n.172 del 13.06.2018 periodico (Parte Seconda)

Presa d'atto della variazione soggetto gestore delle strutture accreditate per trattamento delle dipendenze patologiche Villa Cella, Mancasale, LAG Festà, LAG Campiglio, Alda Merini

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. n. 4/2008;

il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 29/04 e successive modifiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 26/2005 “Applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso – Ulteriori precisazioni”;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate";

- n.1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell’accreditamento delle strutture sanitarie”;

Viste le proprie determinazioni con le quali è stato concesso l’accreditamento delle seguenti strutture per trattamento delle dipendenze patologiche, gestite dall’ente “Associazione onlus Centro sociale Papa Giovanni XXIII” con sede legale in Reggio Emilia, Via Aldo Moro n.49:

- “Villa Cella” ubicata in Via Casaloffia n. 15, Reggio Emilia, accreditata per la tipologia terapeutico-riabilitativa, 23 posti letto (determinazione n.5525/2013);

- “Mancasale”, ubicata in Via Madre Teresa di Calcutta n.1 Reggio Emilia, accreditata per tipologia terapeutico-riabilitativa, 30 posti letto a (determinazione n. 13259/2013)

- “Alda Merini”, ubicata a Reggio Emilia, Via Sassi n.4, accreditata per la tipologia struttura residenziale per persone dipendenti da sostanze d’abuso affette da patologie psichiatriche, 12 posti letto (determinazione n. 12836/2015);

- “LAG Festà” ubicata a Marano Sul Panaro (MO), Via Festà n.1, accreditata per tipologia terapeutico-riabilitativa, 15 posti letto (determinazioni n. 5526/2013 e 18221/2015);

- “LAG Campiglio”, ubicata in Via Borgo Campiglio n. 2 e Via Borgo e Castello n. 7, Vignola (MO), accreditata per tipologia terapeutico-riabilitativa 17 posti letto, e un modulo residenziale di 8 posti letto per la gestione delle crisi e la rivalutazione diagnostica (determinazione n. 5527/2013 e 18221/2015);

Visto che, per effetto delle disposizioni della deliberazione di Giunta regionale n.1943/2017, l’accreditamento delle strutture Villa Cella, Mancasale, LAG Festà, LAG Campiglio è valido fino al 31 luglio 2019;

Visto che l’accreditamento della struttura Alda Merini è valido fino al 5 ottobre 2019;

Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione (PG 2017/0786124 del 29 dicembre 2017) e integrazione (2018/0067450 del 31 gennaio 2018), conservate agli atti del Servizio Assistenza Territoriale, con la quale il Legale rappresentante della società cooperativa sociale Centro Sociale Papa Giovanni XXIII onlus, con sede legale in Via Madre Teresa di Calcutta n. 1/E Reggio Emilia, comunica la variazione della ragione sociale del soggetto gestore delle strutture accreditate Villa Cella, Mancasale, LAG Festà, LAG Campiglio, Alda Merini;

Preso atto che

- in seguito alla variazione sopra citata il soggetto gestore delle strutture accreditate Villa Cella, Mancasale, LAG Festà, LAG Campiglio, Alda Merini è la società cooperativa sociale Centro Sociale Papa Giovanni XXIII onlus, con sede legale in Via Madre Teresa di Calcutta n. 1/E Reggio Emilia;

- la variazione del soggetto gestore non ha comportato modifiche strutturali, né modifiche ai posti letto e alle tipologie di trattamento erogate per le quali le strutture sono accreditate;

- le strutture in argomento sono in possesso delle prese d’atto della suddetta variazione, rilasciate dai Comuni competenti per l’autorizzazione al funzionamento;

Dato atto che le strutture Villa Cella, Mancasale, LAG Festà, LAG Campiglio, Alda Merini rispondono al fabbisogno regionale di assistenza residenziale per le dipendenze patologiche;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica; 

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 93/2018;

- la determinazione dirigenziale n. 2211/2016 avente per oggetto “Deleghe del Responsabile del Servizio “Assistenza Territoriale” ai Dirigenti Professional SP000316 "Salute mentale e Dipendenze patologiche", SP000313 "Integrazione socio sanitaria dell’area della non autosufficienza e gestione del FRNA", SP000285 “Salute nelle carceri” e SP000240 "Farmaci e dispositivi medici” di cui alla determinazione del Direttore Generale n.18388 del 22.12.2015”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta del Dirigente Professional “Salute mentale e dipendenze patologiche” dott.ssa Mila Ferri;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

1. di prendere atto della variazione del soggetto gestore, da Associazione onlus Centro sociale Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Reggio Emilia, Via Aldo Moro n.49, a società cooperativa sociale Centro Sociale Papa Giovanni XXIII onlus, con sede legale in Reggio Emilia, Via Madre Teresa di Calcutta n.1/E, delle seguenti strutture residenziali accreditate per trattamento delle dipendenze patologiche:

- Villa Cella (determinazione n.5525/2013)

- Mancasale (determinazione n. 13259/2013)

- LAG Festà (determinazioni n. 5526/2013 e 18221/2015)

- LAG Campiglio (determinazione n. 5527/2013 e 18221/2015)

- Alda Merini (determinazione n. 12836/2015);

2. di dare atto che gli accreditamenti delle strutture Villa Cella, Mancasale, LAG Festà, LAG Campiglio sono validi fino al 31 luglio 2019, ai sensi della citata Dgr 1943/2017, e che l’accreditamento della struttura Alda Merini è valido fino al 5 ottobre 2019;

3. di mantenere inalterate le altre disposizioni contenute nelle determinazioni di accreditamento citate al punto 1;

4. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento concesso verrà revocato;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 93/2018, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

7. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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