n. 177 del 07.12.2011 periodico (Parte Seconda)

Fondo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 38 della L.R. 24/01 - assegnazione e concessione dei contributi a favore dei comuni per l'anno 2011 - Revoca parziale contributi e quantificazione economie di spesa

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Legge n. 431 del 9/12/1998 e in particolare l’art. 11 che ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato Fondo nazionale;

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18/10/2010 con cui si è provveduto al riparto delle risorse del Fondo nazionale relative al 2010 destinando alla Regione Emilia-Romagna una quota pari a Euro 11.889.547,83;

- la Legge regionale n. 24 del 9/8/2001 che, nel disciplinare l’intervento pubblico nel settore abitativo, relativamente al Fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39, di seguito denominato Fondo regionale, ha stabilito che la Regione provvede alla definizione dei criteri di riparto tra gli enti beneficiari delle risorse del Fondo regionale e le modalità di conferimento delle stesse nonché alla individuazione della quota del concorso finanziario comunale;

- la propria deliberazione n. 2264 del 27/12/2010 con la quale si è disciplinato il Fondo regionale per l’anno 2011 e si è provveduto ad assegnare ai Comuni una quota del contributo relativo all’anno 2011; 

Considerato che: 

- il Comune di Pieve di Cento (BO) ha comunicato al Servizio regionale Politiche abitative con mail del 13/9/2011 di avere inserito nel software regionale on line di gestione delle domande il dato relativo alle economie di gestione pari ad Euro 425,54 posteriormente al termine del 8/9/2011 previsto dalla propria deliberazione 2264/10;

- il Comune di San Giorgio Piacentino (PC) relativamente alla gestione dell’anno 2010 ha comunicato al Servizio regionale Politiche abitative con mail del 27/10/2010 di aver inserito nel software regionale on line di gestione delle domande il dato delle economie erroneo: Euro 0,00 invece di Euro 9.493,65; e che pertanto il contributo dell’anno 2010 è stato calcolato - in ottemperanza a quanto previsto dalla propria deliberazione 1568/10 - con detrazione delle economie di gestione e pertanto al Comune di San Giorgio Piacentino è stato concesso e liquidato nell’anno 2010 un contributo decurtato dell’economia erroneamente indicata in Euro 9.493,65; 

Ritenuto, in considerazione delle finalità sociali del Fondo regionale:

  •  di ridefinire l’ammontare delle economie del Comune di Pieve di Cento in Euro 425,54 anziché Euro 0,00;
  • di assegnare, concedere e impegnare, per le motivazioni su esposte la somma di Euro 9.493,65 a favore del Comune di San Giorgio Piacentino, utilizzando una quota delle risorse statali assegnate alla Regione Emilia-Romagna che pertanto - ai fini del riparto ai Comuni per l’anno 2011 - vengono ridefinite nella misura di Euro 11.880.054,18;   

Considerato, ai sensi della propria deliberazione 2264/10 che:

  •  il riparto delle risorse disponibili deve essere effettuato sulla base dei dati trasmessi on line dai Comuni e relativi alle domande ammissibili pervenute;
  • è stato stabilito nella misura dell’85% la quota a carico della Regione Emilia-Romagna dei contributi richiesti e che, nel caso di richieste eccedenti le risorse disponibili, nella ripartizione delle risorse agli enti beneficiari i contributi saranno ridotti in misura proporzionale alle disponibilità;
  • l’importo del contributo da assegnare deve essere calcolato detraendo le eventuali economie realizzate dagli enti beneficiari nella gestione degli anni precedenti e dagli stessi trattenute a titolo di anticipo;
  • le somme assegnate e concesse di cui all’Allegato C) alla propria deliberazione 2264/10 devono essere considerate come quota del contributo complessivo da determinarsi sulla base dei criteri stabiliti dal punto 4. dell’Allegato A) alla sopra citata deliberazione e relativamente alle domande dell’anno 2011, e che pertanto tale quota dovrà essere “assorbita” dal contributo complessivo. Tale importo complessivo è indicato all’Allegato 1) al presente atto nella colonna D “Contributo complessivo spettante”;
  • per gli eventuali Comuni non compresi come beneficiari nell’Allegato C) alla propria deliberazione 2264/10 si deve procedere, contestualmente al provvedimento di determinazione e quantificazione del contributo complessivo di cui sopra, alla determinazione e quantificazione del contributo da assegnare e concedere con l’applicazione dei medesimi criteri di cui al sopra citato punto 4.3 dell’Allegato A) alla sopracitata deliberazione. Tali comuni sono indicati all’Allegato 1) al presente atto nella colonna A “Anticipo 2011” con importo Euro 0,00;
  • nel caso un Comune non apra i bandi nell’anno 2011 oppure non riceva o non ammetta a contributo nessuna domanda, si deve procedere con il medesimo provvedimento di cui al precedente alinea contestualmente al riparto dei fondi per le domande dell’anno 2011 alla revoca dell’assegnazione e concessione del contributo di cui all’Allegato C) alla sopracitata deliberazione. Le somme oggetto di revoca costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale. Tali comuni sono indicati all’Allegato 1) al presente atto nella colonna D “Contributo complessivo spettante” con importo Euro 0,00; 

