n.106 del 25.06.2012 (Parte Secoda)

Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive

IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assunte, a norma dell’art. 1 del Decreto-Legge n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Vista la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 recante ‘Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”;

Visto il decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

Visto il decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dal decreto-legge sopra citato;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile nn. 1, 2 e 3 rispettivamente del 22 maggio e del 2 giugno 2012;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, in G.U. n. 130 del 6 giugno 2012;

Visto il DPR 7 settembre 2010 n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;

Considerato che gli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 hanno provocato ingenti danni alle attività produttive tanto da richiedere interventi urgenti al fine di garantire la continuità delle medesime attività nelle aree colpite dal sisma;

Ritenuto pertanto necessario favorire le delocalizzazioni totali o parziali delle attività produttive semplificando le procedure previste dalla normativa vigente;

Vista la capillare diffusione degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) nei territori interessati quali sede ove presentare le istanze;

Visto quanto previsto all’art. 3, commi 12 e 13, del Decreto-legge n. 74/2012 relativi alle delocalizzazioni di attività soggette ad autorizzazioni ambientali e agli spostamenti temporanei e all’art. 19, comma 2 relativo alle delocalizzazioni totali o parziali di attività con modifiche sostanziali;

DISPONE

- l’adozione di procedure semplificate per la delocalizzazione, sia temporanea che definitiva, senza modifiche sostanziali, delle attività produttive soggette ad autorizzazione, comunicazione, DIA, SCIA di competenza comunale; come di seguito elencate.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Vasco Errani

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LA DELOCALIZZAZIONE, SIA TEMPORANEE CHE DEFINITIVE, DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE, COMUNICAZIONE, DIA, SCIA DI COMPETENZA COMUNALE

1. Delocalizzazione di attività produttive soggette ad autorizzazione/comunicazione/DIA/SCIA di competenza comunalePer le attività produttive per il cui avvio è prevista autorizzazione/comunicazione/DIA/SCIA, è consentita la delocalizzazione con le modalità di seguito descritte. Con il termine di “delocalìzzazione” si intende la nuova localizzazione in locali/strutture/aree scoperte, pubbliche o private, di un’attività regolare preesistente e già attiva fino al momento del sisma del Maggio 2012 compresa quella relativa e singole unità locali. La delocalizzazione ricorre quando si rende necessario trasferire la sede dell’attività. La delocalizzazione, totale o parziale, può essere: temporanea (fino al 31 dicembre 2012 salvo proroghe); - in locali idonei, dotati dì tutti i requisiti igienico-sanitari, strutturali, edilizi ed urbanistici ed impiantistici, mediante una comunicazione da inoltrare al SUAP competente, utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione dalla Regione, nella quale si autodichiara che nulla è mutato rispetto ai requisiti morali e professionali previsti per l’esercizio dell’attività e contenente, per gli operatori del settore alimentare, anche i dati che identificano gli estremi della notifica già effettuata ai fini della registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004 (notifica sanitaria). Nel caso di attività soggette a notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004, lo Sportello Unico provvede ad inoltrare la comunicazione all’ASL competente; - in locali/strutture/aree scoperte, pubbliche o private, senza requisiti specifici, mediante una richiesta di autorizzazione comunale, da inoltrare al SUAP competente utilizzando l’apposita modulistìca messa a disposizione dalla Regione, rilasciata in deroga ai requisiti urbanistici, alle dotazioni di standard urbanistici e di parcheggi pertinenzialì stabiliti dalle normative vigenti, ma in osservanza delle norme sugli impianti (elettrico, gas, ecc.) e nel rispetto delle disposizioni vigenti sull’agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro in osservanza delle normative in vigore.

