n.54 del 08.03.2017 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, relativamente alla realizzazione de un porticato e di una recinzione a servizio di fabbricato esistente, in comune di Bibbiano (RE) Via Chierici 6 (fg. 28 mapp. n. 308, 168, 414, 163 e 161) lungo la linea ferroviaria Reggio Emilia-Ciano d'Enza

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali l'intervento di realizzazione di un porticato e una recinzione a servizio di fabbricato esistente, in Comune di Bibbiano (RE) via Chierici 6 (fg. 28 mapp. n. 308, 168, 414, 163 e 161), presentato da Bellocchi Giuseppe e Incerti Anna, ai sensi dell'art. 60 del d.p.r. 753/80 derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;

2. di dare atto che l’autorizzazione all’intervento è composta dal presente atto e dagli elaborati grafici pervenuti con posta elettronica certificata prot. n.0677512 del 20/10/2016 e depositati presso l’archivio informatico del Servizio Trasporto Ferroviario della Regione Emilia-Romagna, di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione:

    • Relazione Tecnica di Progetto;
    • Relazione Fotografica dello Stato di Fatto;
    • Tav. 1.1: Inquadramento Territoriale, Planimetrie;
    • Tav. 1.2: Piante, Prospetti e Sezione (Stato Attuale);
    • Tav. 1.3: Piante, Prospetti e Sezione (Stato di Progetto);
    • Tav. 1.4: Piante, Prospetti e Sezione (Stato Modificato)
    • Tav. 2.1: Recinzione;

3. Di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime; 

a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;

b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;

c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;

4. di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente autorizzazione dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni;

a) la recinzione dovrà essere posata alla distanza minima non inferiore a m. 6,00 dalla rotaia più vicina, a norma dell’art.53 del D.P.R. 753/80:

5. di stabilire inoltre quanto segue;

    • entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;
    • qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sotto indicata;

“è fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi dell’60 del DPR 753/80”;

    • qualora l’opera in questione sia soggetta a Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla segnalazione medesima;
    • il richiedente dovrà dare comunicazione al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;
    • eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione;
    • qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
    • al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
    • la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;

6. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

7. di dare atto che l’adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza del presente atto secondo quanto previsto dall’art.23 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 verrà eseguito nelle forme previste dall’allegato F della deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio 2016;

8. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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