n.102 del 20.06.2012 (Parte Seconda)

Coordinamento degli interventi di ripristino urgente degli immobili adibiti ad uso scolastico ed ai servizi per la prima infanzia

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma2 del D.L n. 74/2012

Visto l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l’art. 8 della l.r. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi sismici, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall’articolo i della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

Richiamate le ordinanze nn. 1 e 3 del Capo Dipartimento della Protezione civile del 22 maggio2012 e del 2 giugno 2012;

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi simici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

Visto l’articolo 1, commi 2 e 5, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 il quale dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati e possano avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto ingenti danni, tra l’altro, agli edifici adibiti ad uso scolastico e ai servizi per la prima infanzia, tanto da richiedere interventi immediati al fine di garantire la continuità didattica ed il regolare avvio dell’ anno scolastico 2012-2013;

Ritenuto necessario operare una graduazione degli interventi da realizzare, individuando specifiche e differenziate modalità di ripristino a seconda della diversa gravità dei danni riportati;

Rilevato che, per gli edifici che presentano invece lesioni riparabili solo con interventi significativi estesi all’intera struttura, non realizzabili entro i termini di apertura dell’anno scolastico 2012-2013, nonché per le scuole gravemente danneggiate, per le quali appare necessaria la demolizione o ricostruzione, occorrerà procedere con successivi provvedimenti, in attuazione del piano di interventi previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a) del d.l. 74/2012;

Considerato che, per gli edifici che non presentano danni alle strutture portanti, o che comunque appaiono riparabili con interventi limitati e puntuali, realizzabili entro l'apertura dell’anno scolastico, appare necessario che i Comuni e Province procedano immediatamente agli interventi di messa in sicurezza e ripristino;

Ritenuto che per la realizzazione di tali lavori ricorrano i presupposti per l’applicazione degli articoli 57, comma 2 lett. C) e 125 del d.Lgs. 163/2006, nonché degli articoli 175, 176 e 177 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Ritenuto che tali interventi rientrino negli obiettivi e nelle finalità del Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, comma 1 del d.l. 74/2012, nei limiti delle somme assegnate alla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna;

Visto il Decreto Ministeriale (infrastrutture) 14 gennaio 2008 - Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;

D’intesa con il Comitato Istituzionale istituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012, che, nella seduta del 14 giugno 2012, ha condiviso la necessità di adottare tutte le misure necessarie a garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2012-2013 e di assicurare la continuità dei servizi alla prima infanzia;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

- I comuni e le Province procedono agli interventi indicati in premessa sugli edifici adibiti ad uso scolastico ed ai servizi per la prima infanzia;

- Gli interventi sono effettuati sugli edifici scolastici che, in base alla rilevazione dei danni così come certificati tramite le schede AEDES depositate presso i competenti uffici della Giunta regionale, hanno esito di agibilità B o C;

- Gli interventi, oltre alla riparazione del danno, dovranno conseguire, tenendo conto del tipo e del livello di danno, un incremento della capacità di resistere al sisma dell’edificio mediante opere di rafforzamento locale, progettate ai sensi del punto 8.4.3 delle norme tecniche delle costruzioni D.M. 14 gennaio 2008, o anche opere provvisionali volte a raggiungere lo stesso obiettivo;

- I comuni e le Province che realizzano i suddetti interventi inviano al Commissario una perizia corredata dalla dichiarazione che i lavori rientrano nelle tipologie previste dalla presente ordinanza, sulla base delle quali il Commissario opera una valutazione di congruità della spesa ai fini dell’assegnazione delle risorse;

- Le spese degli interventi, nei limiti dell’accertata congruità, sono coperti a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all' art. 2, commi i e 2 del d.l. 74/2012, nell’ambito delle somme assegnate al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994.

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nei Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Vasco Errani

Trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di cui alla lett.c - bis art.3, comma 1, della Legge 20/94 con nota prot. n. PG/2012/0148758 del 18/6/2012. Registrazione dell’atto da parte della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, in data 19/6/2012, registro n. 1 foglio n. 95, come da comunicazione acquisita agli atti con prot. 
n. PG/2012/0149976 del 19/6/2012.

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