n.136 del 22.05.2013 periodico (Parte Seconda)

Esito della procedura di verifica (screening) relativa al progetto di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 216 DLgs 152/06 e smi in comune di San Polo d'Enza presentato dalla Ditta CCPL Inerti SpA (Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 152/06 e s.m.i.)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’art. 216 DLgs 152/06 e smi” nel Comune di San Polo d’Enza (RE) presentato dalla Ditta “C.C.P.L. Inerti SpA” da ulteriore procedura di VIA. a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  1. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, il proponente dovrà mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;
  2. devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione, macinazione e frantumazione dei rifiuti;
  3. è possibile sottoporre ad attività di recupero di rifiuti le tipologie e i codici CER elencati negli atti di iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., della Provincia di Reggio Emilia, al n. 115, secondo le modalità ivi riportate;
  4. le attività di recupero di rifiuti dovranno essere svolte nel pieno rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., sia dal punto di vista dei quantitativi di rifiuti massimi da sottoporre ad operazioni di recupero, sia in termini di tipologie di attività di recupero a cui tali rifiuti possono essere sottoposti, sia in riferimento alle modalità operative;
  5. l’attività di recupero dei rifiuti dovrà essere svolta unicamente nel periodo diurno, e in particolare dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19;
  6. devono essere rispettati i limiti acustici assoluti e differenziali previsti presso il sito in esame in base alle vigenti disposizioni in materia;
  7. l’approvvigionamento idrico dal Torrente Enza e dai due pozzi è inderogabilmente subordinato alla disponibilità di un idoneo titolo concessorio ai sensi della normativa vigente in materia;
  8. durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
  9. deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi se necessario;
  10. prima della cessazione definitiva dell’attività, dovrà essere predisposto e trasmesso a Provincia, Comune ed ARPA territorialmente competenti, un piano di dismissione finalizzato all'eliminazione dei potenziali rischi ambientali e al ripristino dei luoghi nel rispetto anche delle eventuali previsioni del P.A.E. vigente all’atto della cessazione;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta CCPL Inerti SpA; alla Provincia di Reggio Emilia; al Comune di San Polo d’Enza; all’ARPA sezione provinciale di Reggio Emilia; all’AUSL di Reggio Emilia;

4) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. il presente provvedimento di assoggettabilità.

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