n.133 del 17.06.2015 periodico (Parte Seconda)

Espressione dell'Intesa e del parere motivato in materia di VAS sulla variante specifica al PTCP della Provincia di Piacenza con effetti di variante al Piano Territoriale Paesistico Regionale adottata con DCP n. 71/2013 e controdedotta con DCP n. 15/2014

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di esprimere l’Intesa in merito alla conformità della variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Piacenza, adottata con deliberazione del Consiglio n. 71 del 20/12/2013 e controdedotta con deliberazione del Consiglio n. 15 del 22/12/2014, agli strumenti della pianificazione regionale - fatte salve le proposte di modifica cartografica al PTPR per le quali è necessario l'espressione dell'intesa da parte dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 comma 4 let. C bis e 40 quinquies della L.R. 20/2000 - alle condizioni di seguito riportate e per le motivazioni analiticamente indicate nella Relazione Istruttoria predisposta e sottoscritta dal Gruppo di lavoro, riportata nella parte in narrativa della presente delibera, che si intendono qui integralmente richiamate e di seguito riprodotte:

  • variante cartografica C06 - Trebbia - Comune di Gazzola - Località Pizzilgherra: mantenere l'attuale classificazione (zona B3) della porzione di terrazzo prossima al corso d'acqua;
  • variante cartografica C10 - Chiavenna_Riglio1: specificare nell'ambito degli strumenti attuativi previsti dall'art. 4 delle Norme del PTCP che il rilevato deve mantenere nel tempo le caratteristiche strutturali e dimensionali descritte nello studio idraulico e che potranno essere esclusivamente consentite, in ogni caso a totale carico dei privati, modeste operazioni di manutenzione della vegetazione eventualmente insediata lungo le scarpate;
  • variante cartografica C12 - Arda_Arda1: sostituire nella Relazione illustrativa-Allegato 2 il testo a pagina 2, secondo capoverso, da “Tuttavia, su indicazione…” alla fine del terzo capoverso “… condivise dalle principali Amministrazioni locali interessate.” con il seguente: “Tuttavia, in coerenza con i criteri individuati dall’Autorità di bacino del fiume Po per la redazione delle mappe di pericolosità e rischio ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, si sono assunti come convenzionalmente insormontabili gli argini nei tratti di attraversamento degli abitati di Castell’Arquato, Fiorenzuola e Cortemaggiore e lungo il tratto tra il ponte ferroviario Fidenza-Cremona e l’immissione in Ongina, comprendente l’abitato di Villanova d’Arda. In tali tratti viene pertanto indicato il deficit di sicurezza in termini di inadeguatezza del franco arginale. In linea generale, le aree inondabili sono state delimitate a partire dalla schematizzazione del piano campagna limitrofo in opportuni comparti (storage areas), comunicanti con il corso d’acqua e gli uni con gli altri, i cui confini si attestano sui limiti morfologici individuati grazie al modello digitale del terreno utilizzato per la modellazione numerica. Lo studio utilizza un modello quasi bidimensionale ed offre numerosi scenari di riferimento relativamente alle condizioni di pericolosità associate alle piene del torrente Arda, fornendo una caratterizzazione dell’assetto attuale del corso d’acqua. Sulla base degli esiti dello studio verranno avviate le attività di definizione dell’assetto di progetto dell’Arda, con il coinvolgimento di tutti gli enti interessati secondo quanto previsto dall’Intesa PAI-PTCP.”;
  • Relazione illustrativa - Allegato 2 “Schede illustrative delle varianti cartografiche alle fasce fluviali”: mantenere le Schede come allegato al “Rapporto Ambientale”, parte integrante della documentazione di ValSAT;
  • garantire, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 152/08, il monitoraggio degli effetti derivanti dalla scelte compiute dalla variante;

b) di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Piacenza ai fini dell'approvazione della variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento da parte della stessa Provincia, così come previsto all'art. 27, comma 9 della L.R. n. 20/2000; 

delibera inoltre

in merito alla Valutazione Ambientale Strategica: 

c) di esprimere Parere Motivato positivo, relativamente alla proposta di Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Piacenza, con effetti di variante cartografica al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottata con D.C.P. n. 71 del 20 dicembre 2013, ai sensi dell’art.15, del D. Lgs. 152/06, in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi negativi sull’ambiente, a condizione che si tenga adeguatamente conto di quanto riportato ai punti successivi;

d) di dare atto che il Parere Motivato, espresso ai sensi dell’art.15, del D.Lgs. 152/06, ha il valore e gli effetti della valutazione ambientale, ai sensi dell’art. 5, comma 7, lettera a) della L.R. n. 20/2000;

  • si ritiene necessario che le “Schede illustrative delle varianti cartografiche alle fasce fluviali” (allegato 2 della Relazione Illustrativa), che contengono valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale delle perimetrazioni proposte, vengano mantenute come allegato al “Rapporto Ambientale”, parte integrante della documentazione di ValSAT;
  • con riferimento alla variante C05, si prescrivono le seguenti misure di mitigazione:
    • la possibile realizzazione di nuove attività, che possono aumentare le attuali condizioni di disturbo, dovrà essere sottoposta a preventiva valutazione d'incidenza e a nulla osta dell'Ente di gestione del Parco. Inoltre, come previsto dall’art. 55 delle Norme del PIAE e dall’art. 51 del PAE del Comune di Gossolengo, si prescrive che “Al termine dell'attività, le aree ricomprese nelle “Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti” ubicate in Area Contigua del Parco fluviale del Trebbia, previa la loro sistemazione a carico del proprietario, devono essere incluse in zona B del Parco”;
    • in relazione alle modifiche riportate nella Tav. VR1 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti", ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 19/2009, "in tutte la zone del Parco e dell'area contigua è vietata la realizzazione di nuove discariche e di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie.";
  • con riferimento alla variante C06, si ritiene di valutare negativamente l’eliminazione della tutela nella porzione di terrazzo prossima al corso d’acqua, mentre si ritiene assentibile la riduzione della tutela nella porzione di area retrostante, tenendo conto delle seguenti misure di mitigazione:
    • eventuali modifiche alle destinazioni urbanistiche diverse da quelle previste dal PSC vigente del Comune di Gazzola, che individua l'area come “Ambito urbano consolidato-tessuto prevalentemente residenziale o turistico residenziale”, dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione d'incidenza e al parere di conformità dell'Ente di gestione del Parco; inoltre, si prescrive il mantenimento della copertura vegetazionale arborea con le attuali caratteristiche di densità di copertura arboreo/arbustiva, come peraltro individuata nella Tav. A2 del PTCP e tutelata attraverso le disposizioni di cui all'art. 8 delle Norme allegate al PTCP medesimo;
    • in relazione alle modifiche riportate nella Tav. VR1 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti", ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 19/2009, "in tutte la zone del Parco e dell'area contigua è vietata la realizzazione di nuove discariche e di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie.";
  • con riferimento alla variante C10, sulla base dei risultati dello studio idraulico presentato a corredo, che ha accertato l'assenza di effetti negativi sul profilo di piena del corso d’acqua e sulle portate al colmo a valle, si chiede di:
    • specificare nell'ambito degli strumenti attuativi previsti dall'art. 4 delle Norme del PTCP che il rilevato debba mantenere nel tempo le caratteristiche strutturali e dimensionali descritte nello studio idraulico e che potranno essere esclusivamente consentite, in ogni caso a totale carico dei privati, modeste operazioni di manutenzione della vegetazione eventualmente insediata lungo le scarpate;
  • con riferimento alla variante C12, si condivide e accoglie l'invito del Tavolo di lavoro per il coordinamento PTCP-PAI, riportato nel verbale della seduta del 11/3/2015, ad avanzare una proposta di correzione di quanto riportato nella Relazione illustrativa, allegato 2, in merito all’illustrazione dei criteri utilizzati per la mappatura delle aree inondabili nell’ambito delle “Attività integrative per la definizione dell’assetto attuale e delle condizioni di rischio idraulico del torrente Arda dalla diga di Mignano alla confluenza nel fiume Po”. Si chiede pertanto di:
    • sostituire il testo a pagina 2 dell’elaborato citato, secondo capoverso, da “Tuttavia, su indicazione…” alla fine del terzo capoverso “… condivise dalle principali Amministrazioni locali interessate.” con il seguente: “Tuttavia, in coerenza con i criteri individuati dall’Autorità di bacino del fiume Po per la redazione delle mappe di pericolosità e rischio ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, si sono assunti come convenzionalmente insormontabili gli argini nei tratti di attraversamento degli abitati di Castell’Arquato, Fiorenzuola e Cortemaggiore e lungo il tratto tra il ponte ferroviario Fidenza-Cremona e l’immissione in Ongina, comprendente l’abitato di Villanova d’Arda. In tali tratti viene pertanto indicato il deficit di sicurezza in termini di inadeguatezza del franco arginale. In linea generale, le aree inondabili sono state delimitate a partire dalla schematizzazione del piano campagna limitrofo in opportuni comparti (storage areas), comunicanti con il corso d’acqua e gli uni con gli altri, i cui confini si attestano sui limiti morfologici individuati grazie al modello digitale del terreno utilizzato per la modellazione numerica. Lo studio utilizza un modello quasi bidimensionale ed offre numerosi scenari di riferimento relativamente alle condizioni di pericolosità associate alle piene del torrente Arda, fornendo una caratterizzazione dell’assetto attuale del corso d’acqua. Sulla base degli esiti dello studio verranno avviate le attività di definizione dell’assetto di progetto dell’Arda, con il coinvolgimento di tutti gli enti interessati secondo quanto previsto dall’Intesa PAI-PTCP.”;
  • con riferimento alla variante C14, come segnalato nel contributo della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna con nota prot. n. 5565 del 17 aprile 2014, si evidenzia che “anche nel tratto ormai inesistente del Canale del Mulino, interessato dalla Variante, sussiste la tutela paesaggistica ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera c) del D.Lgs.42/2004 e smi e che la Provincia non può procedere unilateralmente all'eliminazione del citato vincolo, in quanto Ente non competente in materia; spetta infatti alle Regioni, d'intesa con il MIBAC, attivare l'iter amministrativo per l'eventuale esclusione/riperimetrazione dei vincoli di tutela ope legis”;
  • con riferimento al monitoraggio, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 152/08:
    • dovrà essere previsto un piano di monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia della variante impostato come verifica su base temporale del raggiungimento degli obiettivi, attraverso l’insieme di azioni individuate dalla Variante;
    • il piano di monitoraggio dovrà prevedere procedure di ri-orientamento delle scelte di variante al fine di individuare l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi o il verificarsi di effetti negativi imprevisti, e adottare conseguentemente le opportune misure correttive;
    • che a tal fine siano individuate le modalità di raccolta dei dati, gli indicatori necessari alla valutazione, i target di riferimento, la definizione di strumenti per riorientare le scelte di variante nel caso di effetti negativi, le responsabilità e le risorse finanziarie da adottare;
    • tale sistema di monitoraggio potrà essere integrato all’eventuale monitoraggio di altri strumenti di Pianificazione vigenti; è opportuno inoltre individuare modalità e strumenti per condividere il monitoraggio con gli enti e fornitori di dati e l'implementazione operativa delle banche dati e flussi informativi;
    • che sia esplicitata l'eventuale possibilità per la variante di concorrere, tramite sua attuazione a seguito del monitoraggio, alla modifica e aggiornamento delle previsioni di altri piani, tra cui il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
  • i progetti degli interventi previsti conseguentemente alla variante, qualora inseriti negli Allegati II, III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e della L.R. 9/99, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;
  • le presenti valutazioni relative alla Variante in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti; diversamente, ai sensi di quanto previsto dalla parte II del D. Lgs. 152/06, sarà necessaria una nuova valutazione;
  • si condividono le valutazioni espresse dal Gruppo di lavoro interdirezioni in merito alla Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Piacenza, con effetti di variante cartografica al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottata con D.C.P. n. 71 del 20 dicembre 2013, alle quali si rimanda;

