n.324 del 06.11.2013 periodico (Parte Seconda)

Attuazione dell'accordo con la Repubblica di San Marino relativamente alla gestione dei rifiuti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

- la Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

- la Legge regionale 28 gennaio 2003, n. 1 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani)”;

- il Regolamento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;

Premesso che:

- la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino hanno sottoscritto in data 14 novembre 2011 un accordo (ratificato con deliberazione assembleare n. 68 del 20 dicembre 2011) per la gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento;

- con l’accordo la Regione acconsente, in ossequio al principio di prossimità, all’ingresso nel proprio territorio dei rifiuti urbani prodotti sul territorio sammarinese al fine di essere recuperati o smaltiti alle condizioni normative e tecniche vigenti secondo i quantitativi e le modalità nel medesimo accordo specificati;

- l’accordo, fra le altre, prevede all’articolo 8 che le Province di Forlì-Cesena e Rimini stipulino specifiche intese finalizzate a concordare tutti gli aspetti operativi preliminari allo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino e destinati ai rispettivi impianti provinciali;

- la Provincia di Forlì-Cesena in attuazione della succitata disposizione ha stipulato il 19 dicembre 2011 una intesa con il Comune di Sogliano e la Repubblica di San Marino per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati da quest’ultimo prodotti;

- in particolare in base alla succitata intesa i rifiuti urbani ed assimilati provenienti da San Marino sono conferiti presso l’impianto di discarica sito nel comune di Sogliano al Rubicone - località Ginestreto.

Dato atto che l’articolo 7, comma 1 del DLgs n. 36/2003 attuativo dell’articolo 6, lettera a) della Direttiva comunitaria 1999/31/CE pone l’obbligo di preventivo trattamento dei rifiuti prima di essere collocati in discarica.

Rilevato che:

- il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con circolare interpretativa del 6 agosto 2013 ha modificato la propria precedente interpretazione in merito alla definizione di “trattamento” contenuta nella circolare del 30 giugno 2009 (U.prot.GAB-2009-0014963), alla luce del parere motivato della Commissione Europea dell'1/6/2012 reso nell’ambito della procedura di infrazione n. 2011/4021;

- in particolare in tale circolare è chiarito che la trito-vagliatura pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati non soddisfa da sola l’obbligo di trattamento previsto dall’articolo 6, lettera a) della Direttiva 1999/31/CE che invece deve necessariamente includere un’adeguata selezione delle diverse frazioni di rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica;

- a seguito delle richiamate modifiche interpretative delle normative vigenti la Sogliano Ambiente SpA ha comunicato, a partire dal 4 ottobre 2013, l’interruzione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati presso la discarica sita nel comune di Sogliano, località Ginestro;

- attualmente permane, in base all’accordo stipulato con la Repubblica di San Marino, un quantitativo residuo di rifiuti urbani indifferenziati da gestire per l’anno 2013 stimato in circa 3.500 tonnellate;

Richiamato l’articolo 1 dell’accordo per il quale, come accennato anche in premessa, la Regione Emilia-Romagna acconsente all’ingresso nel proprio territorio dei rifiuti provenienti dalla Repubblica di San Marino nel rispetto delle condizioni normative e tecniche vigenti;

Preso atto che la Repubblica di San Marino ha, con nota del 10 ottobre 2013 (prot. n. 0164/2013-20-01), comunicato il proprio impegno ad uniformarsi alla legislazione comunitaria e ad attivare sul proprio territorio un centro di raccolta e di pretrattamento che permetta una corretta gestione dei rifiuti e tenuto conto dei tempi tecnici per dotarsi di strutture, impianti e siti quantificati in un periodo non superiore a 90 giorni;

Considerato quindi che nelle more del suddetto adeguamento si rende comunque necessario dare attuazione agli impegni assunti dalla Regione Emilia-Romagna con il citato accordo provvedendo al corretto trattamento del quantitativo residuo dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalla Repubblica di San Marino ed in particolare occorre pianificare i flussi dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti da San Marino ad un impianto di recupero o di smaltimento presente sul territorio regionale;

Considerato che:

- ai sensi dell’articolo 199 del DLgs n. 152/2006 e dell’articolo 13 della L.R. n. 23/2011 la determinazione dei flussi dei rifiuti è di competenza regionale da esercitarsi con il piano regionale di gestione dei rifiuti;

- ai sensi dell’articolo 28 della L.R. n. 1/2003 le modificazioni dei contenuti dei piani in campo ambientale necessarie per l'adeguamento della pianificazione alle norme comunitarie, nazionali e regionali, che non attengano a vincoli, scelte localizzative, limiti e condizioni di sostenibilità o ad ogni altra previsione di tutela, uso e trasformazione del territorio, sono approvate con deliberazione degli Enti competenti;

Considerato quindi che per dare attuazione all’accordo si rende necessario pianificare il flusso dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalla Repubblica di San Marino;

Preso atto che ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo le modifiche inerenti ai quantitativi destinati a recupero non costituiscono variazione delle sue finalità e possono avvenire previa richiesta da parte della Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente della Repubblica di San Marina alla Giunta regionale che si esprime nel merito;

Considerato che:

- nella gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti il recupero deve essere considerato prioritario rispetto allo smaltimento;

- nell’ambito degli impianti prossimi al luogo d’ingresso dei rifiuti in Regione vi è il complesso impiantistico denominato CdR-IRE gestito da HERA Ambiente SpA ubicato nel comune di Ravenna (S.S. 309 Romea km 2.6) autorizzato a compiere operazioni di recupero;

