n.272 del 22.08.2018 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 16/2004 e s.m. e i. - art. 21 comma 3 lett. d) - Approvazione modalità e termini per la comunicazione dei periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive e dei bed and breakfast

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 28 luglio 2004, n. 16 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità", così come modificata dalle L.R. 4/2010, L.R. 7/2014, L.R. 4/2016 e L.R. 25/2017, ed in particolare:

  • il comma 3, lettera d), dell'art. 21, in base al quale il titolare o gestore della struttura ricettiva “comunica al Comune le informazioni necessarie ai fini dell’aggiornamento della banca dati di cui all’art. 35, nonché i periodi di apertura e chiusura della struttura, secondo quanto stabilito con delibera di Giunta regionale”;
  • il comma 5 dell’art. 13 che per l’attività saltuaria di alloggio e prima colazione (d’ora in poi Bed and Breakfast) stabilisce che “coloro che svolgono l'attività di cui al comma 1 comunicano al Comune i periodi di disponibilità all'accoglienza nell'arco dell'anno contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. Nel caso di variazioni successive di elementi o caratteristiche contenute nella segnalazione certificata di inizio attività o dei periodi di disponibilità all'accoglienza, la comunicazione è effettuata, prima che si verifichi la variazione stessa, con le stesse modalità previste per le strutture ricettive con la delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 3, lettera d).”.
  • il comma 5 dell'art. 3, che sancisce che l'amministrazione regionale cura la raccolta e la diffusione delle informazioni, realizza ed aggiorna la banca dati regionale delle strutture ricettive con il coinvolgimento e il supporto degli enti locali, in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale in materia;
  • l’art. 35 che demanda ad una delibera di Giunta regionale la definizione, le modalità e i termini per la comunicazione delle informazioni necessarie all’implementazione della banca dati regionale da parte degli enti locali;

Vista la propria deliberazione n. 1753/2016 con cui:

  • sono state definite le tipologie di informazioni necessarie per l’implementazione e l’aggiornamento della banca dati regionale delle strutture ricettive, fra cui anche i periodi di apertura;
  • è stata stabilita la regola secondo la quale deve essere presentata comunicazione al Comune solo in caso di variazione rispetto a quanto dichiarato in sede di inizio attività, di classifica della struttura o a quanto contenuto in precedenti comunicazioni;
  • è stato stabilito che le informazioni acquisite dal Comune, le segnalazioni certificate di inizio attività, le comunicazioni, dichiarazioni e ogni altro documento ricevuto o prodotto dal Comune connesso ad attività ricettive debba essere trasmesso entro 15 giorni alla Regione;

Considerato che nel momento dell’approvazione della delibera sopraindicata n. 1753/2016 era ancora in vigore il comma 4 dell’art. 21 della L.R. 16/2004 e s.m.i. che disciplinava compiutamente le modalità e i termini di comunicazione dei periodi di apertura da parte dei gestori delle strutture ricettive, in seguito abrogato con la L.R. n. 25/2017 che ha anche modificato la lettera d) del comma 3 dell’art. 21, delegificando la regolamentazione dei periodi di apertura e chiusura attraverso il rimando ad una delibera di Giunta regionale;

Ritenuto quindi di dover dare completo compimento a quanto stabilito dalla lettera d) del comma 3 dell’art. 21 della L.R. 16/2004 e s.m.i., così come modificato dalla L.R. 25/2017, disciplinando le modalità di comunicazione da parte dei gestori delle strutture ricettive e dei Bed and Breakfast dei periodi di apertura e chiusura seguendo i seguenti principi:

- in conformità al principio affermato con la propria deliberazione n. 1753/2016, le comunicazioni di apertura e chiusura delle strutture ricettive e dei Bed and Breakfast sono obbligatorie solo se in variazione a quanto precedentemente comunicato con la segnalazione di inizio attività o con precedenti comunicazioni;

- per continuità rispetto alla precedente normativa e alla prassi ormai consolidata, le comunicazioni in variazione rispetto alla SCIA o a precedenti comunicazioni devono pervenire al Comune entro il 1° ottobre per l’anno successivo, sia per le strutture ricettive che per i Bed and Breakfast;

- sono ammesse aperture/chiusure straordinarie o in variazione rispetto a quanto comunicato, purché preventivamente comunicate al Comune, fatti salvi casi di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla volontà del gestore;

