n.255 del 10.08.2016 periodico (Parte Seconda)

Domanda Prot. n. CR-61961-2015 del 28 dicembre 2015 presentata dalla società POPPI UGO EUROFORGE – S.P.A., con sede legale nel Comune di Sant’Agostino (FE), ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.. Rigetto parziale dell’istanza per interventi di ripristino delle scorte

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

 (omissis)

decreta:

1. di dichiarare rigettata parzialmente l’istanza CR-61961-2015 presentata dalla società Poppi Ugo Euroforge – S.P.A., con sede legale nel Comune di Sant’Agostino (FE), in Via Statale, n. 321/323, fraz. Dosso, Partita Iva e Codice Fiscale 00655020386, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

2. di prendere atto dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, contenuti nel preavviso di rigetto (Prot. n. CR/2016/39029 del 18 luglio 2016), che qui si intendono integralmente richiamati;

3. di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge alla suddetta società, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni;

4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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