n. 27 del 16.02.2011 periodico (Parte Seconda)

Proroga dello stato di crisi regionale per l'eccezionale evento meteorico che ha colpito il 5 settembre 2010 i territori dei comuni di Imola (BO), Castel Bolognese (RA) e Solarolo (RA)

IL PRESIDENTE

Premesso che il 5 settembre 2010 i territori dei comuni di Imola (BO), Castel Bolognese (RA) e Solarolo (RA) sono stati interessati da un intenso fenomeno meteorico a prevalente carattere grandinigeno che ha provocato ingenti danni al sistema infrastrutturale pubblico, al tessuto produttivo, compreso quello agricolo, ed al patrimonio edilizio e mobiliare privato, nonché grave disagio alla popolazione a causa della temporanea interruzione della viabilità locale e dei corrispondenti tratti della rete autostradale;

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”, ed in particolare l’art. 2 che, alle lettere a), b) e c) del comma 1, individua e distingue gli eventi calamitosi in relazione anche all’assetto dei poteri e delle attribuzioni di enti ed amministrazioni;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare l’art. 108 che attribuisce alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative all’attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della Legge 225/92;

- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

Richiamato il proprio decreto n. 279 del 13 dicembre 2010, con il quale è stato dichiarato ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale 1/05 lo stato di crisi regionale fino al 31 gennaio 2011 per l’intenso fenomeno atmosferico descritto in premessa;

Preso atto della richiesta del Comune di Imola prot. 4118 del 26 gennaio 2011 di proroga di 60 giorni dello stato di crisi regionale;

Ritenuto che sussistano i presupposti, in regione del carattere eccezionale dell’evento atmosferico in parola, di prorogare fino al 31 marzo 2011 lo stato di crisi regionale nei territori dei comuni di Imola, Castel Bolognese e Solarolo; 

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1499 del 19 settembre 2005 “Preliminari disposizioni procedimentali e di organizzazione per l’attivazione dell’Agenzia regionale di protezione civile ai sensi dell’art. 1, comma 6, e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1769 del 11 dicembre 2006 “Agenzia regionale di protezione civile: modifica della propria deliberazione 1499/05 e approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento ed aggiornamento della delibera 450/07 “;

Dato atto del parere allegato;

decreta:

1. di prorogare, per le ragioni espresse in parte narrativa, fino al 31 marzo 2011 lo stato di crisi regionale dichiarato con proprio decreto 279/10 ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 1/2005, per l’intenso fenomeno meteorico a prevalente carattere grandinigeno che ha colpito il 5 settembre 2010 i territori dei comuni di Imola (BO), Castel Bolognese (RA) e Solarolo (RA);

2. di confermare quanto previsto al punto 2 del dispositivo del proprio decreto 279/10, ovvero che, in mancanza di disponibilità di risorse finanziarie regionali, per l’evento di cui al punto 1 non si applicano le direttive di cui agli allegato 1 e 2 alla deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2004, n. 1565;

3. di informare tempestivamente del presente atto la Giunta e l’Assemblea legislativa regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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