e) di dare atto della Valutazione di Incidenza approvata dalla Provincia di Piacenza con Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica e Attività Estrattive n. 475 del 11 marzo 2015, ad esito positivo con le seguenti prescrizioni che sono fatte proprie:

  • varianti C05 e C06: in relazione alle modifiche riportate nella Tav. VR1 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti", ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 19/2009, "in tutte la zone del Parco e dell'area contigua è vietata la realizzazione di nuove discariche e di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie.";
  • variante C05: la possibile realizzazione di nuove attività, che possono aumentare le attuali condizioni di disturbo, dovrà essere sottoposta a preventiva valutazione d'incidenza e a nulla osta dell'Ente di gestione del Parco. Inoltre, come previsto dall’art. 55 delle Norme del PIAE e dall’art. 51 del PAE del Comune di Gossolengo, si prescrive che “Al termine dell'attività, le aree ricomprese nelle “Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti” ubicate in Area Contigua del Parco fluviale del Trebbia, previa la loro sistemazione a carico del proprietario, devono essere incluse in zona B del Parco.”;
  • variante C06: eventuali modifiche alle destinazioni urbanistiche diverse da quelle previste dal PSC vigente del Comune di Gazzola, che individua l'area come “Ambito urbano consolidato-tessuto prevalentemente residenziale o turistico residenziale”, dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione d'incidenza e al parere di conformità dell'Ente di gestione del Parco; inoltre, si prescrive il mantenimento della copertura vegetazionale arborea con le attuali caratteristiche di densità di copertura arboreo/arbustiva, come peraltro individuata nella Tav. A2 del PTCP e tutelata attraverso le disposizioni di cui all'art. 8 delle Norme allegate al PTCP medesimo;

f) di ricordare che è necessario redigere, nell’atto conclusivo di approvazione della variante, la Dichiarazione di sintesi, di cui all’art. 17 del D.Lgs. 152/06;

g) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, del D.Lgs 152/06, copia della presente deliberazione alla Provincia di Piacenza; al riguardo si ricorda che, ai sensi dell’art. 17, del D.Lgs 152/06, si dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all’approvazione della Variante, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio;

h) di informare che è possibile prendere visione della variante e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria presso la Regione Emilia-Romagna, Via della Fiera n.8, Bologna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;

i) di rendere pubblico attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 152/06, il presente partito di deliberazione, la Dichiarazione di sintesi nonché le misure adottate in merito al monitoraggio;

j) di pubblicare in estratto il presente partito di deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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