- come stabilito dalla propria deliberazione n. 1753/2016, il Comune trasmette tali comunicazioni entro 15 giorni dal loro ricevimento all’Ufficio di Statistica della Regione ai sensi del D.Lgs. n. 322/89;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 per le parti in essa ancora applicabili;

- la propria deliberazione n. 2416/08 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche, per quanto applicabile;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni;

- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

- la propria deliberazione n. 468 del 10.04.2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la propria deliberazione n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”; 

Viste le proprie deliberazioni nn. 56/2016, 270/2016, 622/2016, 702/2016, 1107/2016 e 975/2017;

Richiamata la determinazione n. 19445/2017, avente ad oggetto: “Conferimento di un incarico dirigenziale di Responsabile di servizio ad interim presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa”;

Vista inoltre la determinazione n. 2373 del 22/2/2018 avente ad oggetto “Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Turismo, commercio e sport”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore competente;

A voti unanimi a palesi

delibera:

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

  1. di stabilire che le comunicazioni di apertura e chiusura delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta, sono obbligatorie solo se in variazione a quanto precedentemente comunicato con la Segnalazione Certificata di inizio attività (S.C.I.A.) o con altre comunicazioni effettuate al Comune;
  2. di fissare al 1° ottobre la data entro cui i gestori delle strutture di cui al punto 1 devono far pervenire le comunicazioni dei periodi di apertura per l’anno successivo al Comune, in variazione rispetto alla SCIA o ad altre comunicazioni;
  3. di stabilire che sono ammesse aperture/chiusure straordinarie delle strutture di cui al punto 1, nei limiti stabiliti dall'articolo 4, comma 2, della L.R. n. 16/2004 e s.m.i., purché preventivamente comunicate al Comune, almeno 5 giorni prima. In caso di chiusure straordinarie per fondate ragioni, è consentita la deroga ai limiti stabiliti all’art. 4, comma 2, della L.R. n. 16/2004 e s.m.i., previa comunicazione al Comune almeno 20 giorni prima. I termini stabiliti per l’invio delle comunicazioni non sono applicabili per casi accertati di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla volontà del gestore;
  4. di stabilire che i Bed and Breakfast, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 16/2004 e s.m.i., sono tenuti a comunicare al Comune, entro il 1° ottobre di ogni anno, i periodi di disponibilità all’accoglienza in variazione a quanto comunicato in sede di S.C.I.A. o successivamente, anche modificando l’opzione scelta fra i 120 giorni di apertura e i 500 pernottamenti nell’arco dell’anno solare. Nel caso di scelta dell’opzione dei 120 giorni occorre indicare il/i periodo/i di effettiva apertura, mentre nel caso di scelta dell’opzione dei 500 pernottamenti l’attività si intende svolta per tutto l’anno solare, ma è possibile dichiarare eventuali periodi di chiusura, fatto salvo l’obbligo di comunicare al Comune la sospensione dell’attività fino al 31/12 una volta raggiunto il tetto dei 500 pernottamenti. Nel caso di comunicazione di sospensione per raggiungimento del tetto massimo di pernottamenti, l’attività si considera automaticamente ripresa con il decorrere del nuovo anno. Sono ammesse variazioni ai periodi di accoglienza o di chiusura dichiarati, nei limiti dei parametri connessi all’opzione scelta, purché preventivamente comunicate al Comune almeno 5 giorni prima, specificando in ogni caso la data di ripresa dell’attività. I termini stabiliti per l’invio delle comunicazioni non sono applicabili per casi accertati di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla volontà del gestore;
  5. di confermare, come stabilito dalla propria deliberazione n. 1753/2016, che i Comuni fanno pervenire alla Regione, e in particolare all’ Ufficio di Statistica della Regione ai sensi del D.Lgs. n. 322/89, le informazioni circa consistenza, ubicazione, tipologia, classificazione, ricettività, servizi delle strutture ricettive, periodi di apertura e chiusura mediante invio, entro 15 giorni dal loro ricevimento, di copia delle segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni, dichiarazioni ed altri documenti, ricevuti o prodotti, connessi ai procedimenti amministrativi relativi alle strutture ricettive. Le modalità di trasmissione delle informazioni e dei documenti da parte dei Comuni sono fornite dallo stesso Ufficio di Statistica della Regione (e-mail: StatisticaTurismo@regione.emilia-romagna.it);
  6. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico. 

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina