n.30 del 09.02.2016 (Parte Prima)

Convalida della elezione del consigliere Enrico Campedelli, ai sensi dell'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”. (Delibera dell'Ufficio di Presidenza in data 28 gennaio 2016, n. 7)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Premesso che:

- nella seduta antimeridiana del 18 novembre 2015 con deliberazione n. 46 è stato proclamato eletto consigliere regionale dell’Emilia-Romagna, per surrogazione, il signor Enrico Campedelli, ai sensi dell’art. 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale);

- essendo trascorsi i quindici giorni prescritti dal 2° comma dell’articolo 17 della citata legge n. 108/1968 (articolo a cui espressamente fa rimando l’articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 “Norme per la elezione dell’Assemblea legislativa e del presidente della Giunta regionale”), l’Assemblea deve provvedere alla convalida di tale elezione.

A norma dell’art. 4 del Regolamento interno, l’Ufficio di Presidenza ha proceduto all’esame delle condizioni del predetto Consigliere proclamato eletto così formulando la propria proposta di convalida, di seguito riportata (deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 28 gennaio 2016, n. 7):

““… omissis

Visti:

- l'art. 122, comma 2 della Costituzione, così come modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 fissa direttamente le seguenti incompatibilità: tra l’appartenenza ad un Consiglio o ad una Giunta regionale e ad altro Consiglio o Giunta regionale, ad una delle Camere o al Parlamento europeo;

- l'art. 84, comma 2 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di Presidente della Repubblica e di Consigliere regionale);

- l'art. 104, comma 7 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di membro del Consiglio Superiore della Magistratura e di Consigliere regionale);

- l'art. 135, comma 6 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di Giudice costituzionale e di Consigliere regionale);

Richiamati inoltre:

- la legge 24 gennaio 1979, n. 18 “Elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia” prevede all’art. 6 l’incompatibilità fra la carica di membro del Parlamento europeo e quelle di Presidente di Giunta regionale, Assessore e Consigliere regionale;

- la legge 23 aprile 1981, n. 154 “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale”, e ss.mm.ii, fornisce disposizioni per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” indica all’art 65, comma 1 che il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale;

- gli artt.7, 8, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 del "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190";

- gli artt. 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”

- l’art. 16 della l.r. 11/2013 che in materia di incompatibilità dei consiglieri stabilisce che “L'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) si applica ai consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, con esclusione della incompatibilità di cui al comma 1, numero 4)”.

Richiamata in particolare la legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”, che all’art. 17 demanda all’Assemblea legislativa la convalida dell’elezione dei propri componenti.

In sede di convalida l’Assemblea esamina d’ufficio la condizione degli eletti e, qualora sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, annulla l’elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione. L’articolo 27, comma 9 e l’articolo 30 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, prevedono che spetti all’Assemblea, prima della convalida dei Consiglieri eletti, l’accertamento dell’eventuale esistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità; tale accertamento è effettuato secondo le norme del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.

Richiamate:

- la determinazione del Direttore generale n. 227/2010 “Direttiva dell’Assemblea legislativa per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

- la determinazione del Direttore generale n. 1 del 07/01/2015 recante “Disposizioni in merito ai controlli da effettuarsi sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai consiglieri della X legislatura relative all'assenza di causa di ineleggibilità/incompatibilità” con cui, valutata la particolarità del procedimento, ha disposto di procedere tramite controllo a tappeto alla verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dai consiglieri regionali della X legislatura in ordine all’assenza di causa di ineleggibilità/incompatibilità.

Preso atto che, come riportato nel verbale di convalida agli atti della Direzione generale, sono stati svolti idonei controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 71 dello stesso DPR, non sussistono cause di ineleggibilità, né d'incompatibilità, come indicate dalla Costituzione e dalle leggi precedentemente indicate a carico del Consigliere regionale Enrico Campedelli.

Dato atto che è trascorso il termine di 15 gg. stabilito dal secondo comma dell'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per l’elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto normale”;

Ritenuto di dar corso alla procedura per la convalida dell’elezione del Consigliere regionale Enrico Campedelli ai sensi dell'art. 4 del Regolamento interno;

Visto il parere di regolarità amministrativa allegato;

A voti unanimi

delibera

di proporre, secondo quanto disposto dall'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, all’Assemblea legislativa la convalida, ad ogni effetto, dell’elezione del Consigliere regionale Enrico Campedelli, proclamato eletto per surrogazione con deliberazione assembleare n. 46 del 18 novembre 2015.

omissis…””

Previa votazione palese, all’unanimità dei presenti,

delibera

- la convalida della elezione del consigliere Enrico Campedelli, ai sensi dell’art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”;

- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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