L’autorizzazione deve essere rilasciata entro 15 giorni; trascorso tale termine senza un espresso pronunciamento dell’Amministrazione competente, l’autorizzazione si perfeziona con il silenzio assenso. Nella richiesta di autorizzazione si autodichiara che nulla è mutato rispetto ai requisiti morali e professionali previsti per l’esercizio dell’attività e nelle prescrizioni inderogabili previste dalle autorizzazioni sanitarie e ambientali. Nell’autorizzazione sono dichiarati, per gli operatori del settore alimentare, anche gli estremi della notifica gìà effettuata ai fini della registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004 (notifica sanitaria). Nel caso di attività soggette a notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004, lo Sportello Unico provvede ad inoltrare la comunicazione all’ASL competente. La delocalizzazione può essere: definitiva in locali idonei, dotati di tutti i requisiti igienico-sanitari, strutturali, edilizi ed urbanistici ed impiantistici, mediante una comunicazione, da inoltrare al SUAP competente, utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione dalla Regione, nella quale si autodichiara che nulla è mutato rispetto ai requisiti previsti per l’esercizio dell’attività, contenente per gli operatori del settore alimentare anche i dati che identificano gli estremi della notifica già effettuata ai fini della registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004 (notifica sanitaria), da inoltrare al SUAP competente, utilizzando l’apposita modulistica. Nel caso di attività soggette a notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004, lo Sportello Unico provvede ad inoltrare la comunicazione all’ASL competente. Per quanto concerne la delocalizzazione totale o parziale delle attivìtà di cui alVart 3, comma 12 dei Decreto-legge n. 74/2012, le suddette aziende devono presentare entro 180 giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per l’avvio del procedimento unico di cui al D.P.R. n. 160/2010.

2. Commercio e turismo

La delocalizzazione di esercizi commerciali di vicinato, sia in forma singola che accorpata, di medie strutture di vendita, di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di strutture ricettive e di agenzie di viaggio è soggetta alle modalità di cui al precedente punto 1. La delocalizzazione delle agenzie di viaggio e turismo è consentita anche in locali non aventi i requisiti strutturali previsti dall’articolo 9 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 “Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi; soggiorni e servizi turistici”.

3. Inoltro della comunicazione o autorizzazione per la delocalizzazione dell’attività

La modulistica per la delocalizzazione dell’attività è reperibile sul sito del Comune - sezione Sportello Unico Attività Produttive o presso la sede del SUAP.

La modulistica può essere inviata via PEC oppure presentata, in deroga, in versione cartacea, allo Sportello Unico competente territorialmente.

4. Mercati e fiere su aree pubbliche

I mercati e le fiere su aree pubbliche, per i quali non è più possibile lo svolgimento nella sede abituale, possono essere trasferiti anche in più sedi all’interno dello stesso comune o in comuni limitrofi.

Nell’assegnazione dei posteggi occorre rispettare la graduatoria di mercato e di fiera.

I Comuni possono istituire nuovi mercati, posteggi aggiuntivi nei mercati esistenti o posteggi isolati riservati agli operatori aventi sede legale nei territori colpiti dal sisma.

Il Comune determina il periodo, comunque non inferiore a 6 mesi entro il quale le assenze degli operatori non vengono computate ai fini della revoca di cui all’art 5 della l.r. 12/1999 e non vengono aggiornate le graduatorie degli spuntisti.

5 Vendite straordinarie

Le vendite straordinarie di cui all’art, 15, comma 1 del d.lgs n. 114/1998 sono sempre ammesse, e non hanno l’obbligo di comunicazione al Comune.

6. Ambito territoriale per la delocalizzazione

L’ambito territoriale, in cui delocalizzare le attività produttive coincide con l’area dei comuni interessati dal sisma come individuati dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 e dal Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

7. Modulistica per l’avvio di nuove attività produttive

La modulistica di riferimento per l’avvio di nuove attività può essere reperita e inviata on line attraverso i seguenti portali Suap on line (Sportelli Unici Attività Produttive):

per i Comuni della Provincia di Modena e Reggio:

http://suaper.lepida.it/people/

per i Comuni della Provincia di Ferrara:

https://people2.provincia.fe.it

per i Comuni della Provincia di Bologna:

http://peoplesuap.provincia.bologna.it/people/

Nell’eventualità che non fossero disponibili sui portali alcune modulistiche o non fosse possibile accedere ai suddetti portali per motivi di carattere tecnico, la modulistica può essere scaricata dal sito del Comune di riferimento nella sezione dedicata allo Sportello Unico e inviata via PEC.

Qualora non fosse possibile l’inoltro telematico della modulistica è possibile scaricare e stampare dai portali Suap online (modulo in bianco) o dal sito del Comune - sezione Sportello Unico Attività Produttive - la modulistica e presentarla, in deroga, in versione cartacea, allo Sportello unico competente territorialmente.

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