n.172 del 25.06.2013 (Parte Seconda)

DLgs 102/04, nel testo modificato dal DLgs 82/08. Proposta di declaratoria eccezionalità della tromba d'aria che il giorno 3 maggio 2013 ha colpito parte dei territori delle province di Bologna e Modena. Delimitazione zone danneggiate ed individuazione provvidenze applicabili

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l'art. 1 della Legge 7 marzo 2003, n. 38 “Disposizioni in materia di agricoltura” e successive modifiche;

- il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38" e successive modifiche, con il quale sono state definite le nuove norme inerenti il Fondo di Solidarietà Nazionale e, contestualmente, è stata abrogata tutta la legislazione previgente;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82 "Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38";

- la Legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura;

Richiamate, in particolare, le seguenti disposizioni recate dal DLgs 102/04, nel testo modificato dal D.Lgs. 82/2008, per il riconoscimento dell'eccezionalità degli eventi ai fini della attivazione degli aiuti compensativi a favore delle aziende agricole danneggiate:

- l'art. 1 che definisce le finalità del Fondo di Solidarietà Nazionale ed individua le diverse tipologie di intervento per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso;

- l'art. 5 che, relativamente agli interventi compensativi volti a favorire la ripresa dell'attività produttiva, tra l'altro individua:

- le condizioni previste per l'accesso agli aiuti da parte delle aziende agricole danneggiate;

- gli aiuti che possono essere attivati, in forma singola o combinata, a scelta delle Regioni;

- il termine perentorio di 45 giorni, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto di declaratoria e di individuazione delle zone danneggiate, entro il quale devono essere presentate, ai competenti Enti territoriali, le domande per l’accesso alle agevolazioni previste;

- l'art. 6 che detta le procedure:

- alle quali devono attenersi le Regioni per l'attivazione degli interventi;

- per la dichiarazione della eccezionalità degli eventi stessi da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

- per il trasferimento alle Regioni delle disponibilità del Fondo di Solidarietà Nazionale;

Richiamato inoltre il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2013, con il quale è stato adottato il Piano assicurativo agricolo per l’anno 2013;

Dato atto:

- una tromba d’aria, il giorno 3 maggio 2013, si è abbattuta su parte del territorio delle province di Bologna e Modena causando ingenti danni alle strutture aziendali agricole;

- che - sulla base di quanto previsto dagli artt. 1, comma 3, lett. b) e 5, comma 4, del citato DLgs 102/04, come modificato dal DLgs 82/08 - gli interventi compensativi alle aziende agricole possono essere attivati esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale;

- che nel Piano assicurativo agricolo per l'anno 2013, approvato con il richiamato Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2013, i danni provocati dalla tromba d’aria risultano ammissibili ad assicurazione agevolata relativamente alle seguenti strutture: impianti di produzioni arboree e arbustive, reti antigrandine, serre e tunnel fissi rivestimento in film plastico, serre fisse rivestimento in vetro non temperato o plastica, serre fisse rivestite in vetro, ombrai - strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante, impianti antibrina;

Preso atto che le Province di Bologna e Modena hanno segnalato ingenti danni alle strutture aziendali agricole (fabbricati rurali, attrezzature agricole, scorte morte), non inserite nel richiamato Piano assicurativo agricolo, a seguito del citato evento;

Dato atto inoltre che sono acquisite agli atti d’ufficio del competente Servizio Aiuti alle imprese:

- le lettere con le quali le province di Bologna e Modena chiedono il riconoscimento, ai sensi del richiamato D.Lgs. 102/2004, come modificato dal D.Lgs. 82/2008, dell’eccezionalità della tromba d’aria che, nella giornata del 3 maggio 2013, ha colpito parte dei territori di propria competenza;

- le relazioni dei competenti Servizi tecnici sugli accertamenti effettuati per la determinazione degli effetti dannosi prodotti a carico delle strutture aziendali agricole non inserite nel Piano assicurativo agricolo 2013;

- i relativi modelli di stima e le cartografie delle aree colpite;

Ritenuto pertanto necessario procedere, ai fini dell’attivazione degli interventi compensativi previsti dal DLgs 102/04, come modificato dal DLgs 82/08, per il ripristino delle strutture agricole danneggiate e non ricomprese tra quelle assicurabili:

- alla formalizzazione della proposta per il riconoscimento, da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell'eccezionalità dell'evento in questione;

- alla delimitazione delle aree sulle quali possono trovare applicazione le provvidenze previste dall'art. 5, comma 3, del DLgs 102/04, come modificato dal DLgs 82/08;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- le proprie deliberazioni:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
  • n. 1950 del 13 dicembre 2010 “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi,

delibera:

1) di proporre - ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DLgs 102/04, nel testo modificato dal DLgs 82/08 - al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, la declaratoria dell’eccezionalità della tromba d’aria che, il giorno 3 maggio 2013, ha colpito i territori degli Enti territoriali competenti, così come indicato al successivo punto 2);

2) di delimitare le zone territoriali nelle quali, a seguito della emanazione del Decreto Ministeriale di riconoscimento dell'eccezionalità della tromba d’aria di cui al precedente punto 1), possono trovare applicazione - ai fini del ripristino delle strutture agricole danneggiate e non ricomprese tra quelle assicurabili all’interno del piano assicurativo agricolo 2013 - le provvidenze previste dall'art. 5, comma 3, del DLgs. 102/04, nel testo modificato dal DLgs 82/08, come di seguito specificato:

Tromba d’aria del giorno 3 maggio 2013

2.1. Provincia di Bologna

(Applicazione dei benefici previsti dall'art. 5, comma 3, del DLgs 102/04, nel testo modificato dal DLgs 82/08)

Territori di competenza della Provincia

Comune di Argelato - Fogli di mappa nn.: 30p - 31p - 32p - 34p;

Comune di Bentivoglio - Fogli di mappa nn.: 5p - 9p - 10p - 17p - 21p - 25p - 31p;

Comune di Sala Bolognese - Fogli di mappa nn.: 34p - 35p;

Comune di San Giorgio di Piano - Fogli di mappa nn.: 21p - 29p - 30p - 31p;

Comune di San Pietro in Casale - Fogli di mappa nn.: 74p - 78p - 82 - 83p - 84p.

2.2. Provincia di Modena

(Applicazione dei benefici previsti dall'art. 5, comma 3, del DLgs 102/04, nel testo modificato dal DLgs 82/08)

Territorio di competenza della Provincia

Comune di Castelfranco Emilia - Fogli di mappa nn.: 38 - 39 - 40 - 42 - 52.

3) di stabilire in 45 giorni, dalla data di pubblicazione del Decreto Ministeriale di declaratoria sulla Gazzetta Ufficiale, il termine perentorio per la presentazione, agli Enti territoriali interessati, delle domande per la concessione dei benefici previsti dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 102/2004, nel testo modificato dal DLgs 82/08;

4) di trasmettere la presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e agli Enti territoriali interessati;

5) di pubblicare integralmente il testo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

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