Dato atto che le risorse complessivamente disponibili (decurtate dell’importo di Euro 9.493,65 assegnato e concesso al Comune di San Giorgio Piacentino relativamente alla gestione dell’anno 2010) per le domande presentate nell’anno 2011 (finanziamento statale + mezzi propri regionali + economie di gestione) ammontano a Euro 16.067.172,68 articolati in termini di copertura finanziaria nel seguente modo: 

  • Euro 4.000.000,00 sono relativi al Capitolo 32038 risultano registrati al numero di impegno 4527 “Contributi per l’accesso all’abitazione in locazione - Fondo regionale (art. 38, L.R. 8 agosto 2001, n. 24)” di cui all’UPB 1.4.1.2.12290 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2010 conservato tra i residui passivi dell’esercizio corrente (risultante dalla somma tra la colonna A “Anticipo 2011” e la colonna B “Revoca anticipo” dell’allegato 1) alla presente deliberazione);
  • Euro 187.118,50 relativi ad economie dichiarate dai Comuni che, in ottemperanza a quanto previsto dal punto 4. dell’Allegato A) della sopra citata propria deliberazione n. 2264/10, devono essere detratte dal contributo complessivo in quanto sono state trattenute dai Comuni a titolo di anticipo (colonna C “Economia” dell’Allegato 1) alla presente deliberazione);
  • Euro 11.880.054,18 (decurtate dell’importo di € 9.493,65 da assegnare e concedere al Comune di San Giorgio Piacentino relativamente alla gestione dell’anno 2010) relativi ai fondi statali sul Capitolo di spesa 32040 di provenienza dal bilancio statale (colonna E “Contributo statale al netto dell’anticipo regionale e delle economie” D-(A+C) dell’Allegato 1) alla presente deliberazione) che devono essere ancora assegnati, concessi ed impegnati a favore dei Comuni richiedenti; 

Preso atto che, sulla base dell’istruttoria eseguita dagli enti richiedenti sulle domande presentate dai soggetti beneficiari, sono state trasmesse on line al Servizio regionale Politiche abitative, richieste di contributo relative a n. domande 49.407; 

Dato atto che:

  • i Comuni di Berceto, Pellegrino Parmense, Collagna, Tredozio, non hanno avuto domande di contributo nell’anno 2011 e che pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dalla propria deliberazione n. 2264/2010, si procede alla revoca dell’anticipo 2011 (colonna B “Revoca Anticipo” dell’Allegato 1) alla presente deliberazione);
  • i Comuni di Ziano Piacentino, Lizzano in Belvedere, Montegridolfo hanno un contributo assegnato di importo inferiore all’importo dell’anticipo e che pertanto - per economia procedimentale - si procede alla revoca dell’anticipo 2011 (colonna B “Revoca Anticipo” dell’Allegato 1) alla presente deliberazione);
  • l’importo complessivo dell’anticipo 2011 - per effetto della revoca di contributo di cui ai due alinea precedenti complessivamente pari a Euro 1.596,25 - è ridefinito nella misura di € 3.998.403,75 (colonna C “Economia” dell’Allegato 1) alla presente deliberazione); 

Dato atto che il Comune di Montegridolfo ha un contributo assegnato (Euro 392,00) inferiore all’importo delle economie dichiarate dal Comune (Euro 1.216,63) e che l’importo delle economie che eccede il contributo assegnato è di Euro 824,63. Tale eccedenza è indicata nella colonna F “Somme eccedenti” di cui all’Allegato 1) alla presente deliberazione; 

Ritenuto di stabilire che il contributo a favore del Comune di Montegridolfo di € 392,00 deve essere finanziato con una quota delle economie dichiarate che sono già nelle disponibilità dal Comune (in ottemperanza a quanto previsto dalla propria deliberazione 2264/10 le economie sono trattenute dai Comuni a titolo di anticipo dei fondi 2011) e che la differenza di € 824,63 tra il contributo assegnato al Comune (Euro 392,00) e le economie complessive dichiarate (Euro 1.216,63) deve essere restituita alla Regione Emilia-Romagna (nella causale deve essere indicato: “restituzione somme ex legge 431/98”) e verrà introitata sul Capitolo 4620 “Sopravvenienze attive relative a rimborsi e recuperi” di cui all’U.P.B. 3.9.6600 parte entrate del bilancio regionale;

Dato atto che - per effetto della eccedenza tra l’economia dichiarata dal Comune di Montegridolfo e l’importo del contributo assegnato (Euro 824,63) e le revoche degli anticipi 2011 (Euro 1.596,25) - la quota complessivamente disponibile da assegnare a favore dei Comuni richiedenti (finanziamenti statali + finanziamento regionale + economie) deve essere ricalcolata nell’importo di Euro 16.064.751,80; 

Dato atto che:

  •  sulla base della ripartizione effettuata ai sensi del punto 4. dell’Allegato 1) alla propria deliberazione 2264/10 la copertura della quota teorica a carico del bilancio regionale (85%) delle richieste (come evidenziato nella colonna “Contributo complessivo spettante” dell’Allegato 1) alla presente deliberazione) - sulla base dei fondi complessivamente disponibili - è pari al 15,3388%;
  • in base a quanto stabilito dal punto 5. dell’Allegato A) e dal punto 4. dell’allegato B) alla propria deliberazione 2264/10 la percentuale di copertura minima della quota teorica a carico del bilancio comunale (15%) è pari al 15,3388% e che la mancata erogazione della quota minima comunale comporta la restituzione della quota di contributo regionale; 

Dato atto altresì che sulla base di quanto sopra meglio specificato si rende necessario procedere alla assegnazione e concessione dell’onere finanziario relativo ai fondi statali per l’ammontare complessivo di Euro 11.880.054,18 (al netto della somma da assegnare e concedere al Comune di San Giorgio Piacentino) a favore dei Comuni richiedenti il contributo nell’anno 2011; 

Ritenuto di procedere, in attuazione di quanto disposto dal punto 4. dell’Allegato A) alla propria deliberazione n. 2264/2010, alla ripartizione agli enti beneficiari delle risorse statali disponibili per le domande dell’anno 2011 quantificate in complessivi Euro 11.880.054,18 così come indicato nella colonna E “Contributo statale al netto dell’anticipo regionale e delle economie” D-(A+C)” dell’allegato 1) parte integrante del presente atto; 

Ritenuto di stabilire che le economie eventualmente maturate dai Comuni a qualsiasi titolo - relative sia alle somme assegnate e concesse per la gestione dell’anno 2011 sia alle somme assegnate e concesse negli anni precedenti il 2011 - devono essere restituite alla Regione Emilia-Romagna (nella causale deve essere indicato: “restituzione somme ex Legge 431/98”) e verranno introitate sul Capitolo 4620 “Sopravvenienze attive relative a rimborsi e recuperi” di cui all’U.P.B. 3.9.6600 parte entrate del bilancio regionale; 

Ritenuto che ricorrono gli elementi di cui all’art. 47, comma 2, della L.R. 40/01 e che, pertanto, l’impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;

Viste:

  • la L.R. 15/11/2001, n. 40;
  • la L.R. 26/11/2001, n. 43 e succ. mod.;
  • le LL.RR. 23 dicembre 2010, nn. 14 e 15;
  • le LL.RR. 26 luglio 2011 nn. 10 e 11; 

Vista la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07 e s.m.” e s.m.;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006 e n. 1222 del 4/8/2011; 

Dato atto dei pareri allegati; 

Su proposta dell’Assessore competente per materia; 

a voti unanimi e palesi, 

delibera:

1. di assegnare e concedere, per le ragioni esposte in premessa relativamente al Fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. 24/2001, a favore del Comune di San Giorgio Piacentino (PC) il contributo di Euro 9.493,65 relativamente alla gestione dell’anno 2010, utilizzando una quota delle risorse statali;

2. di stabilire che il contributo a favore del Comune di Montegridolfo di Euro 392,00 deve essere finanziato con una quota delle economie dichiarate che sono già nelle disponibilità dal Comune (in ottemperanza a quanto previsto dalla propria deliberazione 2264/10 le economie sono trattenute dai Comuni a titolo di anticipo dei fondi 2011) e che la differenza di Euro 824,63 tra il contributo assegnato al Comune (Euro 392,00) e le economie complessive dichiarate (Euro 1.216,63) deve essere restituita alla Regione Emilia-Romagna (nella causale deve essere indicato: “restituzione somme ex Legge 431/98”) e verrà introitata sul Capitolo 4620 “Sopravvenienze attive relative a rimborsi e recuperi” di cui all’U.P.B. 3.9.6600 parte entrate del bilancio regionale;

3. di ridefinire, per le ragioni esposte in premessa, l’importo delle economie del Comune di Pieve di Cento (BO) nell’importo di Euro 425,54 (l’importo corretto è indicato alla colonna C “Economia” dell’Allegato 1) alla presente deliberazione di cui forma parte integrante);

