n.1 del 02.01.2013 periodico (Parte Seconda)

L.R. 28/99 - Elenco concessionari marchio regionale qualità controllata - Anno 2012

IL RESPONSABILE

Vista la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, recante "Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle leggi regionali n. 29/92 e 51/95";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 640 in data 1 marzo 2000 recante "L.R. 28/1999 concernente valorizzazione prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute. Criteri e modalità di richiesta e di concessione dell'uso del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle sanzioni", come modificata con deliberazione della stessa Giunta n. 840 del 22 maggio 2001;

Richiamata inoltre la determinazione n. 3827 del 7/5/2002 " L.R. 28/1999 art. 5. attuazione deliberazione n. 640/2000. istruzioni sulla redazione della relazione da presentare da parte dei soggetti concessionari dell'uso del marchio regionale 'Qualità Controllata';

Preso atto:

- delle richieste di concessione d'uso del marchio collettivo regionale "Qualità Controllata - produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna 28/99" pervenute fino al 20 di ottobre dell’anno 2012 al Servizio Sviluppo delle Produzioni Vegetali e al Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni Animali;

- delle rinunce da parte dei concessionari ad utilizzare il marchio collettivo regionale "Qualità Controllata - produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna 28/99" pervenute entro il giorno 20 ottobre 2012 al Servizio Sviluppo delle Produzioni Vegetali e al Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni Animali;

- che tutta la documentazione relativa alle citate richieste di concessione e di rinuncia d’uso del marchio collettivo regionale è trattenuta agli atti dei Servizi Sviluppo delle Produzioni Vegetali e Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni animali;

- che con comunicazione NP/12733 del 22/10/2012 il Servizio Sviluppo delle Produzioni Vegetali ha trasmesso l’elenco aggiornato dei concessionari del marchio per le produzioni di competenza;

- che con comunicazione NP/13363 del 5/11/2012 il Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni animali ha trasmesso l’elenco aggiornato dei concessionari del marchio per le produzioni di competenza.

Considerato che:

- i competenti Servizio Sviluppo delle Produzioni Vegetali e Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni Animali hanno effettuato le istruttorie sulle domande di concessione e sugli adempimenti annuali da parte dei concessionari;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

determina:

1) di concedere l'uso del marchio collettivo regionale "Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna 28/99", ai soggetti indicati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per i prodotti ivi specificati;

2) di far decadere dall’uso del marchio regionale "Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna 28/99", i soggetti indicati nell'allegato B), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3) di dare atto, secondo quanto disposto con propria determinazione n. 3827/2002, che i soggetti concessionari di cui al punto 1) dovranno presentare la relazione prevista al comma 5, dell’art. 3 della L.R. 28/99, con le modalità di cui alla determinazione medesima;

4) di dare atto altresì che le concessioni d'uso del marchio collettivo regionale avranno validità fino alla disdetta da parte del concessionario, ovvero alla comminazione della sanzione di decadenza di cui all'art. 7, comma 3, della L.R. 28/99;

5) di disporre che la presente determinazione venga pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Roberta Chiarini

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application/pdf Allegato B - 12.7 KB

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