n.273 del 02.09.2016 (Parte Seconda)

Emergenza sanitaria territoriale. Disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro dei medici con incarico convenzionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che con propria deliberazione n.2423 del 2/12/2000, in attuazione di quanto previsto dall’art.8, comma 1 bis, del D.Lgs. n.502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata individuata l’emergenza territoriale quale area di attività nella quale prevedere l’instaurazione di un rapporto di dipendenza per i medici convenzionati ivi operanti, titolari di incarico a tempo indeterminato, per favorire la piena integrazione del sistema territoriale con quello ospedaliero; 

Atteso che con la medesima deliberazione, al fine di uniformare la tipologia dei rapporti di lavoro ed attuare una piena integrazione e connessione del sistema dell'emergenza territoriale con il sistema di emergenza-urgenza ospedaliero, si è determinato di procedere ad un progressivo superamento dei rapporti convenzionali, da considerare ad esaurimento, in attesa del graduale passaggio al rapporto di lavoro dipendente, prevedendo la possibilità di sostituzione del personale convenzionato che cessa dal servizio con personale dipendente, con possibilità di conferimento di incarichi convenzionali, solo a tempo determinato, in assenza di graduatorie di pubblico concorso; 

Dato atto che con proprie successive deliberazioni, tra le quali la n.265 del 26/2/2001, la n.662 del 22/4/2002, la n.2473 del 1/12/2003, ed infine con propria deliberazione n.1870 del 23/11/2009 si è provveduto all’indizione degli avvisi per il giudizio di idoneità ai fini dell’inquadramento nel ruolo sanitario nella disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza" dei medici in possesso dei requisiti previsti dal citato art.8, comma 1 bis, del D.Lgs n.502/92 e s.m.i.; 

Dato atto che con propria deliberazione n.1607 del 7/11/2011 è stato recepito un Protocollo d’Intesa con le Organizzazioni Sindacali della medicina generale (settore Emergenza Sanitaria Territoriale) per la trasformazione dei rapporti di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato, dei medici operanti in tale Servizio (con almeno due anni di anzianità, frequenza di specifico corso “avanzato” di 16 giornate, oltre a verifica e colloquio finale, ed impegno a mantenere la convenzione per almeno tre anni), scaduto in data 31/12/2013; 

Dato atto che con propria deliberazione n.327 del 17/3/2014 è stato recepito un Protocollo d’Intesa con le Organizzazioni Sindacali della medicina generale (settore Emergenza Sanitaria Territoriale) per la trasformazione dei rapporti di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato, dei medici operanti in tale Servizio (con almeno due anni di anzianità, frequenza di specifico corso “avanzato” di 16 giornate, oltre a verifica e colloquio finale, ed impegno a mantenere la convenzione per almeno tre anni), scaduto in data 31/12/2015;

Atteso che l’Accordo Regionale per la medicina generale, di cui alla propria deliberazione n. 1398 del 9 ottobre 2006, disciplina le procedure e le modalità di copertura degli ambiti territoriali carenti ed incarichi vacanti;

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari n. 4573 del 12 aprile 2007 è stata assegnata all’Azienda USL di Imola, la gestione centralizzata delle procedure di assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria e degli incarichi di continuità assistenziale; 

Considerato che la gestione centralizzata - anziché aziendale - delle suddette procedure consente una notevole semplificazione burocratica ed abbreviazione dei tempi necessari per l’espletamento dei compiti previsti, nonché una significativa riduzione delle spese amministrative e di impiego di risorse umane da parte delle altre Aziende USL e che l’Azienda USL di Imola potrà gestire anche le procedure di assegnazione degli incarichi vacanti per il settore dell'emergenza sanitaria territoriale, così come già avviene per le zone carenti di assistenza primaria e per gli incarichi vacanti di continuità assistenziale; 

Considerato che il previsto reclutamento di medici per tale settore, tramite concorso pubblico, ha presentato alcune criticità sia per le limitazioni alle assunzioni previste da disposizioni nazionali sia per il ristretto numero di medici che hanno conseguito la specializzazione in Medicina di emergenza urgenza, attivata recentemente dopo reiterati rinvii; 

Rilevato altresì che, in questi anni, per sopperire alle carenze d’organico, le Aziende USL hanno assicurato la copertura del servizio con il conferimento di incarichi a tempo determinato a medici in possesso dell’idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriali, come previsto all’art. 96 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale vigente, utilizzando graduatorie aziendali con validità annuale; 

Atteso che per consentire la necessaria formazione ed il conseguimento dell'attestato di cui sopra, il cui possesso è requisito indispensabile per lo svolgimento dell'attività di emergenza sanitaria territoriale, sono stati organizzati e svolti, con cadenza regolare, gli specifici corsi in Aziende della Regione Emilia-Romagna, al fine di assicurare la disponibilità di personale medico qualificato per le esigenze del Servizio di emergenza
urgenza; 

Considerato che le reiterate procedure di conferimento e di rinnovo di incarichi convenzionali a tempo determinato, unitamente alle perduranti difficoltà a reclutare personale medico dipendente, ostacolano la piena operatività dei servizi di emergenza-urgenza e rischiano di compromettere il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi del sistema; 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto e per consentire la stabilizzazione degli assetti organizzativi del Servizio, modificare il disposto della citata deliberazione n.2430/2000 e procedere alla riattivazione delle procedure di conferimento di incarico convenzionale a tempo indeterminato di medico dell'emergenza sanitaria territoriale, secondo i criteri e le modalità previste al Capo V dell'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale 23 marzo 2005 e s.m.i; 

Visto che la riattivazione delle procedure di conferimento di incarico convenzionale a tempo indeterminato di medico dell'emergenza sanitaria territoriale, secondo i criteri e le modalità previste al Capo V dell'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale 23 marzo 2005 e s.m.i, è stata condivisa con le Organizzazioni Sindacali della Medicina Generale in data 27/04/2016 all’interno del Comitato Regionale per i Medici di Medicina generale di cui all’art. 24 dell’Accordo Collettivo Nazionale 23/03/2005 ed s.m.i.; 

Richiamate:

- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 recante “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517.” nonché la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 recante “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale”;

- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche; 

Richiamate infine le proprie deliberazioni di seguito indicate:

- n.2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e s.m.;

- n.193 del 27 febbraio 2015 recante "Contratto di lavoro ai sensi dell'art. 43 L.R. 43/2001 e affidamento dell'incarico di Direttore Generale "Sanità e Politiche Sociali";

- n.516 dell'11 maggio 2015 recante "Soppressione e modifica servizi della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali";

- n.628 del 29 maggio 2015 concernente "Riorganizzazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali";

- n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n.43/2001";

- n. 106 del 1 febbraio 2016 concernente "Approvazione incarichi dirigenziali prorogati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto";

- n. 270 del 29 febbraio 2016 concernente "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;

- n. 702 del 16 maggio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della corruzione e della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e dell'anagrafe per la stazione appaltante." 

Dato atto del parere allegato; 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute 

A voti unanimi e palesi

delibera: 

a) di procedere, per quanto sopra esposto e per consentire la stabilizzazione degli assetti organizzativi del Servizio, alla riattivazione delle procedure di conferimento di incarico convenzionale a tempo indeterminato di medico dell'emergenza sanitaria territoriale, secondo i criteri e le modalità previste al Capo V dell'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale 23 marzo 2005 e s.m.i., in particolare secondo quanto previsto all’art.92 dell’accordo citato, modificando in tal modo il disposto della propria deliberazione n.2430 del 2/12/2000; 

b) di assegnare all’Azienda USL di Imola, secondo quanto previsto all’art.92, comma 20 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale 23 marzo 2005 e s.m.i., la gestione centralizzata delle procedure di assegnazione degli incarichi vacanti per il settore dell'emergenza sanitaria territoriale, così come già avviene per le zone carenti di assistenza primaria e per gli incarichi vacanti di continuità assistenziale; 

c) di quantificare, assegnare e concedere all’Azienda USL di Imola, con separato atto, un finanziamento a titolo di rimborso delle spese che saranno sostenute per la gestione centralizzata delle procedure di assegnazione anche degli incarichi vacanti per il settore dell'emergenza sanitaria territoriale, così come già avviene per le zone carenti di assistenza primaria e per gli incarichi vacanti di continuità assistenziale.

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