4. di revocare, per le ragioni esposte in premessa, i contributi assegnati e concessi a titolo di anticipo ai Comuni di Berceto, Pellegrino Parmense, Collagna, Tredozio, Ziano Piacentino, Lizzano in Belvedere, Montegridolfo per l’importo complessivo di Euro 1.596,25 così come meglio indicati nella colonna B “Revoca anticipo” dell’Allegato 1) alla presente deliberazione;

5. di quantificare il fabbisogno per l’anno 2011, secondo le motivazioni espresse in premessa, nell’ammontare complessivo di Euro 16.074.245,45 (risultante dalla somma tra gli importi di cui alla colonna D “Contributo complessivo spettante” dell’Allegato 1) al presente atto e la quota assegnata al Comune di San Giorgio Piacentino di cui al punto 1. che precede) relativo al Fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. 24/01 a carico del bilancio regionale alla cui copertura si fa fronte come segue: 

  • quanto ad Euro 3.998.403,75 (colonna A “Anticipo 2011” dell’Allegato 1) quale quota assegnata e concessa con propria deliberazione 2264/10 al netto della revoca disposta con il presente provvedimento così come indicato al punto 4. che precede, dando atto che la spesa grava al n. 4527 di impegno assunto sul Capitolo 32038 “Contributi per l’accesso all’abitazione in locazione - Fondo regionale (art. 38, L.R. 8 agosto 2001, n. 24)” di cui all’UPB 1.4.1.2 12290 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2010 conservato tra i residui passivi dell’esercizio corrente; 
  • quanto ad Euro 187.118,50 (colonna C “Economia” dell’allegato 1) quale ammontare complessivo delle economie dichiarate dai Comuni che, in ottemperanza a quanto previsto dal punto 4. dell’Allegato A) della propria deliberazione 2264/10, devono essere detratte dal contributo complessivo in quanto sono state trattenute dai Comuni stessi a titolo di anticipo;
  • quanto ad Euro11.889.547,83 (risultante dalla somma tra gli importi di cui alla colonna E “Contributo statale al netto dell’anticipo regionale e delle economie” D-(A+C)” dell’Allegato 1) e la somma assegnata e concessa al Comune di San Giorgio Piacentino di cui al punto 1. che precede) che si assegna e concede con il presente provvedimento a favore dei Comuni aventi diritto quale contributo integrativo dei fondi statali di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione relativi all’anno 2010 e 2011, dando atto che la spesa grava sull’impegno contabile assunto come indicato al successivo punto 6.; 

6. di imputare, al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria alle obbligazioni giuridiche discendenti dal presente atto, la spesa complessiva di Euro 11.889.547,83 registrata al n. 3701 di impegno sul Capitolo 32040 “Contributi integrativi di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione (art. 11, L. 9 dicembre 1998, n. 431) - Mezzi statali” di cui all’UPB 1.4.1.2.12301 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;

 7. di dare atto che alla liquidazione degli importi riconosciuti a ciascun ente beneficiario indicato nell’ Allegato 1) al presente provvedimento (colonna G “Somma da liquidare”) e al Comune di San Giorgio Piacentino (punto 1. che precede), per un ammontare complessivo di Euro 15.887.951,58, provvederà con proprio atto formale, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01 e in applicazione delle proprie deliberazioni 2416/08 e s.m. e 2264/10, il Responsabile del Servizio regionale competente, in una unica soluzione, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento sulla base della documentazione richiamata in premessa;

8. di dare atto altresì che sulla base della ripartizione effettuata ai sensi del punto 4. dell’Allegato A) alla propria deliberazione 2264/10 la copertura della quota teorica a carico del bilancio regionale (85%) delle richieste è pari al 15,3388%;

9. di dare atto infine che in base a quanto stabilito dal punto 5. dell’Allegato A) e dal punto 4. dell’Allegato B) alla propria deliberazione 2264/10 la percentuale di copertura minima della quota teorica a carico del bilancio comunale (15%) è pari al 15,3388% e che la mancata erogazione della quota minima comunale comporta la restituzione della quota di contributo regionale;

10. di procedere sulla base di quanto disposto al punto 4. che precede alla registrazione contabile a titolo di economia di spesa dell’importo di Euro 1.596,25 a valere sull’impegno n. 4527 registrato sul Capitolo 32038 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2010;

11. di stabilire che le eventuali economie maturate dai Comuni a qualsiasi titolo - e relative sia alle somme assegnate e concesse per la gestione dell’anno 2011 sia alle somme assegnate e concesse negli anni precedenti il 2011 - devono essere restituite alla Regione Emilia-Romagna (nella causale deve essere indicato: “restituzione somme ex legge 431/98”) e verranno introitate sul Capitolo 4620 “Sopravvenienze attive relative a rimborsi e recuperi” di cui all’U.P.B. 3.9.6600 parte entrate del bilancio regionale;.

12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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