n.408 del 27.12.2018 periodico (Parte Seconda)

Legge n. 157/92 e L.R. n. 8/94 e ss.mm.ii.. Disposizioni in ordine all'efficacia dei piani provinciali di controllo faunistico del cinghiale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed in particolare:

- l’art. 10 che prevede che le Province predispongano piani faunistico-venatori, articolandoli per comprensori omogenei e che le Regioni attuino la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali secondo i criteri di omogeneità e congruenza dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, oggi Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA);

- l’art. 19 che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, alla condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l’inefficacia della messa in atto di metodi ecologici;

Atteso che il citato art. 19 prevede inoltre che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio;

Richiamate:

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:

  • l’art. 35 il quale dispone che la gestione faunistica dei parchi è finalizzata alla conservazione della diversità genetica delle popolazioni di fauna selvatica presenti, nonché alla tutela degli habitat indispensabili alla loro sopravvivenza e riproduzione. Nel territorio dei parchi è vietata l'attività venatoria, nonché la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica ad eccezione degli interventi di cui all'art. 37;
  • l’art. 36 il quale prevede che, allo scopo di assicurare la necessaria unitarietà della politica faunistica nel territorio regionale, la pianificazione e la gestione faunistica dei parchi, comprese le aree contigue, deve essere coerente con i contenuti della Carta regionale delle vocazioni faunistiche e in raccordo con la pianificazione faunistico-venatoria provinciale;
  • l’art. 37 il quale stabilisce che nel territorio dei parchi e nelle aree contigue, sono possibili interventi di controllo delle popolazioni faunistiche qualora siano resi necessari per assicurarne la funzionalità ecologica; detti interventi devono essere effettuati prioritariamente attraverso l'utilizzo di metodi ecologici ed in subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed attuati dagli stessi Enti di gestione, avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati;
  • l’art. 38 che ammette l’esercizio venatorio nelle aree contigue dei parchi regionali nella forma della caccia programmata; l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 1/2016 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”;

Richiamati, in particolare, della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994 come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. 17 febbraio 2005, n. 6;

- l’art. 5, rubricato “Piano faunistico-venatorio regionale”, il quale prevede al comma 1, che il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale, elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 e al piano territoriale regionale, sia approvato dall’Assemblea legislativa su proposta della Giunta;

- l’art. 16 a norma del quale:

  • la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;
  • nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco e sotto la diretta sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;
  • il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale n. 13/2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

Visti:

- il Regolamento Regionale del 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";

- la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 79 del 22 gennaio 2018 avente ad oggetto “Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09”;

- n. 1147 del 16 luglio 2018 avente ad oggetto “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C);

Richiamato il “Piano Faunistico-Venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023, approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018 che, in particolare, rileva nella popolazione di cinghiale la specie maggiormente impattante sul territorio regionale ed individua nel “controllo” una delle misure di primaria importanza per la gestione della specie in relazione all’imponente esborso economico per danni alle produzioni agricole;

Dato atto che ad oggi il controllo di detta specie è stato attuato, fatta eccezione per i Parchi regionali, sulla base di “Piani di controllo” approvati dalle Province prima del citato riordino istituzionale di cui alla L.R. n. 13/2015, in conformità a quanto previsto dai soprarichiamati art. 19 della Legge n. 157/1992 e art. 16 della L.R. n. 8/1994, previa acquisizione del prescritto parere da parte di ISPRA;

Atteso che i “Piani di controllo del cinghiale” approvati dalle Province sono da ritenersi coerenti con il Piano faunistico-venatorio regionale approvato con la soprarichiamata deliberazione assembleare n. 179/2018;

Considerato che è in corso di predisposizione un “Piano regionale di controllo quinquennale per la specie cinghiale”;

Ritenuto opportuno, considerati gli obiettivi del vigente Piano Faunistico regionale, confermare l’efficacia dei predetti piani provinciali, nelle more dell’approvazione del “Piano regionale”, al fine di non interrompere l’attività di contrasto alla riduzione della popolazione, in particolare per quanto riguarda le zone di protezione, fermo restando l’applicazione delle misure generali di conservazione nonché, qualora esistenti, delle misure specifiche dei Siti Rete Natura 2000, approvate con deliberazione n. 79/2018, come modificata e integrata dalla successiva deliberazione n. 1147/2018;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 recante “Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera

  1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
  2. di confermare, nelle more dell’approvazione del nuovo “Piano regionale di controllo quinquennale per la specie cinghiale”, l’efficacia dei “Piani di controllo del cinghiale” approvati dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 157/1992 e dell’art. 16 della L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii., fermo restando l’applicazione delle misure generali di conservazione nonché, qualora esistenti, delle misure specifiche dei Siti Rete Natura 2000, approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 79 del 22 gennaio 2018, come modificata e integrata dalla successiva deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018;
  3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
  4. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

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