- che il quantitativo di 3500 tonnellate di rifiuto urbano indifferenziato proveniente dalla Repubblica di San Marino trova capienza nell’ambito del quantitativo dei rifiuti da gestire autorizzato all’impianto;

Ritenuto pertanto nelle more dell’adeguamento delle modalità di trattamento dei rifiuti della Repubblica di San Marino alle normative vigenti, e per il periodo strettamente necessario a consentire siffatto adeguamento, di prevedere che i rifiuti provenienti dalla Repubblica di San Marino siano conferiti al complesso impiantistico denominato CdR-IRE ubicato nel comune di Ravenna (S.S. 309 Romea km 2.6);

Richiamato il Regolamento comunitario n. (CE)1013/2006, l’articolo 194 del DLgs 152/2006 e relativi accordi e normative attuative relative alle procedure e ai regimi di controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti;

Dato atto che con la citata con nota del 10 ottobre 2013 (prot. n. 0164/2013-20-01). la Repubblica di San Marino ha anche affermato che la spedizione transfrontaliera dei rifiuti urbani, prodotti nella Repubblica di San Marino e destinati alla discarica gestita da Sogliano Ambiente SpA, è avvenuta nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1013/2006 con procedura di notifica autorizza­tiva (SM0256), che il soggetto notificatore è l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) e che il vettori previsti sono costituiti da una società sammarinese, Beccari Srl, e da una italiana, Sogliano Ambiente Trasporti Srl, entram­be dotate delle necessarie autorizzazioni e ha richiesto di proseguire con modalità analoghe;

Ritenuto quindi di specificare le condizioni del trasporto sul territorio regionale dei rifiuti provenienti dalla Repubblica di San Marino nell’Allegato 1, alla presente deliberazione nel ris­petto della legislazione vigente in adesione anche alla richiesta sopra richiamata;

Ritenuto che la regolamentazione dei corrispettivi debba essere effettuata dai soggetti interessati con specifici accordi nel rispetto della normativa vigente;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’ Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le ragioni espresse in premessa, da considerarsi qui integralmente richiamate,

a) di disporre, per un periodo non superiore a 90 giorni, che i rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalla Repubblica di San Marino stimati in circa 3.500 tonnellate quale residuo dell’anno 2013 debbano essere conferiti nel complesso impiantistico denominato CdR-IRE gestito da HERA Ambiente SpA ubicato nel comune di Ravenna, S.S. 309 Romea km. 2.6, nelle more dell’adeguamento alle normative vigenti delle loro modalità di trattamento da parte della Repubblica di San Marino;

b) di disporre che il quantitativo di 3.500 tonnellate di rifiuto urbano indifferenziato proveniente dalla Repubblica di San Marino, soddisfatta l’esigenza di trattamento dei rifiuti urbani del territorio di Ravenna, deve avere priorità rispetto al conferimento dei quantitativi di rifiuti già autorizzati nel rispetto del tetto previsto dall’autorizzazione vigente e che l’autorizzazione dell’impianto non necessita quindi di essere adeguata in conseguenza delle disposizioni contenute nel presente atto;

c) di dare atto che la regolamentazione dei corrispettivi debba essere effettuata dai soggetti interessati con specifici accordi nel rispetto della normativa vigente;

d) che le condizioni del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti provenienti dalla Repubblica di San Marino sono specificate nell’Allegato 1, parte integrante del presente atto, nel rispetto della legislazione vigente ed in adesione anche alla richiesta avanzata dalla Repubblica di San Marino;

e) di trasmettere il presente atto alle Province di Ravenna, di Forlì-Cesena, ad Hera Ambiente SpA;

f) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato 1

La gestione operativa dei rifiuti provenienti dalla Repubblica di San Marino individuati dal presente atto, per quanto riguarda anche il trasporto nel territorio italiano, compete all’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.), la quale, dovrà sottoscrivere uno specifico contratto con Hera Ambiente SpA, gestore del complesso impiantistico denominato CdR-IRE ubicato nel comune di Ravenna, S.S. 309 Romea km. 2.6 (di seguito “impianto”), per il conferimento dei rifiuti urbani non differenziati destinati a recupero.

L'A.A.S.S. potrà avvalersi anche di trasportatori terzi, con obbligo di trasferire in capo ai soggetti con essa convenzionati per l'espletamento dei servizi di raccolta e trasporto dei suddetti rifiuti, la piena conoscenza dei diritti e delle obbligazioni derivanti dalle discipline vigenti.

All'A.A.S.S. compete l'espletamento delle procedure di notifica e di tutti i conseguenti adempimenti conformemente alle disposizioni definite dal Titolo II del Regolamento (CE) n. 1013/2006; in particolare, l'A.A.S.S. è tenuta ad accettare e osservare tutte le disposizioni impartite dalle Autorità competenti anche in relazione ai regolamenti interni adottati per il conferimento dei rifiuti, impegnandosi a rispettare le modalità di accettazione vigenti e garantendo, mediante opportuni controlli, la totale assenza di rifiuti con classificazione diversa da quelle individuate dal presente atto.

L'A.A.S.S. è tenuta a rispettare le specifiche procedure di conferimento e di ammissibilità dei rifiuti previste dalla normativa vigente, nonché quelle riportate nell'autorizzazione alla gestione dell’impianto.

I trasportatori che effettuano operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti individuati dal presente atto provenienti dalla Repubblica di San Marino importandoli nel territorio della provincia di Ravenna per il conferimento presso l’impianto, devono essere autorizzati secondo la normativa vigente nella Repubblica di San Marino e devono essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 194, comma 3 del DLgs 152/06.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina