere la presente delibera al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, al Servizio Tecnico Bacino di Romagna della Regione Emilia Romagna e ad ARPA Sezione provinciale di Forlì-Cesena;

e) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 99, n. 9 e ss.mm.ii. il presente atto deliberativo.

f) di provvedere a pubblicare integralmente su proprio sito web la presente delibera.

La Giunta, inoltre, sempre ad unanimità di voti; delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - IV comma - del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000

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